n.195 del 26.09.2012 periodico (Parte Seconda)

Approvazione schema di convenzione tra il Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011, il Comune di Parma e la Cooperativa sociale Pro.Ges. di Parma (minori stranieri non accompagnati)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 12 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011, ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale sino al 31/12/2011, successivamente prorogata al 31/12/2012, con decreto del 6 ottobre 2011, in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 5 aprile 2011, pubblicato nella G.U. n. 81 del 8 aprile 2011, ha definito le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dall' 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, prevedendo le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari della durata di sei mesi;

- il Governo, le Regioni/Province Autonome e gli Enti locali si sono impegnati ad affrontare questa emergenza con spirito di leale collaborazione e solidarietà, siglando il 6 aprile 2011 in sede di cabina di regia della Conferenza unificata un’intesa, integrativa dell’accordo del 30 marzo 2011 che, oltre all’attuazione delle misure straordinarie di accoglienza, per eventi eccezionali di cui all’art. 20, D.Lgs. n. 286/1998 s.m., prevede un’equa distribuzione dei migranti nel territorio di ciascuna regione, in proporzione al rispettivo numero di residenti, la predisposizione e l’attuazione di un Piano per l’accoglienza dei migranti attraverso il sistema nazionale e regionale della protezione civile;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza del 13 aprile 2011, n. 3933, pubblicata nella G.U. del 20/4/2011, n. 91, ha provveduto ad individuare nel Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile il Commissario delegato per l’emergenza di cui trattasi, a disciplinare la governance delle attività ad essa connesse, e a definire le risorse finanziarie all’uopo assegnate;

Rilevato che, ai sensi dell’ordinanza n. 3933/2011, sopra citata:

- il Commissario delegato predispone, in accordo con le Regioni ed i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI, il Piano per la distribuzione, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati sul territorio nazionale, ai quali sia riconosciuto lo status di profughi o rispetto ai quali siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 286/1998 s.m.e.i.;

- il predetto Commissario delegato provvede per l’espletamento delle attività necessarie a fronteggiare l’emergenza con le deroghe e i poteri di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924/2011, successivamente integrata dall’ordinanza n. 3947/2011, e si avvale di un soggetto attuatore designato per ciascuna Regione dal rispettivo Presidente;

- i soggetti attuatori, di cui si avvale il Commissario delegato, per l’espletamento delle attività provvedono con le deroghe ed i poteri conferiti al medesimo Commissario delegato e sono autorizzati ad aprire apposite contabilità speciali presso la tesoreria statale, ove sono trasferite le risorse necessarie per la realizzazione delle attività loro affidate

In particolare l’art. 5 della predetta ordinanza n. 3933/2011, successivamente integrata con O.P.C.M. n. 3948 del 20 giugno 2011, in merito ai minori stranieri non accompagnati precisa che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, a corrispondere un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l’accoglienza;

- tale contributo è corrisposto per complessivi 500 posti e per un costo giornaliero procapite non superiore a 80,00 Euro;

- il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, per il tramite di un Soggetto attuatore, nominato “ad hoc”, provvede all’individuazione e all’organizzazione di strutture anche temporanee destinate all’accoglienza e a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal trasferimento dei minori dal luogo di rinvenimento al Comune che provvederà all’assistenza;

- il Soggetto attuatore, nominato “ad hoc”, provvede a rimborsare le spese sostenute dai Comuni a decorrere dal 01 gennaio 2011, avvalendosi di un’apposita contabilità speciale;

Evidenziato che in Regione è stata attivata una Cabina di Regia Istituzionale presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e composta dall’Assessore regionale con delega alla Protezione civile, dall’Assessore regionale con delega ai Servizi sociali, dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, dai rappresentanti delle sezioni regionali dell’ANCI, UNCEM e UPI allo scopo di individuare le linee di indirizzo e di intervento per l’assistenza ai migranti e assicurare che l’accoglienza degli stessi, nelle strutture ubicate nel territorio delle nove province dell’Emilia-Romagna, avverrà in base al criterio di proporzionalità, computando nel numero dei migranti assegnati anche i minori non accompagnati richiedenti asilo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 487 del 11 aprile 2011 in base alla quale, tra l’altro, è prevista, in relazione all’accoglienza sul territorio regionale dei minori stranieri non accompagnati, la possibilità per i Comuni, in raccordo con la Direzione generale Sanità e Politiche Sociali e con il supporto operativo dell’Agenzia regionale di Protezione civile, di derogare alla direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 846/2007, limitatamente alla parte terza (Accoglienza in Comunità);

Visto il decreto n. 1 del Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. del 13 aprile n. 3933, (repertorio n. 2090 del 2/5/2011) che ha, tra l’altro nominato lo scrivente “Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011”;

Visto il decreto n. 2 del Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. del 13 aprile n. 3933, (repertorio n. 2094 del 3/5/2011) che ha, tra l’altro adottato il Piano per l’accoglienza dei migranti di cui all’intesa, del 6 aprile 2011, tra Stato, Regioni ed Enti Locali, nel quale si precisa che ai richiedenti asilo e ai minori non accompagnati è garantita l’assistenza in base alla normativa vigente, in attuazione delle convenzioni internazionali;

Visto il decreto del Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. del 13 aprile n. 3933, (repertorio n. 2436 del 18/5/2011) che ha nominato il dott. Natale Forlani Soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati, con il compito di provvedere agli stessi,ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza 3933/201, sulla base delle indicazioni operative impartite dal Commissario delegato;

Viste, altresì, in particolare, le seguenti circolari esplicative del Commissario delegato:

- Nota prot. DIP/0001100 del 18 maggio 2011 (acquisita agli atti con prot. PC/2011/4254) con la quale si indicano le procedure operative per il collocamento dei minori non accompagnati;

- Nota prot. DIP/0002979 del 13 luglio 2011 (acquisita agli atti con prot. PC/2011/6665) con la quale si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’accoglienza dei minori non accompagnati, in particolare si precisa che

  • l’individuazione delle strutture idonee, deputate all’accoglienza è di competenza del Soggetto attuatore per i minori;
  • le spese sostenute dalle predette strutture è a carico del “Soggetto attuatore per i minori” relativamente ai minori non accompagnati e ai “Soggetti attuatori regionali” relativamente ai minori non accompagnati richiedenti asilo;
  • i minori non accompagnati richiedenti asilo vengono considerati nel computo dei migranti assegnati alle singole Regione, secondo quanto previsto dal piano di distribuzione dei migranti di cui al decreto n. 2 del Commissario delegato, sopra citato;
  • il contributo per le spese di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati non può superare il costo giornaliero procapite di 80,00 Euro;

- Nota prot. DIP/0003041 del 15 luglio 2011 (acquisita agli atti con prot. PC/2011/6737) con la quale si indicano le procedure operative per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale;

- Nota prot. DIP/00005390 del 28 settembre 2011 (acquisita agli atti con prot. PC/2011/9588), con la quale, tra l’altro, si ribadisce che:

  • il “Soggetto attuatore per i minori” ha competenza per tutti i minori non accompagnati, ivi compresi i richiedenti asilo;
  • le spese sostenute per i minori richiedenti asilo sono ha carico dei Soggetti attuatori regionali;
  • il Servizio Centrale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) provvede all’individuazione di posti ove alloggiare i minori, dandone comunicazione al “Soggetto attuatore per i minori” per il necessario coordinamento;
  • il “Soggetto attuatore per i minori”, qualora la rete degli SPRAR non abbia disponibilità, provvede a reperire posti giuntivi in strutture idonee nel territorio nazionale, in tal caso i “Soggetti attuatori regionali” assumono i relativi oneri provvedendo a convenzionare direttamente i Comuni per i successivi rimborsi;
  • il “Soggetto attuatore per i minori”, nel caso anzidetto, comunica al Soggetto attuatore regionale, competente per territorio, l’effettivo collocamento dei minori non accompagnati richiedenti asilo;

Dato atto che lo scrivente Soggetto attuatore regionale, con nota PC/2012/3075 del 9/3/2012, trasmessa al Commissario delegato e al “Soggetto attuatore per i minori”, ha:

- evidenziato, sulla base delle segnalazioni provenienti dal territorio (e in modo particolare dalle strutture di accoglienza), la necessità di snellire le procedure di rimborso per ridurre sensibilmente le tempistiche di pagamento;

- proposto di sottoscrivere le convenzioni, aventi ad oggetto l’ospitalità dei minori non accompagnati richiedenti asilo, coinvolgendo, non solo il Comune territorialmente competente, ma anche le strutture di accoglienza;

- chiesto l’autorizzazione ad avvalersi del predetto “modello” di convenzione con tre parti contraenti (la struttura di accoglienza che eroga il servizio, il Comune, territorialmente competente, che sovraintende, coordina e vigila, esercitando tutte le prerogative di legge ed il Soggetto attuatore regionale che provvede al pagamento delle spese direttamente a favore della struttura di accoglienza convenzionata);

Dato atto che né Commissario delegato né il “Soggetto attuatore per i minori” hanno manifestato il loro diniego in merito e che, comunque, il predetto “modello” di convenzione è in linea con le finalità delle disposizioni commissariali;

Vista la normativa/disciplina vigente che regolamenta le funzioni dei Comuni in materia di minori, ed in particolare:

- L.R. 12 marzo 2003, n. 2

- L.R. 24 marzo 2004, n. 5

- L.R. 28 luglio 2008, n. 14

- deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2011, n. 1904;

Dato atto che il “Soggetto attuatore per i minori”, con nota acquisita agli atti con prot. PC/2012/1146 del 3/2/2012 ha comunicato, allo scrivente e al Comune territorialmente competente, l’individuazione di una struttura idonea, denominata “ Lo Stralisco “ sita nel comune di Parma e gestita dalla cooperativa sociale Pro.Ges. di Parma;

Si ritiene, pertanto, necessario, per le motivazioni esposte, procedere alla sottoscrizione di un’apposita convenzione con il Comune di Parmae la cooperativa sociale Pro.Ges. di Parma, sopra indicata, il cui schema è allegato al presente atto;

Ritenuto di evidenziare che agli oneri finanziari connessi all’attuazione della convenzione in parola si farà fronte con le risorse statali gestite tramite l’apposita contabilità speciale n. 5615, accesa a favore dello scrivente “Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011”, presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;

Dato atto del parere allegato;

determina:

Per le ragioni riportate nella parte narrativa del presente atto e che qui s’intendono integralmente richiamate:

  1. di dare atto che il “Soggetto attuatore per i minori”, con nota acquisita agli atti con prot. PC/2012/1146 del 3/2/2012 ha comunicato, allo scrivente e al Comune territorialmente competente, l’individuazione di una struttura idonea, denominata “Lo Stralisco" sita nel comune di Parma e gestita dalla cooperativa sociale Pro.Ges. di Parma;
  2. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione, dando atto che il legale rappresentante pro-tempore, rispettivamente del Comune di Parma e della cooperativa sociale Pro.Ges. di Parma che gestisce la predetta struttura di accoglienza nonchè lo scrivente, in qualità di Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011, provvederanno alla relativa sottoscrizione;
  3. di dare atto che la convenzione, di cui al precedente punto 2, ha efficacia sino al 31/12/2012, salvo quanto specificato dall’art. 4, comma 1, dello schema di convenzione allegato e che si applicano le condizioni economiche previste dall’art. 5, comma 2, O.P.C.M. del 13 aprile n. 3933 nonché quelle previste dall’art. 7, comma 4, O.P.C.M. del 20/6/2011, n. 3948;
  4. di evidenziare che agli oneri finanziari connessi all’attuazione della convenzione di cui al punto 2 si farà fronte con le risorse statali gestite tramite la Contabilità speciale n. 5615, appositamente accesa a favore dello scrivente “Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011”, presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;
  5. di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

Schema di convenzione tra il Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011, il Comune di Parma e la Cooperativa sociale Pro.Ges. di Parma

Richiamata la determinazione dirigenziale n…………. del…….

L’anno 2012, il giorno………………………..

TRA

Il Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011 (C.F. 91334570370) domiciliato presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile con sede a Bologna, Viale Silvani 6 (più avanti per brevità “Soggetto Attuatore Regionale”);

E

Il Comune di Parma, con sede in Strada Repubblica 1 (C.F. 00162210348) rappresentato da Federico Pizzarotti, in qualità di Sindaco (più avanti, per brevità, “Comune”)

E

La cooperativa sociale Pro.ges. Servizi Integrati alla Persona, con sede in via Colorno 63 (P.I. - C.F. 01534890346) rappresentata dal Sig. Giancarlo Anghinolfi, in qualità di legale rappresentante pro tempore (più avanti, per brevità, “Ente gestore”)

si conviene e si stipula la presente convenzione

Art. 1 - Oggetto: servizio di assistenza

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore Regionale, il Comune e l’Ente gestore, per l’erogazione del servizio di assistenza (come meglio precisato al successivo comma 2) a favore dei minori non accompagnati richiedenti asilo, assegnati dal “Soggetto Attuatore per i minori” ed alloggiati presso la struttura di accoglienza denominata “ Lo Stralisco “ ubicata nel Comune di Parma, in Via Sette Martiri n. 2;

L’Ente gestore s’impegna a fornire, direttamente e di concerto, ai predetti minori il servizio di assistenza, assicurando: vitto, alloggio, assistenza sanitaria e socio-psicologica, intermediazione culturale, orientamento legale, insegnamento di base della lingua italiana, inserimento scolastico e professionale ed eventuali ulteriori occorrende;

I minori non accompagnati richiedenti asilo, possono essere trasferiti, su indicazione del “Soggetto attuatore per i minori” in altra struttura all’uopo reperita (in tal caso è necessario che il Comune o l’Ente Gestore ne diano immediata comunicazione scritta al “Soggetto attuatore Regionale”- anche via fax al numero al numero 051/5274418 - che provvederà alle necessarie formalizzazioni).

Art. 2 - Obbligazioni a carico delle parti

Il Comune coordina, sovraintende e vigila l’attività dell’Ente Gestore, svolgendo tutte le funzioni avvalendosi di tutte le prerogative che gli sono riconosciute dalla normativa vigente in materia di tutela dei minori. Il Comune, inoltre, comunica, al Soggetto Attuatore Regionale, entro 24 ore dall’assegnazione dei minori:

  •  il numero di minori assegnati ed i relativi dati anagrafici;
  •  la data di effettiva assegnazione presso la struttura;
  •  la data di richiesta di asilo;
  •  i dati relativi alla struttura ospitante (ubicazione, riferimenti Ente Gestore, ecc)

Il Comune, infine, s’impegna a comunicare tempestivamente, al Soggetto attuatore regionale, il raggiungimento della maggiore età o l’eventuale allontanamento degli ospiti che, automaticamente, decadono dall’applicazione della presente convenzione.

2. L’Ente Gestore s’impegna a compilare on-line, con cadenza giornaliera e utilizzando l’applicativo “TempoReale” messo a disposizione dall’Agenzia di Protezione Civile, la modulistica relativa al numero dei minori presenti presso la propria struttura (https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/temporeale/).

Tale modulistica deve essere allegata alla fattura o alla nota di cui al successivo art. 3, comma 3.

3. Il Soggetto attuatore regionale s’impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, direttamente a favore dell’Ente Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa (corretta e completa) di cui al successivo art. 3, tramite l’apposita contabilità speciale, se dotata della necessaria disponibilità finanziaria, o immediatamente dopo l’accredito delle risorse da parte del Commissario delegato.

Art. 3 - Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di rimborso

L’Ente Gestore per il servizio di cui all’art. 1 ha diritto, per ogni minore assistito, ad un compenso procapite giornaliero massimo di 80,00 Euro (oneri di legge inclusi, se dovuti), in base a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, O.P.C.M. del 13 aprile 2011, n. 3933.;

L’ammontare complessivo del compenso è calcolato sulla base del numero di minori effettivamente ospitato e del numero di giorni di permanenza degli stessi, presso la struttura di accoglienza.

Nell’ipotesi di assenza giustificata del minore (ad es. per ricovero ospedaliero) all’Ente Gestore viene corrisposto, per tutto il periodo di assenza, il compenso stabilito dall’art. 7, comma 4, O.P.C.M. 3948/2011 (ossia: 8,00 Euro per strutture di accoglienza sino a 40 posti letto, 7,00 Euro per strutture da 41 a 70 posti letto, 6,00 Euro per strutture da 71 a 120 posti letto e 5,00 Euro per strutture aventi una capienza maggiore). Nell’ipotesi di assenza ingiustificata del minore (ad es. allontanamento senza permesso dalla struttura), all’Ente Gestore viene corrisposto il compenso, di cui al precedente comma 1, solo per i primi tre giorni.

Il Soggetto attuatore regionale provvede al rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti, dietro presentazione di fattura o nota spese (datata, numerata e redatta su carta intestata dell’Ente Gestore), quest’ultima sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Gestore o da altro soggetto a ciò autorizzato. Nella fattura/nota spesa devono essere specificati il numero di minori ospitati ed il periodo di permanenza (es: 80,00 Euro x n. minori x n. giorni di ospitalità).

Tutta la documentazione di spesa deve avere cadenza mensile (cioè il periodo di cui si chiede il rimborso deve coincidere con il mese di calendario, dal primo all’ultimo giorno dello stesso), deve essere intestata al Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011 (C.F. 91334570370), deve riportare la seguente dicitura “Emergenza umanitaria a favore dei minori non accompagnati richiedenti asilo provenienti dai Paesi del Nord Africa” e deve essere trasmessa in originale, all’Agenzia regionale di Protezione Civile con sede a Bologna in Viale Silvani n. 6, e in copia al Comune.

Non potranno essere accettati documenti di spesa con intestazione diversa o mancanti della sopra indicata dicitura.

Il rimborso delle spese è effettuato con le risorse statali accreditate dal Commissario delegato, sulla contabilità speciale n. 5615, appositamente accesa a favore dello scrivente “Soggetto Attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011, presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna.

Art. 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia sino al 31/12/2012, salvo che, nel frattempo, uno o più ospiti non raggiungano la maggiore età, in tal caso, la presente convenzione si considera risolta di diritto (in riferimento a tali soggetti).

Previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione/presa d’atto, è possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione o alla proroga della stessa.

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, stante preavviso di almeno 15 giorni, a cura della parte che vi ha interesse.

Art. 5 - Controversie e Foro competente

Le controversie eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione della stessa sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

In particolare le parti s’impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, davanti alla C.C.I.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 6 - Spese di bollo e registrazione 

La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d’uso, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Art. 7 - Rinvio a norme del codice civile

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna O.P.C.M. 3933/2011

________________________________

Comune di Parma

-

Il Sindaco

Roberto Pizzarotti

_______________________________

Coop. Sociale Pro.Ges.

-

Il legale rappresentante pro tempore

Giancarlo Anghinolfi

_______________________________

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