SUPPLEMENTO SPECIALE N.58 DEL 30.09.2015

Relazione

RelazioneLa legge sulla disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale fu approvata in applicazione dei principi contenuti nella L. 59/1997 e delle specificità connesse alla materia del demanio marittimo, apprezzando la particolarità del demanio marittimo in ragione della specificità della materia, regolata dal Codice della Navigazione e da leggi speciali, della rilevanza ambientale, avendo ad oggetto beni di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, del ruolo attribuito ai pubblici usi del mare a cui i beni demaniali sono primariamente destinati, tra cui la destinazione turistico ricreativa, l’attività di pesca ed acquacoltura che involge le delicate tematiche di un uso sapiente e razionale del territorio e la valorizzazione delle risorse naturali, la portualità per gli aspetti di carattere turistico e per la mobilità.

La scelta di ricorrere ad una normativa speciale e dedicata era volta ad assicurare una successione nell’esercizio delle funzioni coerente con i principi di territorialità e di sussidiarietà ma che garantisse al tempo stesso il passaggio delle consegne dall’autorità marittima agli enti locali evitando stasi amministrative o criticità e pertanto l’attribuzione delle funzioni è stata ispirata ad un principio di progressiva acquisizione delle competenze e ad una più generale sistemazione dell’eredità amministrativa presa in carico.

Nell’arco dei tredici anni trascorsi dall’approvazione, gli enti locali hanno maturato la piena capacità di governo della materia, al tempo stesso importanti modifiche normative sono intervenute nel campo dei provvedimenti amministrativi verso una sempre più marcata affermazione dei principi di derivazione comunitaria.

L’intervento riformatore costituito da questo disegno di legge è quindi volto, per un verso, a metabolizzare nel corpo normativo le esperienze maturate nell’esercizio delle funzioni in direzione di una maggior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e quindi verso una più mirata allocazione delle funzioni, per altro verso a rendere più efficace la risposta amministrativa alle esigenze di intervento e di regolazione, ma anche pervenire alla definitiva conclusione della fase transitoria ed alla realizzazione del disegno sotteso alla costituzione del distretto turistico Emilia-Romagna. 

L’art. 1 modifica l’art.2 della legge regionale n. 9 del 2002 avente ad oggetto le funzioni della Regione. Viene inserita la previsione espressa del potere regolamentare in relazione agli usi del demanio marittimo mediante lo strumento delle ordinanze di polizia amministrativa. Al comma 2 è stato semplificato il sistema di approvazione delle direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa, stabilendo che vengono approvate dalla Giunta sentita la commissione assembleare competente. Al comma 3 si prevede che le funzioni non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio, completando così il percorso di attribuzione ai Comuni della competenze in materia.

L’art. 2 modifica l’art. 3 della legge regionale n. 9 del 2002 e prende atto del nuovo assetto delle competenze ad esito degli interventi di riordino istituzionale a cui si sta provvedendo anche nella nostra Regione.

Con il comma 2 viene modificata la normativa previgente attribuendo al piano dell’arenile natura di componente del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la possibilità di intervenire sull’arenile. Viene così superata la previsione attuale che attribuisce al piano dell’arenile natura di Piano Operativo Comunale, con i conseguenti pesanti limiti temporali di validità del medesimo.

I commi 4, 5 e 6 modificano la previsione previgente, tenuto conto del principio costituzionale contenuto nell’art. 118 della Costituzione in virtù del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

L’art. 3 modifica l’art. 5 della legge regionale n. 9 del 2002 nella parte in cui prevede il ruolo di consulenza e supporto agli enti locali, in ragione dell’autonomia del ruolo e dei principi elaborati con riferimento all’art. 118 della Costituzione.

L’art.4 modifica l’art. 6 della legge regionale n. 9 del 2002 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province.

L’art.5 modifica l’art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province.

L’art. 6 abroga l’art. 8 della legge regionale n. 9 del 2002 che prevedeva l’istituto del ricorso gerarchico avverso gli atti dei Comuni, in ossequio al principio della definitività degli atti adottati dai Comuni e della pienezza delle funzioni amministrative ad essi attribuite.

L’art. 7 modifica l’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2002 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province.

L’articolo 8, con l’inserimento di un nuovo articolo 9 bis nella legge regionale n. 9 del 2002, istituisce la Cabina di regia regionale per il distretto turistico della costa al fine di garantire il coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare, come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.

L’art. 9 disciplina la fase transitoria del passaggio del piano dell’arenile a componente del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) per i piani in fase di approvazione.

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