n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)
Inerti Srl - Concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Parma. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Rettifica all'atto di concessione di derivazione
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di approvare la rettifica alla concessione rilasciata alla Ditta Inerti Srl, Partita IVA 02413560349, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Parma per uso industriale, con una portata massima pari a l/s 15,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 9.060,50 e per uso igienico ed assimilati, con una portata massima pari a l/s 3,50 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 6.562,50;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; esso sostituisce il disciplinare rilasciato con atto di concessione 13061 del 15/10/2012;
c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 22/11/2012 n. 15053
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)