n.138 del 02.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni relative ai flussi di rifiuti di cui al Piano di gestione regionale approvato con deliberazione di Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l’articolo 25, comma 5 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR dispone che “la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi ogni qualvolta si renda necessario per rispondere ad esigenze contingenti e non prevedibili e al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali connesse alla gestione dei rifiuti”;

- con la propria deliberazione n. 2277/2018 si è provveduto ad avviare la fase di monitoraggio intermedio di Piano e ad aggiornare i dati concernenti la produzione dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli speciali che fanno registrare uno scostamento, rispetto a quanto previsto, per le annualità 2019 e 2020;

Rilevato che l’impianto di termovalorizzazione di Parma a seguito di un Accordo, tra il Gestore, la Regione ed il Comune di Parma, risulta autorizzato a trattare un quantitativo di rifiuti inferiore al suo carico termico nominale, suscettibile di revisione da parte della Regione nell’ambito degli strumenti pianificatori attualmente vigenti;

Ritenuto di poter parzialmente far fronte alle esigenze di fabbisogno di trattamento per le annualità 2019 e 2020, rilevate nella sopra citata propria deliberazione n. 2277/2018 con la quale si procede al monitoraggio intermedio di Piano, assegnandone una quota al termovalorizzatore di Parma fino ad una capacità complessiva annua massima di trattamento pari a 160.000 t/a, ferma restando la priorità di ingresso dei rifiuti urbani;

Valutato che occorre quindi modificare per le annualità 2019 e 2020 il quantitativo di rifiuti in ingresso previsto dall’autorizzazione dell’installazione Polo Ambientale Integrato in Comune di Parma, nel rispetto del suo carico termico nominale e della procedura di Valutazione d’impatto Ambientale già effettuata e così come già previsto dalla sua Autorizzazione Integrata Ambientale (Prot. n. 1106/2016);

Ritenuto quindi, in considerazione di quanto sopra, di rimodulare i flussi dei rifiuti adeguandoli alle evidenziate modifiche del sistema impiantistico ed alle rilevate necessità, integrando le previsioni pianificatorie del PRGR ai sensi del richiamato art. 25, comma 5 delle sue Norme Tecniche di Attuazione;

Richiamato:

- l’articolo 6, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR il quale, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l’altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;

Richiamati altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

La propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”. 

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di disporre per le annualità 2019 e 2020 la modifica del quantitativo di rifiuti in ingresso al termovalorizzatore di Parma, fino ad una capacità complessiva annua massima di trattamento pari a 160.000 t/a, ferma restando la priorità di ingresso dei rifiuti urbani, nel rispetto del suo carico termico nominale e della procedura di Valutazione d’impatto Ambientale già effettuata, così come già previsto dalla sua Autorizzazione Integrata Ambientale (Prot. n. 1106/2016);
  2. di precisare che le disposizioni di cui al punto 1) assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, l’obbligo di tempestivo adeguamento d’ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un’ordinata e regolare gestione dei rifiuti;
  3. di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate al punto 1) della presente deliberazione
  4. di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), al gestore IREN Ambiente S.p.A.;
  5. di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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