n.327 del 02.11.2016 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando unico regionale relativo al tipo di operazione 4.1.01 di cui alla deliberazione 320/2016. Aggiornamento termini procedimentali

IL DIRETTORE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015;

Vista altresì la Decisione di esecuzione C(2015) 9759 del 18 dicembre 2015 della Commissione Europea di approvazione delle modifiche al PSR proposte dalla Regione Emilia-Romagna (Versione 2), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 10 dell’11 gennaio 2016;

Visto infine il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 - Versione 3 - nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2016)6055 final del 19 settembre 2016, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 26 settembre 2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 7 marzo 2016 con la quale, tra l'altro, è stata data attuazione per l'anno 2016 al Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del PSR 2014-2020, approvandone il relativo bando unico regionale, modificata con deliberazioni n. 642 del 2 maggio 2016 e n. 715 del 16 maggio 2016 in relazione ad alcuni errori materiali riscontrati;

Dato atto che il bando unico regionale sopracitato stabilisce, in particolare, nella Sezione II -“Procedimento e obblighi generali” - punto 16 “Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure” - quanto segue:

- che qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l) ed m) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all’Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre il 7 ottobre 2016 al Servizio Territoriale di riferimento, pena la decadenza della domanda, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria;

- che l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente, il quale, a conclusione dell’attività, entro la data del 14 novembre 2016 assumerà specifico atto formale, da trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, in cui sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze nonché le istanze ritenute non ammissibili;

- che il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro il 21 novembre 2016 assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie settoriali delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile;

Preso atto che alcune Organizzazioni professionali agricole hanno segnalato rallentamenti nell’attività di alcuni Comuni nell’istruttoria dei permessi di costruire, ed in particolare il raddoppio dei tempi procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni da 60 a 120 giorni, tenuto conto dei contenuti della circolare della Regione Emilia-Romagna PG.2014.0442803 del 21/11/2014 ad oggetto “Indicazioni applicative conseguenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014”;

Considerato che la mancata presentazione del permesso di costruire costituisce motivo di non ammissibilità e che pertanto i beneficiari che hanno presentato domanda di sostegno sul bando di che trattasi risulterebbero fortemente penalizzati dagli iter amministrativi in capo alle Amministrazioni comunali;

Preso atto altresì che alcuni Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca hanno richiesto la possibilità di differire i termini di conclusione delle istruttorie in considerazione della numerosità delle domande pervenute e della tempistica necessariamente conseguente per la conclusione dei dovuti controlli;

Rilevato che il punto 4) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 320/2016, prevede che eventuali proroghe al termine per la presentazione delle domande di sostegno ed alla tempistica fissata per le fasi procedimentali possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Ritenuto pertanto opportuno, in ragione delle motivazioni rappresentate, posticipare le scadenze correlate alle varie fasi procedimentali previste dal bando, come segue:

- che qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l) ed m) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all’Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre l’11 novembre 2016 al Servizio Territoriale di riferimento, pena la decadenza della domanda, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria;

- che l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente, il quale, a conclusione dell’attività, entro la data del 13 gennaio 2017 assumerà specifico atto formale, da trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, in cui sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze nonché le istanze ritenute non ammissibili;

- che il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro il 20 gennaio 2017 assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie settoriali delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile;

Dato atto, infine, che resta confermato quant'altro stabilito con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 320/2016, come modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale n. 642 del 2 maggio 2016 e n. 715 del 16 maggio 2016;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità aggiornamenti 2016-2018”;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e successive modifiche;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente atto;

2) di procedere, in attuazione di quanto stabilito dal punto 4) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 320 del 7 marzo 2016, con cui è stato approvato il Bando unico regionale relativo al Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” Focus area 2A, ad aggiornare le scadenze correlate alle varie fasi procedimentali, già definite con la medesima deliberazione, come segue:

- qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l) ed m) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all’Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre l’11 novembre 2016 al Servizio Territoriale di riferimento, pena la decadenza della domanda, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria;

- l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente, il quale, a conclusione dell’attività, entro la data del 13 gennaio 2017 assumerà specifico atto formale, da trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, in cui sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze nonché le istanze ritenute non ammissibili;

- il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro il 20 gennaio 2017 assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie settoriali delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile;

3) di confermare quant’altro previsto dalla deliberazione n. 320/
2016, modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale n. 642 del 2 maggio 2016 e n. 715 del 16 maggio 2016;

4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca. 

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