n.183 del 16.07.2025 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo con variazioni accreditamento Ospedali Privati Forlì S.p.A.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonché della nota prot. 22/06/2023.0609075.U dal Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Giuseppe Diegoli Responsabile di SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA, GIUSEPPE DIEGOLI
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
n.990/2024 che ha approvato, da ultimo gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
Considerato che l’accreditamento concesso a
Villa Igea con la determinazione dirigenziale n. n° 15363 del 30/12/2010, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n° 1835 del 21/02/2011
Villa Serena con la determinazione dirigenziale n.15364 del 30/12/2010, così come rettificata dalle determinazioni dirigenziali n. 1093 del 03/02/2011 e n. 15508 del 28/11/2011,
è stato prorogato nella sua validità a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311 del 23 luglio 2014 e n. 1604 del 26 ottobre 2015 e dall’art. 18, comma 4, della l.r. n. 22/2019 sopra citata;
Viste:
la determinazione dirigenziale n° 2100 del 15/02/2016 con cui si è preso atto della nuova denominazione per fusione dell’Ospedale Privato accreditato Villa Igea S.p.A. e dell’Ospedale Privato accreditato Villa Serena S.p.A. di Forli' in "OSPEDALI PRIVATI FORLI' S.p.A.";
la richiesta di variazione dell’accreditamento protocollata con PG/2017/0767099 del 14/12/2017 con la quale si spostavano le prestazioni di endoscopia digestiva da Villa Igea a Villa Serena;
la richiesta pervenuta a questa amministrazione, protocollata con PG/2018/0070512 del 01/02/2018, e la successiva integrazione prot. PG/2018/0075754 del 05/02/2018, conservata agli atti del Settore Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale rappresentante di Ospedali Privati Forlì S.p.A., con sede legale in Forlì (FC), Via Camillo Versari, 1, ha chiesto il rinnovo delle attività svolte in accreditamento nelle seguenti strutture:
Villa Igea
Viale Antonio Gramsci, 42/44
Forlì
Villa Serena
Viale del Camaldolino, 8
Forlì
Considerato che:
il comma 4, dell’art. 18 della l.r. 22/2019 prevede che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di rinnovo, le strutture sanitarie che hanno presentato una valida domanda di accreditamento, possono continuare a svolgere le funzioni già accreditate e le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensioni nella erogazione dei servizi
con nota PG/2018/0523097 del 31/07/2018 il Settore Assistenza Ospedaliera aveva comunicato la validità della domanda di rinnovo sopra richiamata;
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 17139 del 07/08/2023 con cui si è autorizzata l’installazione di apparecchiatura diagnostica fissa a RM 1,5 T, da utilizzarsi presso Villa Serena, in sostituzione della RM precedentemente presente e alluvionata;
Vista la richiesta pervenuta a questa amministrazione, protocollata con Prot. 21/05/2024.0518716.E, con la quale il Legale rappresentante di Ospedali Riuniti Forlì S.p.A., con sede legale in Forlì (FC), Via Camillo Versari, 1, ha chiesto una variazione delle attività svolte in accreditamento dalla struttura Villa Igea;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;
il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
la DGR n. 157 del 29/01/2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, ad Ospedali Privati Forlì S.p.A., con sede legale in Forlì (FC), Via Camillo Versari, il rinnovo con variazioni dell'accreditamento, nei limiti e nei modi definiti nell’allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, alle strutture afferenti, precisando che ha validità quinquennale a far data dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
3. di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 157/2024;
4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia.