n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda)

Definizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del fondo regionale per la montagna, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, L.R. 2/2004 e s.m.i.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(omissis)

delibera: 

a) di definire, per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono richiamate, le modalità di concessione, liquidazione e revoca del Fondo regionale montagna, così come riportato nell’Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) di dare atto che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Allegato

Modalità di concessione, liquidazione e revoca del Fondo regionale montagna

La concessione e l’impegno delle quote di finanziamento a titolo del Fondo regionale per la montagna sono disposti a fronte della trasmissione alla Regione degli atti di approvazione delle progettazioni preliminari e della comunicazione dei Codici Unici di Progetto (CUP) relativi ai singoli interventi previsti nell’ambito dei Programmi Annuali Operativi delle Unioni di Comuni comprendenti zone montane e del Nuovo Circondario Imolese, unitamente ai cronoprogrammi riferiti alle scadenze previste per l’avanzamento e la conclusione dei lavori e per la successiva trasmissione alla Regione delle relative documentazioni di spesa.

Le risorse, concesse a titolo del Fondo regionale per la montagna in applicazione delle disposizioni di cui al precedente capoverso, sono liquidate a favore delle Unioni di Comuni comprendenti zone montane e del Nuovo Circondario Imolese secondo le seguenti modalità:

- nel caso di opere:

  • un primo acconto, nella misura del venti per cento del contributo regionale concesso, in ragione di quanto contrattualmente previsto al fine di consentire all’Ente beneficiario di provvedere al pagamento, nei casi consentiti dalle leggi vigenti, dell’anticipazione dell’importo contrattuale dei lavori all’appaltatore e al pagamento in tempo utile di ciascun SAL, ovvero nei 30 giorni previsti dalla normativa a decorrere dall’emissione del certificato di pagamento, a seguito dell'avvenuta presentazione, con lettera di trasmissione a firma del dirigente più alto in grado dell’Unione di Comuni interessata, della documentazione comprovante la consegna dei lavori (verbale consegna lavori) e della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di inizio effettivo dei lavori con l’indicazione dei tempi previsti per il completamento dei lavori;
  • i successivi acconti a fronte della presentazione, con lettera di trasmissione a firma del dirigente più alto in grado dell’Unione di Comuni interessata, di stati di avanzamento lavori di importi comunque sufficienti a consentire la liquidazione di quote di contributo almeno pari al venti per cento del finanziamento totale concesso, fatto salvo il pagamento dell’ultimo SAL, e fino al raggiungimento del novantacinque per cento dell'importo del contributo, previa attestazione mediante apposito certificato di pagamento rilasciato dal RUP, corredato delle relative fatture emesse e da apposita scheda contenente i dati in ordine allo stato di attuazione delle opere e alla contabilità dei lavori e il calcolo delle ripartizioni della spesa posta a carico di ciascun soggetto finanziatore;
  • il saldo, a seguito dell'avvenuta ultimazione delle opere sulla base della presentazione, con lettera di trasmissione a firma del dirigente più alto in grado dell’Unione di Comuni interessata, del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute, nonché dei relativi provvedimenti di approvazione;

- nel caso di acquisizione di beni immobili o mobili:

  • un’unica, ovvero più quote d’importo minimo pari al trenta per cento del finanziamento totale concesso, fino al raggiungimento del novantacinque per cento dell'importo del contributo, a fronte della presentazione, con lettera di trasmissione a firma del dirigente più alto in grado dell’Unione di Comuni interessata, di copia di documentazione delle spese sostenute e di contratto preliminare di acquisto per i beni immobili;
  • il saldo, a seguito dell'avvenuta conclusione del progetto, sulla base della presentazione, con lettera di trasmissione a firma del dirigente più alto in grado dell’Unione di Comuni interessata, del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute, nonché del relativo provvedimento di approvazione.

Le Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed il Nuovo Circondario Imolese, titolari dei PAO per i quali siano state concesse quote di finanziamento a titolo del Fondo regionale per la montagna, devono concludere i singoli interventi previsti negli stessi PAO entro la scadenza di tre anni dalla data di liquidazione del primo acconto del contributo concesso, provvedendo in particolare alla trasmissione alla Regione, entro tale scadenza, della rendicontazione necessaria per consentire la liquidazione del saldo del contributo, a pena della revoca delle quote di contributo non rendicontate.

Un’eventuale proroga della scadenza indicata nel precedente ultimo capoverso può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna, a fronte di specifica motivata richiesta.

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