n.44 del 12.02.2014 periodico (Parte Seconda)

Modifica all'attività di recupero rifiuti non pericolosi (pneumatici) svolta nell'impianto T.A.C.A.M. S.r.l. in comune di Bologna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Modifica all’attività di recupero rifiuti non pericolosi (pneumatici) svolta nell’impianto T.A.C.A.M. s.r.l. in Comune di Bolognada ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione e monitoraggio previste nel progetto;

b) poiché il carico veicolare aggiuntivo, in particolare di mezzi pesanti, conseguente all’aumento di potenzialità richiesto, non è compatibile con l'attuale geometria della strade di accesso all'impianto, il proponente dovrà realizzare i necessari interventi di adeguamento della strada di accesso all'impianto, facendosi carico di tutti i costi correlati sia alla realizzazione dei lavori sia all'acquisizione di eventuali aree necessarie; tali interventi dovranno essere concordati con l'Amministrazione del Comune di Bologna; a tale scopo, successivamente alla conclusione della procedura di screening, dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale una proposta di progetto di adeguamento della strada, al fine della percorribilità in sicurezza di entrambi i sensi di marcia ed in presenza di mezzi pesanti; tale progetto dovrà essere corredato da un rilievo di dette strade indicandone gli effettivi ingombri ed evidenziandone i punti più critici;

c) l’impianto dovrà operare esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza;

d) dovranno essere pianificate e monitorate le idonee aree di stoccaggio, immediatamente identificabili, dove posizionare i rifiuti ancora da trattare, i materiali già sottoposti a trattamento ed i rifiuti residuali da tale attività per i quali dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento o a recupero; tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità al “deposito temporaneo” ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

e) dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;

f) durante le operazioni di trattamento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di abbattimento delle polveri provvedendo nel contempo all’eventuale umidificazione dei materiali anche durante le fasi di movimentazione dei medesimi;

g) dovranno essere rispettati i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997;

h) nell’ambito del successivo procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto dovrà essere predisposta una Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.) corredata da nuove misure acustiche che dimostrino il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora (nelle condizioni di massimo disturbo) nei confronti del ricettore presente a nord dello stabilimento;

i) in relazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 45/2002, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di lavorazioni con l’impiego di macchinari rumorosi si ricorda che l’attività dovrà essere svolta dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

j) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;

k) durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;

l) per la prevenzione e la lotta alla proliferazione della zanzara tigre andranno adottate le seguenti misure:

  • mantenere stoccati sempre al coperto i copertoni commercializzati evitando l’esposizione alle piogge e il conseguente ristagno di acqua al loro interno; lo stoccaggio al coperto dovrà essere adottato per tutti i copertoni anche nel caso di permanenza in azienda per pochi giorni;
  • eseguire la disinfestazione larvicida tramite irrorazione o nebulizzazione dei copertoni eventualmente ammassati all'esterno con la frequenza minima indicata dal prodotto utilizzato e comunque dopo ogni evento atmosferico importante;
  • nel caso i copertoni in entrata siano trasportati in containers chiusi, la loro disinfestazione dovrà avvenire prima dell’apertura dei containers;
  • eseguire la disinfestazione delle caditoie presenti nei piazzali con prodotto larvicida e con la frequenza minima indicata dal prodotto utilizzato e comunque dopo ogni evento atmosferico importante;
  • consentire l’ispezione del deposito da parte di tecnici AUSL o Comunali (e/o incaricati) in orario operativo, anche per l’attivazione all’interno del deposito di trappole specifiche idonee alla sorveglianza delle zanzare;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Tacam S.r.l. alla Provincia di Bologna, al Comune di Bologna, all’ARPA sezione provinciale di Bologna e all’AUSL di Bologna;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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