n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva e del muflone in selezione nei territori di Bologna e Reggio Emilia per la stagione venatoria 2016-2017. Disposizioni in merito al numero minimo dei partecipanti alle azioni di braccata nel territorio di Reggio Emilia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Richiamate:

  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
  • la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
  • n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede, al comma 1, che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamati in particolare:

  • l’art. 3 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
  • l’art. 56 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 prevede che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Richiamato il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 recante "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare:

  • l’art. 11 il quale dispone:
  • al comma 1, che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;
  • al comma 2, che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell’ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;
  • al comma 3 che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;
  • al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;
  • al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;
  • al comma 6 che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;
  • l'art. 15 che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva, disponendo, tra l'altro, che la medesima può essere effettuata utilizzando i metodi della “girata” o della “battuta o braccata”;
  • l'art. 16 che disciplina la caccia al cinghiale con metodo della “girata”;
  • l'art. 17 che disciplina la caccia al cinghiale in “battuta o braccata”, stabilendo in particolare al comma 2 del medesimo, che il numero delle squadre è definito dalla Provincia, ora Regione, in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale;
  • l'Allegato tecnico al sopra richiamato R.R. n. 1/2008, paragrafo “Metodo di battuta o braccata”, il quale stabilisce, tra l'altro, che le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Provincia, ora Regione;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 103 del 16 gennaio 2013 avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche di cui all’art. 4 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e conferma degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica di cui all’art. 5 della L.R. n. 8 del 1994”, che, tra l'altro, ha stabilito che le Province aggiornino i rispettivi Piani, recependo le indicazioni regionali relative alla densità obiettivo della specie di ungulati, ivi compresa la densità prevista in caso di compresenza di più specie in un medesimo territorio e la definizione di una soglia massima di danno tollerabile per unità di gestione, sulla base della quale rapportare il prelievo della specie cinghiale, con la finalità di ridurre i danni prodotti sulle colture agricole;

Visti i vigenti Piani Faunistico-venatori provinciali di Forlì-Cesena, Rimini, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Piacenza e della Città metropolitana di Bologna;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 498 dell’11 aprile 2016 con la quale, al fine di consentire il prelievo in selezione del cinghiale a far data dal 15 aprile 2016, è stato approvato il piano di prelievo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2016-2017, demandando ad un successivo atto l'approvazione del piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva;

Preso atto delle richieste presentate dai soggetti gestori di cui al sopracitato art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008, trattenute agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca e relativi al prelievo del cinghiale in forma collettiva, nonché ai relativi calendari degli abbattimenti;

Preso atto inoltre delle richieste degli ATC e delle Aziende faunistiche pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio-Emilia e di Bologna relative al prelievo di selezione del muflone sulle quali il citato Servizio regionale ha acquisito il previsto parere di ISPRA;

Verificata, da parte del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca la conformità del predetto piano di prelievo di selezione del muflone per i territori di Reggio-Emilia e Bologna alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione, nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-
venatorie;

Richiamate la proprie deliberazioni n. 497 dell'11 aprile 2016 recante “Calendario venatorio regionale – Stagione 2016-2017” e n. 1263 del 1° agosto 2016 recante “Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 497 dell'11 aprile 2016, “Calendario venatorio regionale – stagione 2016/2017””, ed in particolare l'Allegato 1 “Calendario venatorio regionale. Stagione 2016/2017” che, tra l'altro, disciplina:

  • la caccia al cinghiale in forma collettiva stabilendo giornate, tempi di prelievo, forme di caccia, modalità e prescrizioni; in particolare in merito ai tempi di prelievo viene stabilito al punto 4.6 che i Presidenti degli ATC, nonché i Direttori delle AFV devono richiedere l'autorizzazione per eventuali periodi di sospensione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, indicando le date di interruzione e le date di ripresa dell'attività venatoria nei distretti. Il periodo di sospensione deve essere almeno di una settimana venatoria;
  • la caccia al muflone, consentendo il prelievo in selezione a partire dal 1° novembre al 31 gennaio per tutte le classi;

Ritenuto pertanto di provvedere:

  • all’approvazione del piano di prelievo in forma collettiva del cinghiale, nonché dei calendari degli abbattimenti ricompresi entro i limiti temporali previsti dal citato “Calendario venatorio regionale”, così come indicato nell’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo, dando atto che in caso di periodi di sospensione dei sopracitati calendari degli abbattimenti, disciplinati al punto 4.6 del Allegato 1 alla deliberazione n. 497/2016, come modificata da deliberazione n. 1263/2016, la ripresa dell’attività venatoria dovrà comunque rientrare nei limiti temporali massimi stabiliti dal “Calendario venatorio regionale” medesimo;
  • all'approvazione del piano di prelievo in selezione del muflone, così come indicato nell’Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante del medesimo;

fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni previste per la caccia collettiva al cinghiale, nonché per la caccia di selezione al muflone, dai Piani faunistico-venatori provinciali o dai regolamenti degli ATC;

Dato atto, in particolare, che il Piano faunistico-venatorio provinciale di Reggio-Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30 aprile 2008, prorogato per l'anno 2013 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 18 aprile 2013, è stato oggetto di ulteriore proroga e di aggiornamento, in attuazione di quanto stabilito con la sopra richiamata deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 103/2013, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 12 giugno 2014, adottata a seguito del parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 813 del 9 giugno 2014;

Dato atto, inoltre, che con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio-Emilia n. 56/2014, è stata, tra l'altro, introdotta una prescrizione in merito al numero minimo dei partecipanti alle singole azioni di “braccata al cinghiale” di cui al richiamato Allegato tecnico al R.R. n. 1/2008, paragrafo “Metodo di battuta o braccata”, prevedendo un aumento dei partecipanti alle singole azioni di “braccata al cinghiale” da 15 a 25, con la finalità di garantire maggiore efficacia delle squadre nelle aree di grande estensione e di promuoverne il progressivo accorpamento per ottenere una maggiore capacità di gestione del territorio;

Rilevato che la stessa Provincia di Reggio-Emilia, con successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 9 luglio 2015, ha ritenuto opportuno, su richiesta delle Associazioni venatorie e degli ATC interessati, non applicare in via sperimentale, per la stagione venatoria 2015/2016, la prescrizione relativa al numero minimo previsto nel Piano faunistico-venatorio provinciale di 25 partecipanti alle singole azioni di “braccata al cinghiale” in considerazione delle difficoltà nel reperimento di un numero elevato di cacciatori per singole azioni di braccata con la conseguente riduzione delle azioni di caccia attuabili;

Valutata l’opportunità, anche in considerazione della significativa riduzione dei danni arrecati dalla specie cinghiale alle produzioni agricole, di accogliere le richieste dagli ATC RE3 e RE4, pervenute rispettivamente con note PG/2016/213336 del 25 marzo 2016 e PG/2016/508163 del 1° luglio 2016, confermando la non applicazione della predetta prescrizione relativa al numero minimo previsto di 25 partecipanti alle singole azioni di “braccata al cinghiale” prevista nel Piano faunistico-venatorio provinciale di Reggio-Emilia, in via sperimentale, anche per la stagione venatoria 2016/2017, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi, 

delibera:

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

  1. di approvare il piano di abbattimento del cinghiale in forma collettiva nella Regione Emilia-Romagna, nonché il calendario degli abbattimenti per la stagione venatoria 2016-2017, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni previste dai Piani faunistici provinciali e dai regolamenti degli ATC, dando atto che in caso di periodi di sospensione dei sopracitati calendari degli abbattimenti, disciplinati al punto 4.6 del Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 497 dell'11 aprile 2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1263 del 1° agosto 2016, la ripresa dell’attività venatoria dovrà comunque rientrare nei limiti temporali massimi stabiliti dal “Calendario venatorio regionale” medesimo;
  2. di non applicare, in via sperimentale, anche per la stagione venatoria 2016/2017, la prescrizione relativa al numero minimo previsto di 25 partecipanti alle singole azioni di “braccata al cinghiale” prevista nel Piano faunistico-venatorio provinciale di Reggio-Emilia, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale;
  3. di approvare, altresì, il piano di prelievo in selezione della specie muflone per i territori di Reggio Emilia e Bologna per la stagione venatoria 2016-2017, così come riportato nell’Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
  4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.
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