n. 139 del 14.09.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di campagna di recupero inerti provenienti da demolizione tramite mezzo mobile presso il cantiere di strada comunale del Mulino della Veggia in comune di Casalgrande (RE) da parte della Ditta F.lli Curti S.r.l. (Titolo II, L.R. 9/99 come modificata dal DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Campagna di recupero inerti provenienti da demolizione tramite mezzo mobile presso il cantiere di strada comunale del Mulino della Veggia”in Comune di Casalgrande (RE) da parte della Ditta“F.lli Curti S.r.l.” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. l’utilizzo del frantoio mobile deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione n 18498-10 del 25 marzo 2010 rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

b. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

c. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e lavorazione dei rifiuti;

d. le tipologie e la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazioni di stoccaggio devono ricondursi al codice CER 170904 per complessive 2.500 ton;

e. le attività di frantumazione devono svolgersi in un numero massimo di 15 giorni;

f. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;

g. le frazioni inerti ottenute dalla attività di recupero devono avere un eluato del test di cessione (Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.) conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;

h. tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

i. in relazione all’impatto acustico, deve essere richiesta autorizzazione in deroga ai sensi della DGR 21 gennaio 2002, n. 45;

j. tutta l’area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l’accesso agli estranei;

k. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

l. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
  • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
  • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
  • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, agli eventuali bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
  • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  • a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta F.lli Curti Srl; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Casalgrande; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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