n. 135 del 12.10.2010 (Parte Prima)

RATIFICA DELL’INTESA INTEGRATIVA FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE MARCHE IN AMBITO SANITARIO PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 117

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

 Art. 1

Ratifica dell’Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche in ambito sanitario

1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell’articolo 25 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli artt. 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) è ratificata l’”Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche in ambito sanitario per l’attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione)” nel testo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

 Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


Bologna, 12 ottobre 2010 VASCO ERRANI

ALLEGATO

INTESA INTEGRATIVA

fra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

e

REGIONE MARCHE

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117

I PRESIDENTI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

ALLA PRESENZA DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO

DOTT.SSA ROSARIA CICALA

VISTA la legge 3 agosto 2009, n. 117 recante “Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione”, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ed in particolare:

- l’art. 2, comma 1, secondo cui “Le Regioni Marche ed Emilia-Romagna e le Province di Pesaro ed Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d’intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma”;

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna 4 novembre 2009, n. 17 recante “Misure per l’attuazione della legge 3 agosto, n. 2009 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna” ed, in particolare:

- l’art. 2, comma 4, lett. g, che prevede “l’individuazione, in raccordo con la Regione Marche dei casi in cui la definizione delle situazione richiede adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di Pesaro ed Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese tra i livelli interessati”;

- l’art. 8, comma 1, secondo cui “ La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile che, in quanto strumentali all’esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. g) dalla Regione Marche e dalla Province di Pesaro ed Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri”;

RICHIAMATO il Verbale d’Intesa frutto dell’incontro tra le rappresentanze delle due Regioni svoltosi il 30 ottobre 2009 ad Ancona e dei successivi incontri integrativi, l’ultimo dei quali si è svolto il 3 dicembre 2009 a Rimini alla presenza del Commissario governativo dr.ssa Cicala, poi sottoscritto dal Capo di Gabinetto della Regione Emilia-Romagna e dal Segretario generale della Regione Marche, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 2066 del 14 dicembre 2009 (d’ora innanzi definito “Verbale d’Intesa”);

CONSIDERATO che il predetto Verbale d’Intesa prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore generale del’ASL di Rimini e dal Direttore della Zona Territoriale 1 dell’ASUR Marche con il compito di effettuare, in vista del successivo trasferimento, la ricognizione del personale sanitario, del patrimonio immobiliare e mobiliare localizzato nel territorio dei comuni transitati, dei magazzini e dei contratti nonché delle convenzioni esistenti per la regolamentazione dell’apporto di soggetti privati in favore del servizio sanitario pubblico;

CONSIDERATO che all’esito dell’attività di ricognizione e degli approfondimenti tecnici resi dal predetto gruppo di lavoro sono stati stilati quattro verbali, datati 5, 10 e 24 novembre 2009 nonché 14 dicembre 2009, corredati dei relativi allegati e sottoscritti dal Direttore generale dell’ASL di Rimini e dal Direttore della Zona Territoriale 1 dell’ASUR Marche;

RICHIAMATA l’Intesa per l’attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 sottoscritta l’11.02.2010 dai Presidenti delle due Regioni nonchè, per condivisione, dal Commissario governativo, ed approvata dall’art. 4 della legge Regione Emilia-Romagna 12 febbraio 2010, n. 5;

RICHIAMATI, in particolare, della citata Intesa:

- l’art. 1, comma 2, che conferma la vincolatività del Verbale d’Intesa, salvo che per quanto diversamente disciplinato dall’Intesa;

- l’art. 5, comma 9, secondo cui “Con separato accordo sono disciplinate le intese relative al settore sanitario”.

VISTO il Verbale di Accordo sulle procedure per il trasferimento dei contributi ex art. 20 Legge n. 67/88 relativi al Patrimonio immobiliare strumentale all’esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi della legge n. 117/2009, steso tra i rappresentanti della Regione Emilia- Romagna e della Regione Marche nel corso dell’incontro tenutosi a Rimini il 6 maggio 2010 presso la sede dell’Azienda USL di Rimini, nonché la nota del Direttore generale dell’Azienda USL di Rimini prot.n. 65649/1.21.14.15 del 18.06.2010;

RICHIAMATO l’incontro tra gli assessori alla sanità ed al bilancio delle due Regioni svoltosi il 27 luglio 2010 ad Ancona nel corso del quale sono state condivise le linee dell’accordo e si è convenuto di sottoporre alle rispettive Giunte l’approvazione della presente Intesa e di addivenire alla definitiva stipula da parte dei Presidenti delle due Regioni entro il 15 settembre 2010;

SENTITO il Commissario governativo dott.ssa Rosaria Cicala;

RICHIAMATO il principio di leale collaborazione che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale deve permeare i rapporti fra le Istituzioni della Repubblica;

RICHIAMATE le delibere della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1342 del 13 settembre 2010 e della Giunta della Regione Marche n. 307 del 9 febbraio 2010 aventi ad oggetto l’approvazione dello schema d’intesa integrativa per l’attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche in ambito sanitario;

Tutto ciò premesso e considerato, d’intesa con il Commissario governativo dott.ssa Rosaria Cicala, convengono e stipulano il seguente atto integrativo:

Art. 1

Disposizioni del Verbale d’intesa in ambito sanitario

Il presente atto provvede a norma dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 5, comma 9 dell’Intesa all’attuazione e all’integrazione delle disposizioni del Verbale di Intesa, già citato in premessa.

Art. 2

Trasferimento del personale e dei beni mobili ed immobili, nonché subentro nei rapporti contrattuali

1) I beni mobili ed immobili strumentali all’esercizio delle funzioni sanitarie e socio-sanitarie nonché il personale, indicati negli allegati ai verbali degli incontri tecnici delle aziende sanitarie menzionati in premessa, vengono trasferiti in capo all’Azienda USL di Rimini.

2) L’Azienda USL di Rimini subentra, per quanto riguarda tutte le posizioni giuridiche attive e passive, nei contratti di cui all’allegato ai verbali degli incontri tecnici delle aziende sanitarie menzionati in premessa.

3) Ogni adempimento e le formalità per il perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 è rimesso alle Aziende sanitarie interessate.

4) Il trasferimento dei beni strumentali di cui al presente articolo avviene a titolo gratuito in quanto disposto quale misura attuativa conseguente alla legge n. 117/2009.

5) La presente Intesa costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione con riguardo a tutti i beni, in primo luogo la struttura ospedaliera e la RSA di Novafeltria, rientranti nel patrimonio indisponibile strumentali all’esercizio delle funzioni sanitarie e socio sanitarie.

Art 3

Finanziamenti ex art. 20 della legge n. 67/68

1) La Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche, sulla base degli orientamenti espressi nel Verbale di Accordo del 6 maggio 2010, ribadiscono il reciproco impegno ad attivarsi presso i competenti uffici ministeriali per creare le condizioni idonee al migliore utilizzo dei seguenti finanziamenti, ex art. 20 della legge n. 67/88:

a) finanziamento residuo disponibile per il completamento della RSA di Novafeltria pari complessivamente a Euro 822.215,14;

b) finanziamento per i lavori di adeguamento e messa a norma della struttura ospedaliera di Novafeltria pari complessivamente a Euro 328.512,00.

2) L’impegno di cui al comma 1 non preclude l’immediato trasferimento alla Regione Emilia-Romagna dei beni a norma del comma 5 del precedente art. 2.

Art. 4

Trasferimento risorse finanziarie

1) Il presente articolo disciplina le modalità di attribuzione alla Regione Emilia-Romagna delle risorse del fondo sanitario nazionale per l’anno 2010 tenuto conto:

a) che le risorse finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 sono corrisposte alle Regioni in base ai dati ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, ovvero 31.12.2008, e che pertanto la quota capitaria per la popolazione dei Comuni trasferiti è stata computata alla Regione Marche per un ammontare complessivo di Euro 31.542.333;

b) che tuttavia la popolazione residente nei sette Comuni aggregati è a carico della Regione Emilia-Romagna che dall’1.12010 si è fatta carico dei costi di gestione dell’intero settore socio sanitario del territorio considerato;

c) che restano tuttavia in carico, fino a naturale scadenza, alla Regione Marche spese di carattere generale, nonché quant’altro riconducibile alla gestione pregressa ASUR, e spese di ripiano perdite anche con riferimento al territorio suddetto, che la Regione Emilia-Romagna riconosce.

2) La Regione Marche si impegna all’atto della stipula della presente Intesa a riversare alla Regione Emilia-Romagna le risorse finanziarie già incamerate per l’anno 2010, quali quote capitarie del Fondo Sanitario Nazionale per la popolazione dell’Alta Valmarecchia dedotti sei milioni di Euro a titolo di definitiva compensazione una tantum per le spese, di cui al comma 1 lett. c), che restano a carico della Regione Marche anche per la popolazione già transitata alla Regione Emilia-Romagna.

3) La Regione Marche si impegna altresì a riversare alla Regione Emilia-Romagna, entro il mese successivo a quello dell’incasso, le risorse che introiterà dopo la sottoscrizione della presente intesa in relazione alla popolazione dell’Alta Valmarecchia.

4) Complessivamente, entro il 31 gennaio 2011, dovranno pertanto essere riversate alla Regione Emilia-Romagna dalla Regione Marche risorse pari ad Euro 25.542.333.

Bologna – Ancona, 15 settembre 2010

 

per la Regione Emilia-Romagna Il Presidente Vasco Errani

per la Regione Marche Il Presidente Gian Mario Spacca

per condivisione Il Commissario governativo dott.ssa Rosaria Cicala

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