n.75 del 02.04.2015 (Parte Prima)

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna”. (Proposta del consigliere relatore Igor Taruffi su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 52 del 26 gennaio 2015 ha deliberato la presentazione del progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna”. Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24, pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino ufficiale telematico della Regione n. 13 del 10/2/ 2015;

- che con la suddetta iniziativa la Giunta regionale ha dato corso alla procedura speciale prevista dall’articolo 13 bis della legge regionale n. 24 del 1996, volta a consentire di riattivare un nuovo procedimento legislativo di fusione, facendo salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento;

- che a causa dello scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa, avvenuto a luglio 2014, è decaduto, tra gli altri, il progetto di legge d'iniziativa della precedente Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Provincia di Bologna" iscritto all’ordine del giorno generale della precedente Assemblea legislativa con ogg. n. 4920 della nona legislatura;

- che, in attuazione del comma 2 del citato articolo 13 bis, la Giunta regionale insediatasi a seguito delle elezioni regionali del 23 novembre 2014, dopo avere acquisito l’assenso dei Sindaci dei Comuni interessati alla ripresa del procedimento legislativo di fusione (acquisito con note prot. PG/2015/0035406 e PG/2015/0036454 entrambe del 22/1/2015), ha approvato il nuovo progetto di legge di fusione, prendendo a base il testo dell’omologo progetto di legge di fusione nella versione originaria deliberata dalla precedente Giunta regionale;

- che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 13 bis, sono fatti salvi tutti gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento e in particolare:

  • l’istanza (acquisita con prot. PG/2013/0269938 del 31/10/2013) ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 per l’iniziativa legislativa per l’istituzione di nuovo Comune a seguito di fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 37 del 29/10/2013 del Comune di Granaglione e n. 51 del 25/10/2013 del Comune di Porretta Terme;
  • le successive deliberazioni dei Consigli comunali (approvate con i medesimi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze dei comuni) n. 63 del 9/12/2013 del Comune di Porretta Terme (acquisita con prot. PG/2013/0309470 del 12/12/2013) e n. 46 del 10/12/2013 del Comune di Granaglione (acquisita con prot. PG/2013/0311454 del 16/12/2013), aventi ad oggetto l’indicazione delle proposte di denominazioni del nuovo Comune;
  • la deliberazione n. 2061 del 23 dicembre 2013 con la quale la precedente Giunta regionale, aderendo all’istanza assunta dai due Comuni interessati, aveva approvato il progetto di legge recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Provincia di Bologna”;
  • il parere favorevole all’unanimità sul progetto di legge regionale espresso in data 18 dicembre 2013 dalla Commissione I “Bilancio, Affari generali e istituzionali” del Consiglio delle Autonomie Locali;
  • il parere positivo espresso dalla Provincia di Bologna con deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 3 marzo 2014, acquisito in data 5 marzo 2014;

Visti:

- l’articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

- l’articolo 50 dello Statuto regionale;

- l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale”;

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l’articolo 11 e l’articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l’articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica “Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali”;

- il progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna”. Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24, iscritto al protocollo generale dell’Assemblea legislativa con oggetto n. 115 del 9/2/2015;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 52 del 26 gennaio 2015 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura speciale di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, in data 11 marzo 2015 ha concluso l’esame in sede referente del progetto di legge trasmettendo con nota prot. AL/2015/0011150 del 16 marzo 2015 all’Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all’approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all’Assemblea legislativa di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi dell’articolo 13 bis della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l’articolo 11, comma 1 bis che prevede che l’Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all’indizione del referendum;

- l’articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall’articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda “tutti gli elettori dei Comuni interessati”;

- l’articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che “Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197”;

- l’articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l’Assemblea legislativa deliberi l’indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell’articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli “elettori dei Comuni”, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nella delibera di Giunta regionale n. 2061 del 23 dicembre 2013 è riportata l’individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Acque Alte, Alto Reno Terme, Granaglione Porretta Terme) così come proposta dai Consigli comunali con le proprie deliberazioni n. 63 del 9/12/2013 del Comune di Porretta Terme e n. 46 del 10/12/2013 del Comune di Granaglione, sopra richiamate;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell’iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996 (parere prot. AL/2015/0011150 del 16 marzo 2015);

- di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, attraverso l’uso del dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

presenti n. 43

assenti n. 7

votanti n. 42

favorevoli n. 32

contrari n. 10

astenuti n. --

delibera

a) di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 115 “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna”. Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24, licenziato dalla Commissione “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” nella seduta dell’11 marzo 2015;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

“1) Volete voi che i Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Acque Alte;

b) Alto Reno Terme;

c) Granaglione Porretta Terme”;

c) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l’indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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