n.63 del 22.04.2011 (Parte Prima)

Modifica del “Regolamento provvisorio per l’organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria”

La legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria”, e successive modifiche e integrazioni, dà disposizioni in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, elezioni.

Con deliberazione n. 3 del 9 aprile 2009 la Consulta di Garanzia Statutaria ha approvato, ai sensi degli articoli 7 e 16 bis della l.r. n. 23/2007; il Regolamento provvisorio interno della Consulta di Garanzia Statutaria. 

La Consulta di Garanzia Statutaria nella seduta del 7 febbraio 2011, ha avviato l’esame per decidere sull’ammissibilità delle proposte di legge:

  1. d’iniziativa popolare “Costituzione del nuovo Comune di Viserba”;
  2. d’iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza “Modificazioni alla l.r. 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative). Determinazioni”

con la partecipazione degli incaricati di cui al co. 3 art. 5 della l.r. n. 34/1999 e successive modificazioni.

Durante le audizioni è emersa una problematica relativa all’ordine e alla modalità di svolgimento degli interventi degli incaricati di cui sopra.

Pertanto il consultore dott. Marzio Maccarini, ha chiesto, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento provvisorio, la convocazione della Consulta.

Udita la relazione del Consultore in data 31 marzo 2011, si ritiene opportuno integrare il Regolamento con uno specifico articolo che disciplini le modalità di partecipazione del pubblico alle sedute.

Inoltre, in sede di stesura del Regolamento provvisorio della Consulta di cui alla delibera n. 3/2009, è stato indicato, per mero errore materiale, al co. 1 dell’art. 8 “Pubblicazione delle deliberazioni”, l’articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2007 invece che l’articolo 2.

Per quanto precede, all’unanimità dei voti

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

delibera

1. di integrare il “Regolamento provvisorio della Consulta di Garanzia Statutaria” con l’art 7 bis che di seguito si riporta:

“Art. 7 bis

Modalità di partecipazione alle sedute

1. Gli invitati e coloro che hanno diritto di partecipare ai sensi delle leggi vigenti intervengono nell’ordine e secondo le modalità stabilite dal Presidente.

2. In caso di seduta pubblica, il pubblico assiste rimanendo in silenzio.

3. Qualora qualcuno del pubblico disturbasse il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente può sospendere la seduta per un dato tempo o, secondo opportunità, dichiararla tolta.

4. Il comma 3 del presente articolo si applica, salvo quanto disposto nel comma 1, anche agli invitati e a coloro che hanno diritto di partecipare.

5. Il segretario della Consulta identifica i soggetti di cui al comma 1, prima dell’inizio della seduta.”.

2. di rettificare, per mero errore materiale, il co. 1 dell’art. 8 “Pubblicazione delle deliberazioni” sostituendolo con il seguente:

1. Le delibere adottate esercitando le competenze di cui all’art. 2 della legge regionale n. 23 del 2007 sono depositate presso la segreteria della Consulta e consultabili da chiunque, nonché pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nel sito della Consulta”.

3. di approvare il testo coordinato, con la modifica di cui al punto1 e la rettifica di cui al punto 2, che si allega al presente atto e che sostituisce a tutti gli effetti il testo di cui alla delibera n. 3 del 9 aprile 2009.

4 di pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di renderlo disponibile sul sito Internet della Consulta.

Regolamento provvisorio della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi degli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Consulta e componenti

Art. 3 Elezione del Presidente

Art. 4 Attribuzioni del Presidente

Art. 5 Sede

Art. 6 Convocazione

Art. 7 Regime delle sedute e delle deliberazioni

Art. 7 bis Modalità di partecipazione alle sedute

Art. 8 Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 9 Modalità di attuazione dell’articolo 69, comma 1, lettera a) dello Statuto

Art. 10 Presentazione della richiesta di provvedimenti di cui all’articolo 69, comma 1, lettera b) dello Statuto 

Art. 11 Rapporti con altri organi della Regione

Art. 12 Poteri istruttori

Art. 13 Organizzazione e il funzionamento della struttura di supporto

Art. 14 Svolgimento di compiti specifici e regime delle missioni

Art. 15 Approvazione e revisione del regolamento interno

Art. 16 Pubblicazione

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 69 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23, disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria, di seguito denominata “Consulta”.

Art. 2

Consulta e componenti

1. La Consulta è un organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna e gode di autonomia regolamentare e organizzativa.

2. I componenti della Consulta assumono il titolo di consultori.

Art. 3

Elezione del Presidente

1. La Consulta nella sua prima seduta, convocata dal Presidente dell’Assemblea legislativa, elegge il Presidente ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 23 del 2007 e dell’articolo 69 dello Statuto.

2. L’elezione del Presidente avviene con le modalità di cui all’articolo 33, comma 4 dello Statuto.

3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i consultori il componente destinato a sostituirlo in caso di impedimento, il quale assume la carica di Vicepresidente.

Art. 4

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente:

a) rappresenta la Consulta;

b) la presiede e assicura il buon andamento dei lavori;

c) convoca le sedute e fissa l’ordine del giorno;

d) designa il relatore e, in caso di necessità il redattore in sostituzione del relatore, sui diversi atti sottoposti all’esame della Consulta;

e) sovrintende alle attività della Consulta;

f) è responsabile dei rapporti con gli altri organi regionali;

g) esercita ogni altra facoltà, diritto o obbligo disciplinati dalla legge regionale n. 23 del 2007 o da altre leggi della Regione Emilia-Romagna.

2. Per particolari questioni attinenti ai compiti istituzionali della Consulta, il Presidente può designare un consultore come proprio delegato.

3. Il Presidente può adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il buon funzionamento della Consulta, di cui dovrà dare puntualmente conto nella prima seduta utile.

Art. 5

Sede

1. La Consulta ha sede in Bologna, presso i locali destinati ad ospitare gli organi di garanzia della Regione Emilia-Romagna, dove, di norma, si svolgono le sue riunioni.

Art. 6

Convocazione

1. La Consulta si riunisce:

a) su convocazione del Presidente;

b) su richiesta motivata di un consultore;

c) nelle altre ipotesi obbligatorie previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lettera b), del primo comma del presente articolo, il Presidente convoca la Consulta entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta protocollata, indicando l’ordine del giorno. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), qualora il Presidente rimanga inerte, la Consulta viene convocata dal Vicepresidente oppure, in caso di ulteriore inerzia, provvede il Presidente dell’Assemblea legislativa.

3. Indipendentemente dalle convocazioni di riunioni finalizzate all’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 69 dello Statuto e dall’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2007, la Consulta viene convocata dal Presidente:

a) per la predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 11, comma 2, del presente regolamento;

b) per attività di approfondimento e ricerca su temi riguardanti i compiti e i settori di intervento della Consulta stessa;

c) per gestire l’ordinaria amministrazione e ogni altra questione relativa al funzionamento dell’Organo.

4. La Consulta si riunisce necessariamente ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell’Assemblea legislativa, per definire d’accordo con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea il fabbisogno finanziario e le risorse umane e strumentali a garanzia del regolare espletamento dei compiti istituzionali.

5. Le convocazioni devono contenere l’ordine del giorno e devono pervenire ai consultori della Consulta almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di necessità ed urgenza, in presenza dei quali la convocazione può essere fatta almeno ventiquattrore prima con i mezzi più idonei.

6. La comunicazione della convocazione può avvenire
mediante fax, raccomandata, telegramma, per posta elettronica o altro mezzo idoneo.

7. L’ordine del giorno è definito dal Presidente, anche se ciascun consultore ha diritto a far inserire gli argomenti che intende sottoporre alla Consulta. Argomenti ulteriori possono essere inseriti anche in corso di seduta, purché l’iscrizione venga deliberata unanimemente da tutti i presenti.

8. La documentazione riguardate i singoli punti posti all’ordine del giorno, salvo i casi di necessità ed urgenza di cui al comma 5, deve essere trasmessa ai consultori almeno cinque giorni prima la data prevista per la seduta. Nel caso in cui la documentazione fosse particolarmente corposa, il Presidente può disporre che venga messa a disposizione dei consultori presso la sede della Consulta almeno tre giorni prima della seduta, dandone comunicazione nella convocazione.

Art. 7

Regime delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Consulta di norma non sono pubbliche, salvo che la legge non disponga diversamente o sia disposto diversamente dalla Consulta stessa.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione dei tre membri.

3. Le deliberazioni adottate dalla Consulta devono escludere ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale dell’Assemblea legislativa.

4. Le delibere sono valide se approvate con le seguenti modalità:

a) all‘unanimità o a maggioranza, salvo il caso previsto dalla lett. b);

b) nel caso uno dei tre consultori, diverso dal Presidente, si astenga e c‘è parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente.

In tutti gli altri casi la delibera è respinta.

5. Per decisione della Consulta che deve essere comunicata per legge agli interessati e agli organi regionali si intende il dispositivo, che può essere contestuale alla motivazione. Qualora la motivazione non sia contestuale, l’atto deve essere depositato, ai sensi dell’articolo 8, entro i successivi quindici giorni. 

6. Di ogni seduta è redatto un verbale nel quale sono riportati i presenti, l’ordine del giorno, le deliberazioni ed eventuali comunicazioni e, per ogni questione trattata, il resoconto sommario del dibattito.

7. Il verbale è redatto da un funzionario della struttura regionale di ausilio della Consulta con funzioni di segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

8. Il processo verbale è portato all’approvazione della Consulta nella prima seduta utile successiva.

9. Il verbale di ogni seduta è portato a conoscenza dal Presidente della Consulta al Presidente dell’Assemblea legislativa ed all’Ufficio di Presidenza.

10. Ogni consultore ha facoltà di iscrivere e mettere a verbale la sua opinione dissenziente per quanto riguarda la deliberazione o anche concorrente rispetto alla deliberazione che, però, dissente per quanto riguarda la motivazione. Di tale opinione dissenziente o concorrente deve essere fatta menzione nel dispositivo della delibera a cui si riferisce. Alla stessa verrà data la medesima pubblicità della delibera, se l’opinione verrà depositata dall’interessato in forma scritta nei termini previsti dal precedente comma 5.

11. Le disposizioni adottate sulla base dei poteri attribuiti alla Consulta dall’articolo 69 dello Statuto e dalla legge regionale n. 23 del 2007 sono sottoscritte dal Presidente e dal relatore o dal redattore, se diverso dal relatore.

Art. 7 bis

Modalità di partecipazione alle sedute

1. Gli invitati e coloro che hanno diritto di partecipare ai sensi delle leggi vigenti intervengono nell’ordine e secondo le modalità stabilite dal Presidente.

2. In caso di seduta pubblica, il pubblico assiste rimanendo in silenzio.

3. Qualora qualcuno del pubblico disturbasse il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente può sospendere la seduta per un dato tempo o, secondo opportunità, dichiararla tolta.

4. Il comma 3 del presente articolo si applica, salvo quanto disposto nel comma 1, anche agli invitati e a coloro che hanno diritto di partecipare.

5. Il segretario della Consulta identifica i soggetti di cui al comma 1, prima dell’inizio della seduta.

Art. 8

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le delibere adottate esercitando le competenze di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2007 sono depositate presso la segreteria della Consulta e consultabili da chiunque, nonché pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nel sito della Consulta.

2. E’ facoltà della Consulta rendere pubbliche le altre deliberazioni.

Art. 9

Modalità di attuazione dell’articolo 69, comma 1, lettera a) dello Statuto

1. Nei casi previsti dell’articolo 69, comma 1, lettera a) dello Statuto, la Consulta si riunisce entro 5 giorni dalla comunicazione resa dal Presidente dell’Assemblea legislativa ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2007.

2. La Consulta nella prima riunione fissa il calendario delle consultazioni del Presidente dell’Assemblea legislativa, del Presidente della Giunta, dei singoli Assessori e dei Direttori generali della Regione e di ogni altra persona che sia utile ascoltare al fine dell’individuazione degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti improrogabili.

3. La Consulta può individuare gli atti di cui ai commi precedenti progressivamente e con più deliberazioni successive, a seconda delle risultanze delle consultazioni svolte.

4. Le strutture amministrative regionali hanno l’obbligo di segnalare immediatamente quali atti o tipi di atti si rilevano improrogabili e quali atti non sono stati elencati tra quelli di ordinaria amministrazione. La Consulta delibera in merito a tali segnalazioni non oltre tre giorni dal loro ricevimento.

5. La Consulta conduce costantemente con i mezzi ritenuti più opportuni un’opera di conoscenza degli atti di ordinaria amministrazione previsti nel tempo dalle leggi regionali.

Art. 10

Presentazione della richiesta di provvedimenti di cui all’articolo 69, comma 1, lettera b) dello Statuto

1. Le richieste di provvedimenti, con allegate eventuali memorie, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 69, comma 1, lettera b) dello Statuto, e dalle leggi regionali in materia di iniziativa popolare e referendum sono depositate e protocollate presso la segreteria della Consulta, che ne da immediata comunicazione al Presidente e ai consultori.

2. I termini di cui allo Statuto e alle leggi regionali decorrono dalla data del protocollo, salvo se diversamente previsto.

3. La Consulta, al fine di valutare l’ammissibilità delle richieste, può riunirsi più volte, convocando le sedute secondo una tempistica che permetta di rispettare i termini previsti dallo Statuto e dalle legge regionali in materia.

4. Per ogni provvedimento richiesto alla Consulta viene designato tra i consultori un relatore, il quale riferisce alla Consulta sull’argomento e propone l’ipotesi di deliberazione.

5. La Consulta, con provvedimento motivato, dichiara inammissibile la richiesta in caso di mancanza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali in materia.

Art. 11

Rapporti con altri organi della Regione

1. La Consulta può invitare il Presidente dell’Assemblea legislativa o il Presidente della Giunta a partecipare alle proprie riunioni per ascoltarli su questioni attinenti all’esercizio delle funzioni della Consulta stessa.

2. La Consulta, entro il 15 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, al quale deve essere allegato anche il programma delle attività e la richiesta di stanziamento delle risorse riguardanti l’anno successivo.

Art. 12

Poteri istruttori

1. La Consulta nello svolgimento delle sue funzioni può acquisire memorie e qualsiasi altro documento o atto utile per i lavori della Consulta.

2. La Consulta, per assicurare la completezza dell’istruttoria, può chiedere l’audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni o loro delegati, nonché di ogni altro soggetto dalla Consulta ritenuto utile per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla legge regionale n. 23 del 2007 e dalle altre leggi regionali.

3. Nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni, alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento dell’Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari di inchiesta.

4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 – Commissioni assembleari d’inchiesta – del Regolamento dell’Assemblea legislativa.

Art. 13

Organizzazione e il funzionamento della struttura di supporto

1. La Consulta nello svolgimento delle sue funzioni si avvale dei funzionari messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, i quali compongono una apposita struttura di supporto, posta alle dipendenze funzionali della Consulta.

2. La struttura:

a) svolge le funzioni di segreteria;

b) cura il protocollo della Consulta;

c) assiste la Consulta nello svolgimento dei lavori;

d) cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute della Consulta;

e) svolge ogni attività istruttoria richiesta dalla Consulta;

f) svolge ogni altra attività, su richiesta dalla Consulta, disciplinata dalla legge regionale n. 23 del 2007.

3. Del funzionamento della struttura e dei risultati dalla stessa raggiunti verrà dato conto nella relazione annuale predisposta ai sensi dell’articolo 11, comma 2. Tali risultanze verranno comunicate anche alla Direzione generale dell’Assemblea legislativa.

4. Per l’esercizio dei compiti istituzionali, qualora non sia possibile provvedere con risorse interne alla struttura o all’Ente regionale, la Consulta può disporre l’affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni, nel rispetto dell’ammontare previsto in sede di definizione del fabbisogno con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Art. 14

Svolgimento di compiti specifici e regime delle missioni

1. Per l’esercizio di funzioni proprie, la Consulta può delegare lo svolgimento di compiti preparatori ed istruttori a singoli consultori, i quali sono tenuti ad eseguire l’incarico assegnato nella sede, secondo le indicazioni fornite dalla Consulta e a riferirne alla stessa. Di tali presenze verrà dato conto in apposito registro, tenuto dal Segretario della Consulta.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 spetta ai consultori incaricati un gettone di presenza per ogni giornata dedicata all’espletamento dell’incarico. Al momento dell’attribuzione dell’incarico la Consulta, d’accordo con il consultore incaricato, dovrà definire il numero di giornate necessarie all’espletamento dell’incarico stesso, che comunque non potrà mai essere superiore alle 15 giornate.

3. I consultori possono recarsi in missione in Italia o all’estero. Ogni missione deve essere preventivamente autorizzata dalla Consulta, che decide sulla base dell’attinenza della missione al ruolo istituzionale e ai compiti della Consulta stessa e della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio. In questi casi, ai consultori spetterà il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

4. Per lo svolgimento di attività di rappresentanza e di gestione ordinaria della Consulta svolte presso la sede, è riconosciuto al Presidente un gettone per ogni giorno di presenza. Di tali presenze verrà dato conto in apposito registro, tenuto dal Segretario della Consulta.

5. Spese di rappresentanza nell’interesse della Consulta potranno essere sostenute solo se autorizzate dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, il quale, in sede di definizione delle risorse ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dovrà indicarne l’ammontare complessivo. 

6. Semestralmente la Consulta comunicherà all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea il puntuale rendiconto delle missioni autorizzate, degli incarichi affidati e delle spese di rappresentanza sostenute.

Art. 15

Approvazione e revisione del regolamento interno

1. Il regolamento interno della Consulta è approvato a maggioranza dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2007.

2. Ciascun consultore della Consulta può proporre modifiche e integrazioni al regolamento interno della Consulta.

3. Ogni proposta di modifica o integrazione è posta all’ordine del giorno nella prima seduta utile della Consulta successiva alla presentazione.

Art. 16

Pubblicazione

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet della Consulta.

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