n. 127 del 18.07.2012 periodico (Parte Seconda)

Accordo biennale 2012-2013 per la gestione della mobilità sanitaria tra le Regioni Emilia-Romagna e Sicilia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 8 sexies, comma 8 del DLgs 502/92 che prevede che il Ministro della Sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto definisca i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in Regioni diverse da quelle di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna Regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;

Visto il ruolo attribuito alle Regioni nell’ambito della programmazione, della definizione dei fabbisogni e della individuazione dei soggetti con cui addivenire ad accordi per la erogazione delle prestazioni in linea con quanto stabilito dalla programmazione e dalle priorità definite in ambito regionale dall’art. 8 quinquies del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, ruolo che la Regione può esercitare direttamente o demandare alle Aziende Sanitarie Locali;

Visto l’Accordo Stato - Regioni del 22/11/2001 sui “Livelli essenziali di assistenza sanitaria” il quale, al punto 10, stabilisce che laddove la Regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all’interno dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria, con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C dello stesso accordo, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l’addebitamento delle stesse in mobilità sanitaria deve avvenire sulla base di:

  • un accordo quadro interregionale che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità;
  • eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate;

Considerato che la Commissione Salute istituita nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella riunione del 23/11/2005 ha approvato un documento nel quale si stabiliva che entro il 31 gennaio 2006 si dovevano stipulare gli accordi tra le Regioni di confine e approfondire lo schema per i rapporti tra Regioni di aree lontane con flussi significativi, auspicando la chiusura degli accordi entro il 31 marzo.

Considerato altresì che l’intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, indica gli accordi sulla mobilità interregionale tra i settori strategici in cui operare al fine di qualificare i sistemi sanitari regionali e garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini ed al tempo stesso un maggior controllo della spesa. Inoltre, all’art. 19 “Mobilità interregionale”, per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, viene data indicazione alle Regioni, di individuare adeguati strumenti di Governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di:

  • evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definiti;
  • favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale;
  • individuare meccanismi di controllo dell’insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda.

Visto il Protocollo d’intesa tra Regione Sicilia e Regione Emilia-Romagna del 30 giugno 2011 con il quale le due Regioni hanno condiviso la necessità di predisporre e realizzare un progetto per la valorizzazione dell’assistenza e della ricerca sanitaria nella Regione Sicilia, individuando a tal fine l’Istituto Ortopedico Rizzoli per la predisposizione e la realizzazione di un progetto di gestione di un centro ortopedico nella struttura “Villa Santa Teresa” di Bagheria, che dovrà effettuare attività programmata di ortopedia, oncologia ortopedica e di medicina fisica-riabilitativa;

Considerato che l’attuazione di tale intesa, è volta alla qualificazione delle prestazioni erogate nel territorio siciliano a favore dei cittadini residenti, comportando una riduzione dei flussi di mobilità sanitaria;

Ritenuto opportuno procedere ad un accordo tra le Regioni Emilia-Romagna e Sicilia per il governo della mobilità sanitaria attivando politiche collaborative per gli anni 2012-2013 con decorrenza 1 luglio 2012;

Visti i contenuti dell’Accordo di cui all’allegato parte integrante della presente deliberazione, il quale esplicita l’ambito della collaborazione, individua i compiti di ciascun ente sottoscrittore, fissa i criteri per i controlli dei volumi di attività e dei relativi corrispettivi;

Considerato che:

- l’Accordo è stato predisposto in conformità ai principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del SSN il compito di assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo dell’equilibrio di bilancio;

- ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell’assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi;

- la struttura dell’accordo, risponde in maniera mirata a tali necessità, perseguendo gli obiettivi di gestione della mobilità e di qualificazione dell’offerta;

Fatto salvo il principio essenziale ed ispiratore del Servizio Sanitario Nazionale, ribadito dalla L.R. 29/04 e successive modifiche, della portabilità dei diritti e della libertà di scelta da parte del cittadino del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti, delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali;

Ritenuto opportuno orientare l’accordo 2012-2013 verso una differenziazione dei tetti di riferimento per tipologia di attività in modo da favorire i flussi per casistiche ed attività selezionate, in specifico per singole macro-aree di attività distinte per natura e livello di complessità.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo biennale per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Sicilia così come risulta nell’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con decorrenza dall' 1 luglio 2012;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

a voti unanimi e palesi,

delibera: 

1) di approvare l’Accordo biennale per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Sicilia così come risulta nell’Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con decorrenza dall' 1 luglio 2012; 

2) di autorizzare l’Assessore alle Politiche per la Salute alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente punto 1); 

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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