n.72 del 17.03.2020 (Parte Seconda)
Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Richiamati i propri decreti:
- n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;
- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019”;
- n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1”;
- n. 29 dell’8 marzo 2020, n. 31 del 09 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo 2020, n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- n. 34 in data 12/3/2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. disposizioni relative al comune di Medicina (BO);
Ritenuto a fronte delle diverse richieste di chiarimento pervenute rispetto all’operatività dell’ordinanza approvata con decreto n. 36 sopra citata provvedere ad apportare alcune modificazioni relative agli obblighi e ai divieti di ingresso ed uscita dal territorio perimetrato con la stessa ordinanza ed in relazione alle modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga ai divieti;
Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:
“4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Dato atto dei pareri allegati
ORDINA
1. A decorrere dal 18 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020 il servizio ferroviario regionale sarà oggetto di riprogrammazione con ulteriori riduzioni rispetto a quanto definito dall’ordinanza n. 34 del 12/3/2020, secondo un programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso con la Regione, che garantisca il servizio nel medesimo arco temporale giornaliero, possa soddisfare le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso, e l’accessibilità ai turnisti e a coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti. Al contempo, la programmazione renderà possibile garantire la continuità dell’esercizio e l’operatività degli impianti tutelando la salute dei lavoratori ed evitando la necessità di iniziative ancor più drastiche. Resta inteso, comunque, che allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda e alle necessità di accessibilità, durante il periodo di attuazione il servizio verrà costantemente monitorato. La comunicazione della programmazione del servizio sarà effettuata a cura del gestore del servizio o delle infrastrutture in base alle rispettive competenze, che daranno la massima informazione possibile attraverso i propri canali.
2. A decorrere dal 18 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020, nell’ambito della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico su autobus, come previsto nell’ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020:
a. le Agenzie locali per la mobilità, in accordo con le Società di gestione, possono ridurre ulteriormente i servizi offerti fino alla fascia oraria delle 20.00, con garanzia degli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior afflusso;
b. i servizi serali e notturni (dalle ore 20.00 in poi) potranno subire maggiori riduzioni, fermo restando la garanzia di spostamento (in uscita e in entrata) ai lavoratori, quali turnisti e coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti;
c. sono ribadite le modalità di accesso ai mezzi, già previste nell’Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020. In particolare, i servizi di trasporto pubblico dovranno essere erogati con mezzi idonei a consentire la salita dalla porta posteriore e a garantire a bordo la distanza di sicurezza. Nel caso i mezzi impiegati non lo consentano (ad es. per servizi a chiamata) occorre, ove possibile, procedere con la sostituzione di mezzo idoneo o, in assenza di alternativa, è consentita la soppressione del servizio, fermo restando l’autonomia decisionale delle competenti Agenzie locali per la mobilità;
d. le Agenzie locali per la mobilità e le Società di trasporto sono tenute a monitorare il servizio, che potrà venire aggiornato qualora si manifestassero particolari criticità.
3. Le Agenzie locali per la mobilità e le Società di trasporto sono tenute in ogni caso ad adeguare il servizio alle disposizioni relative alle ulteriori restrizioni previste a livello locale dalle competenti autorità.
4. Per quanto non specificatamente previsto nel presente Decreto, si confermano le disposizioni previste dall’Ordinanza n. 34 del 12/03/2020.
5. All’ordinanza approvata con decreto n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni relative al comune di Medicina (BO)” sono apportate le seguenti modifiche: all’art. 1 le disposizioni della lett. e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
e. sospensione di tutte le attività produttive e commerciali. Sono escluse dalla sospensione i negozi di generi alimentari, le farmacie e parafarmacie, i fornai, i rivenditori di mangimi per animali, i distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, il commercio al dettaglio di materiale per ottica, la produzione agricola e l’allevamento, i servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, i servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, le attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali. Sono ulteriormente esclusi dalla sospensione i presidi sociosanitari esistenti: Casa della Salute, Casa di Riposo e Case Residenze per Anziani non autosufficienti;
f. in riferimento ai divieti di spostamento delle persone fisiche previsti dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020, e dal punto b. della presente ordinanza, potrà essere esentato esclusivamente, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Medicina, il personale impiegato nelle strutture e nei servizi e nelle attività elencate al punto e. del presente articolo e nei servizi pubblici essenziali. Il passaggio in ingresso e in uscita dalla zona perimetrata è comunque consentito al personale militare e delle forze di polizie, vigili del Fuoco, personale medico, infermieristico, tecnico sanitario e OSS del Servizio Sanitario Regionale, farmacisti e veterinari. Al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento ed al funzionamento dei servizi elencati al punto e., all’interno della zona perimetrata, è consentito l’ingresso e l’uscita previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata ed alla destinazione della stessa.
Il Presidente
Stefano Bonaccini