n.239 del 23.08.2017 periodico (Parte Seconda)

Integrazioni alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 682/2015 e 1184/2015 in materia di concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

- l’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale", ed in particolare:

- l’art. 1, comma 3, che prevede che l’attività della Regione Emilia-Romagna sia finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell’ambiente, nonché con lo sviluppo dell’attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l’incremento delle risorse alieutiche;

- l’art. 1, comma 4, che prescrive che l’utilizzo delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell’uso e debba pertanto essere esercitato in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche;

- l’art. 3, comma 1, che pone in capo alla Regione, che le esercita sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche;

- l’art. 2, comma 3, che prevede che la Giunta regionale approvi direttive vincolanti per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell’art. 3;

- l’art. 4, comma 3, che prevede che le direttive, di cui all’art. 2, comma 3, perseguano, fra le altre finalità, anche quelle di favorire lo sviluppo delle attività correlate alla pesca, all’acquacoltura, alla tutela e all’incremento delle risorse alieutiche, nonché l’armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale;

Vista la propria deliberazione n. 2510 del 9 dicembre 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n. 9", con la quale, sulla base della disciplina prevista dal Codice della navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione, sono state dettate le procedure per il rilascio, sul territorio regionale, di concessioni demaniali marittime per le attività di pesca, di acquacoltura e per le attività produttive ad esse correlate;

Considerato, in particolare, quanto previsto dal Capo I, Punto 1.2, della citata deliberazione n. 2510/2003, ove si stabilisce che tra i criteri e le finalità che devono orientare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo con finalità di pesca e acquacoltura, deve essere perseguito l’obiettivo di garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra la qualità dell’habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti oltre che armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;

Richiamati, inoltre:

- il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), ed in particolare l’art. 1, comma 291, che ha integrato l’art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, estendendo alle concessioni in essere, finalizzate “ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse”, la proroga della loro scadenza fino al 31 dicembre 2020;

- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, ed in particolare l’art. 12 bis, che ha modificato il comma 732 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, posticipando il termine per l’esercizio della delega governativa di riordino della materia al 15 ottobre 2014;

- il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l’art. 24, comma 3 septies, con il quale è stata confermata la validità dei rapporti già instaurati e pendenti in base all’art. 1, comma 18, del citato decreto-legge n. 194/2009, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea;

- il disegno di legge “Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo”, del 15 febbraio 2017 (Atto Camera: 4302), all’esame delle Commissioni referenti della Camera dei deputati, VI Finanza e X Attività produttive, riunite in seduta congiunta;

- il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 17/48/CR8/C4-C16 del 20 aprile 2017, con il quale, valutato il disegno di legge di cui al precedente alinea, si chiede, tra l’altro, al Governo che il riordino non sia limitato all’ambito turistico-ricreativo, ma riguardi l’intera materia, compreso il settore della pesca;

Richiamate, infine:

- la propria deliberazione n. 132 del 4 febbraio 2013, con la quale è stata disposta la sospensione della fase istruttoria per il rilascio di nuove concessioni la cui richiesta fosse pervenuta successivamente alla data di adozione della deliberazione stessa, in attesa di un nuovo quadro normativo di definizione delle procedure per il rilascio delle concessioni demaniali;

- la propria deliberazione n. 94 del 3 febbraio 2014, con la quale sono state classificate le zone della regione Emilia-Romagna per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini;

- la propria deliberazione n. 1296 del 23 luglio 2014, di modifica ed integrazione alla citata deliberazione n. 2510/2003;

- la determinazione del Responsabile del Servizio regionale Economia ittica n. 8237 del 29 luglio 2010, con la quale sono state individuate, nella Sacca di Goro, nuove “Aree di tutela biologica” per l’incremento delle risorse alieutiche e per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie tapes spp. e chamelea gallina;

Atteso che, con propria deliberazione n. 682 dell’8 giugno 2015, “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp. nella Sacca di Goro”:

- è stato disposto un divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per allevamenti di tapes spp. nella Sacca di Goro fino al 31 dicembre 2017, al fine di permettere l’elaborazione di uno studio ed una analisi sulla produttività della Sacca di Goro, che ne permetta la suddivisione in aree omogeneamente caratterizzate, in relazione alla loro produttività e ai rischi ambientali e sanitari;

- è stato previsto, in deroga al divieto di cui al precedente alinea, che possano essere rilasciate, tra l’altro, concessioni per allevamenti di tapes spp. nella Sacca di Goro alle imprese già titolari di “Autorizzazioni per la pesca riservata”, assunte dal Presidente della Provincia di Ferrara in base al regolamento regionale n. 29/1993, per estensioni di aree non superiori a quelle già oggetto dell’autorizzazione, qualora, esaminate ed istruite, diano luogo ad un esito positivo dell’istruttoria;

- è stata rinviata a successivo atto la definizione della disciplina tesa a consentire la delocalizzazione alle imprese già titolari di impianti su concessioni situate nelle zone della Sacca soggette a maggior rischio o soggette a maggior tutela ambientale, in aree maggiormente vocate alla produzione e soggette a minor rischio ambientale e sanitario;

Dato atto che con propria deliberazione n. 1184 del 6 agosto 2015 si è provveduto, tra l’altro:

- ad approvare - in considerazione dei rischi ambientali e sanitari, per problemi di anossia delle acque e di presenza periodica di biotossine algali - la suddivisione della Sacca di Goro in tre zone (A=basso rischio – B=medio rischio – C=alto rischio), nella rappresentazione di cui all’Allegato 1), parte integrante della medesima deliberazione;

- ad individuare, quale area per il trasferimento delle concessioni demaniali marittime ubicate in zona C, la parte dell’Area di Tutela biologica “Bassunsin”, con esclusione delle aree dei lavori di escavo dello Scanno, come delimitata dalle coordinate dei vertici riportate al punto 2. del dispositivo e rappresentata in cartografia all'Allegato 2), parte integrante della medesima deliberazione;

- a derogare, conseguentemente, ai divieti di navigazione, di pesca sportiva svolta in attività di acquiturismo e di rilascio delle concessioni demaniali marittime nella parte dell’Area di Tutela biologica “Bassunsin”, quale individuata al precedente alinea;

Vista l'istanza pervenuta in data 7 luglio 2017 ed assunta al protocollo regionale al n. PG.2017.511727 in pari data, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, presentata dall’impresa ittica Tre Ponti Consorzio Cooperativo della pesca – Società cooperativa, con sede legale a Comacchio (FE), Via Volturno n. 15 - C.F./P.I. 01536930389, con la quale si richiede il rilascio di licenza di concessione demaniale marittima per l’occupazione, nella Sacca di Goro, di due specchi acquei marini (uno pari a 32.000,00 mq, l’altro pari a 40.000,00 mq.), per una superficie complessiva di 72.000,00 mq., equivalente all’estensione dell’area già oggetto di “Autorizzazione per la pesca riservata” n. 25847 del 20 marzo 2008 rilasciata dal Presidente della Provincia di Ferrara, la cui validità era stata prorogata sino al 23 novembre 2014, con determinazione del Responsabile del settore Ambiente ed Agricoltura della Provincia di Ferrara n. 4926 del 19 marzo 2013;

Preso atto della comunicazione integrativa del 26 luglio 2017, acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al n. di protocollo PG/2017/0552826, con la quale la citata impresa ittica Tre Ponti Consorzio Cooperativo della pesca - sulla base di una Relazione tecnico-scientifica, allegata alla medesima comunicazione, nella quale è evidenziato che il richiesto specchio acqueo pari a 32.000,00 mq è da considerarsi non idoneo ai fini dello svolgimento di una parte e tantomeno dell’intero ciclo di allevamento della vongola verace – chiede di poter delocalizzare, in area “A.T.B. Bassunsin” la medesima superficie di 32.000,00 mq;

Atteso che nell’ambito del confronto istituzionale, nel corso degli ultimi anni, con i Comuni di Goro e Comacchio, la Provincia di Ferrara, gli enti e gli istituti scientifici, e nello specifico l’Azienda Sanitaria AUSL di Ferrara, l’Istituto Delta Ecologia Applicata srl, le Università di Ferrara, di Bologna e di Parma, il Centro Ricerche Marine di Cesenatico, Arpa regionale – Struttura Oceanografica Daphne, che operano monitoraggi e ricerche sulle acque e sui prodotti allevati e insediati sia nella Sacca di Goro sia nelle acque interne e nelle aree marine limitrofe, è emerso che i fenomeni di anossia delle acque hanno raggiunto, in alcune aree della Sacca stessa, un carattere di criticità semi-permanente, cui è stato necessario provvedere definitivamente, consentendo il trasferimento delle concessioni demaniali marittime per l’allevamento di tapes spp. situate nelle zone C in una zona all’interno dell’Area di Tutela Biologica “Bassunsin”, come disposto dalla citata deliberazione n. 1184/2015;

Verificato che, attualmente, tale condizione di criticità interessa in particolare le aree libere (tra le quali rientra lo specchio acqueo di 32.000,00 mq richiesto dall’impresa ittica Tre Ponti Consorzio Cooperativo della pesca), non ricomprese nella suddivisione della Sacca di cui alla citata deliberazione n. 1184/2015, in quanto non assentite in concessione alla data di approvazione della medesima deliberazione;

Evidenziato, altresì, che la deroga al divieto di rilascio di concessioni demaniali marittime all’interno della Sacca di Goro a favore delle imprese già titolari di “Autorizzazioni per la pesca riservata”, assunte dal Presidente della Provincia di Ferrara in base al regolamento regionale n. 29/1993, di cui alla più volte citata deliberazione n. 682/2015, è stata prevista al fine di:

- permettere la piena attuazione di quanto disposto dagli artt. 17 e 27, comma 6, nella loro originaria formulazione, della legge regionale n. 11 del 7 novembre 2012 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;

- garantire la prosecuzione delle attività svolte e la parità di trattamento;

posto che alcune aree autorizzate ricadevano all’interno dei confini del nuovo Piano Territoriale della Stazione Volano Mesola Goro del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna, sub-ambito B.FLU, di protezione generale, ad altissimo rilievo ambientale ed ecologico;

Ritenuto, conseguentemente, opportuno – atteso, da un lato, l’interesse a ridurre ulteriormente la pressione antropica nelle zone più a rischio ed ambientalmente più sensibili della Sacca, dall’altro permettere la piena attuazione di quanto previsto al punto 3), secondo alinea, del dispositivo di cui alla deliberazione n. 682/2015, garantendo la prosecuzione dell’attività economica – integrare il medesimo punto 3), secondo alinea, prevedendo:

- che le imprese già titolari delle “Autorizzazioni per la pesca riservata”, assunte dal Presidente della Provincia di Ferrara in base al regolamento regionale n. 29/1993, possano richiedere ed ottenere, in caso di esito positivo dell’istruttoria, aree in concessione demaniale marittima per l’allevamento di tapes spp. anche all’interno della zona, ancora libera, dell’Area di Tutela Biologica “Bassunsin”, come delimitata ed individuata nella deliberazione n. 1184/2015;

- che la richiesta, ferma restando l’estensione massima prevista dalla più volte citata deliberazione n. 682/2015 ed alla luce del criterio generale previsto per il rilascio di concessioni all’interno dell’Area di Tutela Biologica “Bassunsin” di cui alla deliberazione n. 1184/2015, potrà avere ad oggetto una superficie massima pari al 33% dell’estensione dell’area risultante dalla differenza tra quella di cui all’”Autorizzazione per la pesca riservata” e quella richiesta nella Sacca di Goro;

Ritenuto, infine, che alle concessioni demaniali marittime da rilasciare alle imprese già titolari delle “Autorizzazioni per la pesca riservata”, assunte dal Presidente della Provincia di Ferrara in base al regolamento regionale n. 29/1993, debba applicarsi quanto previsto dall’art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, in relazione alla scadenza, fissata al 31 dicembre 2020;

Considerato, inoltre, che con la più volte citata deliberazione n. 1184/2015 si è provveduto, altresì, all’approvazione dell’Allegato 3), parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, nel quale:

- è riportato l’iter procedurale per la presentazione della richiesta di trasferimento ed il successivo rilascio di concessioni demaniali marittime all’interno della zona dell’Area di Tutela Biologica “Bassunsin”;

- è previsto che le domande siano istruite secondo l’ordine di presentazione, ferma restando la priorità acquisita da quelle precedentemente pervenute;

Rilevato che:

- ad oggi, non tutte le imprese ittiche aventi diritto hanno ancora presentato domanda di trasferimento nella zona dell’Area di Tutela Biologica “Bassunsin”;

- è ormai imminente la scadenza del termine del 31 dicembre 2017, fino al quale opera il divieto di rilascio di concessioni demaniali marittime per allevamenti di tapes spp. nella Sacca di Goro;

- è opportuno che prima del 31 dicembre 2017 l’ubicazione delle concessioni attualmente assentite nella Sacca di Goro abbia carattere di stabilità, condizione utile per una pianificazione dello spazio marittimo che contemperi le esigenze economiche produttive con la salvaguardia degli aspetti ambientali;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto ed assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio:

- stabilire che le imprese in possesso dei requisiti per il rilascio di concessioni demaniali all’interno dell’Area di Tutela Biologica “Bassunsin”, in forza della citata deliberazione n. 1184/2015 ovvero del presente provvedimento, possano presentare istanza entro e non oltre il termine ultimo del 30 settembre 2017;

- prevedere, pertanto, il rigetto delle istanze pervenute a far data dal 1° ottobre 2017;

Richiamati:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017, recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e dei rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del giorno 11 luglio 2016, recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, caccia e pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera.

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di integrare il punto 3), secondo alinea, del dispositivo di cui alla deliberazione n. 682/2015 “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp. nella Sacca di Goro”, prevedendo:

- che le imprese già titolari delle “Autorizzazioni per la pesca riservata”, assunte dal Presidente della Provincia di Ferrara in base al regolamento regionale n. 29/1993, possano richiedere ed ottenere, in caso di esito positivo dell’istruttoria, aree in concessione demaniale marittima per l’allevamento di tapes spp. anche all’interno della zona, ancora libera, dell’Area di Tutela Biologica “Bassunsin”, come delimitata ed individuata nella deliberazione n. 1184/2015;

- che la richiesta, ferma restando l’estensione massima prevista dalla richiamata deliberazione n. 682/2015 ed alla luce del criterio generale previsto per il rilascio di concessioni all’interno dell’Area di Tutela Biologica “Bassunsin”, possa avere ad oggetto una superficie massima pari al 33% dell’estensione dell’area risultante dalla differenza tra quella di cui all’ “Autorizzazione per la pesca riservata” e quella richiesta nella Sacca di Goro;

3. di dare atto che alle concessioni demaniali marittime da rilasciare alle imprese già titolari delle “Autorizzazioni per la pesca riservata”, assunte dal Presidente della Provincia di Ferrara in base al regolamento regionale n. 29/1993, debba applicarsi quanto previsto dall’art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, in relazione alla scadenza, fissata al 31 dicembre 2020;

4. di stabilire che le imprese in possesso dei requisiti per il rilascio di concessioni demaniali all’interno dell’Area di Tutela Biologica “Bassunsin”, in forza della deliberazione n. 1184/2015 ovvero del presente provvedimento, possano presentare istanza entro e non oltre il termine ultimo del 30 settembre 2017, pena il rigetto delle istanze pervenute in data successiva;

5. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet “E-R Agricoltura e Pesca”.

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