n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)

Comunicazione annuale dell'attività vivaistica

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto" e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi" e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151" e successive modifiche;

- il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 214/2005;

- il D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;

Viste altresì le proprie determinazioni:

 - n. 3088 del 7/3/2006, recante “Prescrizioni fitosanitarie ai sensi della L.R. 20/1/2004, n. 3, relative all’obbligo della comunicazione dell’ubicazione di nuovi vivai”;

 - n. 107 del 11/1/2011, recante "Modalità per la denuncia annuale della produzione florovivaistica";

 - n. 3073 del 13/3/2012, recante “Prescrizioni fitosanitarie relative alla denuncia obbligatoria dei campi di piante madri”;

 - n. 15422 del 10/11/2015, recante “Aggiornamento delle modalità per la denuncia annuale della produzione florovivaistica”;

Dato atto che l’art. 21, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 214/2005 dispone l'obbligo di comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione;

Dato atto, inoltre, che l'art. 21, comma 1, lett. n-bis) del D. Lgs. n. 214/2005 dispone l'obbligo, per i soggetti autorizzati, di comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate;

Tenuto conto che l'art. 5, comma 2, della L.R. n. 3/2004 dispone l'obbligo, al fine dell'acquisizione di dati statistici, da parte dei produttori di denunciare annualmente le produzioni alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite;

Considerata quindi la necessità di:

  1. conoscere l'esatta ubicazione dei campi di piante madri delle specie contemplate nella normativa fitosanitaria, al fine di poter espletare puntualmente i previsti controlli;
  2. conoscere l'esatta ubicazione dei vivai di piante da frutto (compresa l'actinidia), di ortive, di piante forestali, di ornamentali in coltura protetta e da pieno campo escluse le produzioni di tappeti erbosi, come contemplate nella normativa fitosanitaria al fine di poter espletare puntualmente i controlli fitosanitari;

Ritenuto necessario adottare un programma informatico con accesso on line per l'effettuazione della comunicazione annuale delle attività vivaistiche relativa agli obblighi sopra riportati, unificando la trasmissione delle diverse informazioni in un'unica scadenza;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamati:

– il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

– la deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

– la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 recante “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Richiamate le deliberazioni:

– n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. citata, con riferimento alla “Parte Generale”, per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

– n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

– n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

– n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

– n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

– n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

– n. 1107 del giorno 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità del presente atto;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di disporre che le aziende vivaistiche, iscritte al registro Ufficiale dei Produttori che producono piante, entro il 30 aprile di ogni anno hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione annuale delle attività vivaistiche attraverso lo specifico programma informatico con accesso on-line dalla pagina web del Servizio Fitosanitario all'interno del portale www.regione.emilia-romagna.it dove dovranno descrivere:

  • l'elenco e le quantità delle specie vegetali prodotte l'anno precedente alla comunicazione nonché di quelle che si prevede saranno prodotte nell'anno in corso (fruttiferi, orticole, forestali, ornamentali in coltura protetta e da pieno campo con l'esclusione dei tappeti erbosi);
  • l'ubicazione degli impianti vivaistici che comunque dovrà avvenire non oltre 30 giorni dalla messa a dimora delle piante (per la fragola la scadenza è posticipata al 15 giugno);
  • l'ubicazione dei campi di piante madri costituiti per la produzione di materiale di moltiplicazione;
  • l'ubicazione di nuovi campi di piante madri entro 30 giorni dalla loro costituzione e comunque prima del loro utilizzo;

3. di revocare le determinazioni n. 3088 del 7/3/2006, n. 107 del 11/1/2011, n. 3073 del 13/3/2012 e n. 15422 del 10/11/2015, sostituite dalla presente;

4. di dare atto che la mancata comunicazione di cui sopra per due anni consecutivi comporta anche l'attivazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione fitosanitaria ai sensi del D.M. 12 novembre 2009, art. 3, comma 7;

5. di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina