n.387 del 18.12.2024 periodico (Parte Seconda)

Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212

LA GIUNTA REGIONALE

 Visti: 

· la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; 

· la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale; 

· gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111 recanti, rispettivamente, i princìpi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio; 

· il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera e), che ha introdotto l’articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale:

  • al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;
  • al comma 2, esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione; 

· l’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo n. 219 del 2023 che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell’articolo 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono, rispettivamente:

  • che le disposizioni dello statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
  • che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”;

Atteso che si rende necessario identificare puntualmente – in fase di prima applicazione dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo, al fine di non pregiudicare le attività di accertamento e recupero dei tributi regionali;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

· n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabile;

· n. 468 del 10/04/2017 “Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni pagina 4 di 10 predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

· n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

· n. 426 del 21 marzo 2022 avente come oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

· n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale”;

· n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

· n. 2360 del 27/12/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’Agenzia sanitaria regionale e sociale. Provvedimenti.”;

· n. 1276 del 24/06/2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 18524 del 30 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarico Dirigenziale e assegnazione delle posizioni organizzative e del personale al nuovo Settore Tributi”;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.

Richiamate:

· la determinazione nr. 2335 del 09/02/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022”, che si assume a riferimento;

· la deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successive variazioni;

Richiamata altresì la nota protocollo nr. 0755632.I dell’11 luglio 2024, ad oggetto: “Indirizzi concernenti l’anticipata cessazione della Legislatura. L’attività amministrativa in regime di affievolimento dei poteri degli organi conseguente alle dimissioni del Presidente della Giunta Regionale”;

Ritenuto che il presente atto ha carattere di urgenza ed indifferibilità, in quanto riguardante l’applicazione di norme imperative di legge (Statuto dei diritti del contribuente), se ne propone l’adozione per non inficiare la regolarità delle attività di accertamento e recupero dei tributi regionali e per evitare conflittualità che potrebbero gravare sull’attività di contenzioso;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al “Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con UE”;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di stabilire, in fase di prima applicazione dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo;

2. di considerare – ai fini del presente provvedimento – automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’amministrazione regionale riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio, di cui all’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: 

a)  tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30;

b)  tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 548 e legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

c)  tassa sulle concessioni regionali ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e della legge regionale 29 giugno 1998, n. 18;

d)  tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi dell’articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 548 e legge regionale 14 giugno 1996, n. 18;

e)  imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del titolo II della legge regionale 27 settembre 1971, n. 1;

f)  Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15;

g)  Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;

3. di considerare – altresì – quale atto di pronta liquidazione ogni atto emesso dall’amministrazione regionale a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione; conseguentemente sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio, di cui all’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

a) tassa sulle concessioni regionali ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e della legge regionale 29 giugno 1998, n. 18 relativamente alla concessione di costituzione di aziende venatorie;

4. di considerare – infine – quale atto di controllo formale delle dichiarazioni la verifica del rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione della dichiarazione prevista dalle normative fiscali che regolano la materia;

5. di informare i cittadini delle disposizioni contenute nel presente provvedimento attraverso la pagina del Portale dei Tributi Regionali raggiungibile dal link: https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali;

6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di dare atto, infine, che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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