SUPPLEMENTO SPECIALE N.97 DEL 08.04.2016

RELAZIONE

Relazione illustrativa  

La proposta di legge disciplina le spese per la partecipazione dei membri della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo – disciplinata dalla legge regionale n. 5 del 2015 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo) – alle sedute della medesima Consulta e del suo Comitato esecutivo, nonché ad eventuali incontri, convegni, conferenze e simili, sia in Italia che all’estero; contiene inoltre alcune modifiche alla stessa legge regionale n. 5 del 2015.

Il progetto di legge è composto da 6 articoli e da un allegato che reca il disciplinare sui criteri e le modalità per lo svolgimento delle missioni e sui limiti di spesa, che tiene conto della normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera d), della L.R. n. 5 del 2015.

L’articolo 1, contenente le disposizioni generali, sancisce che al Presidente, ai Vicepresidenti e agli altri componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo non spetta alcun compenso o gettone di presenza, operando essi a titolo di liberalità. Viene inoltre richiamata la possibilità di svolgimento delle sedute della Consulta e del suo comitato esecutivo in via telematica con l’obiettivo del contenimento delle spese.

L’articolo 2 è dedicato all’attività dei componenti della Consulta, e stabilisce che la competente struttura dell’Assemblea legislativa provvede direttamente alle relative spese. Eventuali rimborsi sono ammessi solo in via residuale e su espressa autorizzazione del Presidente della Consulta; il comma 4 precisa però che le spese sostenute dai Consultori Consiglieri per le attività che si svolgono nella sede della Regione o nel Comune di Bologna sono coperte dal rimborso spese compreso nel trattamento indennitario dei Consiglieri regionali, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa).

L’ammontare complessivo delle spese di funzionamento dovrà rispettare gli stanziamenti indicati negli appositi capitoli di bilancio dell’Assemblea. 

L’articolo 3 prevede che il Presidente ed i Vicepresidenti, d’intesa tra di loro, possono invitare esperti a partecipare a singole sedute della Consulta nonché a convegni, incontri, riunioni e conferenze, stabilendo che anche in questo caso alle relative spese provvede la competente struttura dell’Assemblea legislativa.

L’articolo 4 individua le modalità di autorizzazione delle “missioni”, specificando che ai fini della legge sono considerate “missioni” sia la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, sia la partecipazione a convegni, conferenze, incontri e simili. L’autorizzazione alla missione è di competenza del Presidente, o – in sua assenza – del Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali; per quanto concerne le missioni dello stesso Presidente, il comma 3 stabilisce che egli può effettuarle in piena autonomia sul territorio nazionale, mentre è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza nel caso si svolgano all’estero.

Ai sensi del comma 4, l’autorizzazione è dal luogo di residenza anagrafica – o di residenza effettiva se più conveniente per la Regione – con l’eccezione dei Consultori residenti in Italia ma al di fuori del territorio regionale, per i quali, ai sensi del comma 6, si considera come residenza la sede in Emilia-Romagna dell’ente che ha effettuato la designazione.

Il comma 7 dell’articolo 4 introduce infine il disciplinare allegato alla legge. 

L’articolo 5 reca alcune modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015:

  • Sempre nell’ottica della riduzione delle spese di funzionamento della Consulta, viene disposto all’articolo 5 che essa si riunisca al massimo due volte all’anno e non più “almeno due”, in seduta ordinaria. Rimane invariata la possibilità di una convocazione straordinaria.
  • All’articolo 18, comma 4, della L.R. n. 5 del 2015 si indica che le spese di funzionamento saranno disciplinate con legge regionale e non più con un Regolamento.
  • Sono soppresse alcune disposizioni transitorie.

L’articolo 6 dispone l’immediata entrata in vigore della legge al fine di consentire agli uffici di espletare le procedure necessarie per rendere la Consulta operativa al più presto.

Il disciplinare, allegato alla legge, individua i criteri e le modalità per lo svolgimento delle missioni, prendendo a riferimento la disciplina delle missioni dei Consiglieri regionali, come da indicazione dell’articolo 17, comma 2, lettera d) della L.R. n. 5/2015.

Al punto 1 è definito l’ambito di applicazione del disciplinare, che riguarda le modalità di copertura delle spese per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo e per la partecipazione alle altre missioni in Italia e all’estero nei casi previsti dalla legge.

Il punto 2 disciplina le modalità per la richiesta di missione, prevedendo che il Presidente della Consulta ne autorizzi preventivamente e per iscritto lo svolgimento, con indicazione esplicita delle date di inizio e di fine. Agli uffici competenti è attribuito il compito di predisporre la relativa modulistica e di provvedere direttamente alle spese di viaggio, vitto e pernottamento.

Il punto 3 individua i criteri generali per l’autorizzazione alla missione.

Il punto 4 elenca le tipologie e i limiti di spese di viaggio consentire.

I punti 5, 6, 7, 8 e 9 regolano nel dettaglio le spese di viaggio, vitto e pernottamento consentite.

Il punto 10 elenca le ulteriori spese ammissibili.

Il punto 11 indica la documentazione necessaria nell’ipotesi residuale di autorizzazione espressa al rimborso delle spese di missione da parte del Presidente della Consulta.

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