n.305 del 03.09.2020 (Parte Seconda)

Adozione del Modulo didattico relativo all'abilitazione di coadiutore nell'attività di controllo della nutria. Parziale modifica della delibera n. 1104/2005 recante direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94 art. 16 comma 3

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l’eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie (Allegato A, Art. 8 – h);

- la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);

- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;

Richiamate:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare l’art. 22 comma 6 che prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell’organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici; il medesimo articolo prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

- la Legge 11 agosto 2014, n. 116 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare l'art. 11, comma 11 bis, che ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della Legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, ed in particolare l’art. 7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2, che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione di quest’ultima, vengano realizzati come disposto dall’art. 19 della Legge n. 157/1992;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all’art. 19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;

Richiamata la propria deliberazione n. 1104 del 18 luglio 2005 con la quale sono stati definiti i percorsi formativi necessari all’abilitazione dei sopracitati “operatori”;

Considerato che la soprarichiamata deliberazione
n.1104/2005 prevede, anche per l’abilitazione al controllo della specie nutria, la partecipazione ad un corso articolato in una parte generale di almeno 3 lezioni e una parte specifica di una o due lezioni, con prova d’esame finale consistente in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni, dinanzi ad una apposita Commissione istituita dalla Provincia/Regione e composta da almeno 3 membri uno dei quali abbia collaborato ai corsi come docente;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 551 del 18 aprile 2016 “Piano regionale di controllo della nutria (Myocastor coypus)”, valido per l’intero territorio regionale ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali, i territori urbanizzati nonché i siti della rete Natura 2000 e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali;

Dato atto:

- dell’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2 a seguito dell’entrata in vigore delle citate norme nazionali n. 116/2014 e n. 221/2015;

- della necessità di realizzare i relativi piani di controllo finalizzati all’eradicazione della specie, come disposto dall’art. 19 della medesima Legge n. 157/1992;

- della difficoltà di contenimento di una specie altamente prolifica che arreca gravi danni alle arginature oltre che alle produzioni agricole ancorché non indennizzabili;

- della necessità di aumentare il numero di “operatori” abilitati al controllo della specie al fine di provvedere in maniera capillare sul territorio regionale;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di provvedere con il presente atto alla modifica della propria deliberazione n. 1104/2005 “Direttive in materia di corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994, art. 16, comma 3” e all’approvazione di uno specifico percorso formativo semplificato per l’abilitazione degli “operatori” coinvolti nei piani di controllo per la specie nutria della durata di 3 ore al termine del quale il candidato acquisirà l’abilitazione di “Coadiutore nell’attività di controllo della nutria”;

Ritenuto inoltre, di demandare al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca l’approvazione degli aggiornamenti e/o delle revisioni del modulo formativo approvato con il presente provvedimento, ove fossero necessari in relazione a modifiche normative;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di modificare la deliberazione n. 1104 del 18 luglio 2005 “Direttive in materia di corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994, art. 16, comma 3”, escludendo la nutria dalle specie citate nella deliberazione stessa;
  3. di approvare il percorso formativo degli “operatori” da abilitare per l’attuazione dei “Piani di controllo della nutria” di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto;
  4. di prevedere che l’abilitazione acquisita consenta l’abbattimento della specie con arma da fuoco nel solo caso in cui l’aspirante “operatore” sia in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria in corso di validità;
  5. di stabilire che la suddetta abilitazione abbia validità sull’intero territorio regionale;
  6. di demandare al Responsabile del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca l’approvazione degli aggiornamenti del modulo formativo di cui al precedente punto 3, ove fossero necessari in relazione a modifiche normative;
  7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  8. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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