n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Atto di concessione lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna Portomaggiore per eliminazione di passaggi a livello nell'area urbana di Bologna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che: 

  • in attuazione del Decreto Legislativo 422/1997, successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 400/1999, sono state delegate dallo Stato alle regioni le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in Gestione Commissariale Governativa ed in Concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA, e trasferiti alle regioni medesime, a titolo gratuito, i beni, gli impianti e l’infrastruttura delle ferrovie predette;
  • in data 21 marzo 2000 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra l’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art 8, comma 3 del DLgs 422/1997 comprendente, tra l’altro, l’elenco dei beni trasferiti a titolo gratuito alla Regione Emilia-Romagna;
  • con deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 2000, n. 2362 è stato approvato lo “schema tipo” dell’Atto di concessione per la gestione dell’infrastruttura e per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario delle linee in Gestione Commissariale Governativa e di quelle in Concessione, a soggetti/impresa diversi da FS SpA, di competenza della Regione Emilia-Romagna;
  • con successive determinazioni dirigenziali sono stati emanati gli atti per il rilascio delle concessioni alle quattro società che operavano sulle linee regionali ed, in particolare, con determinazione dirigenziale del 15 marzo 2001, n. 2098 è stata rilasciata la concessione novennale alla FER Srl, per la gestione (tra le altre) della linea Bologna-Portomaggiore;

Rilevato che: 

  • con deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2010 n. 98, sono state prorogate tutte le concessioni rilasciate per la gestione delle linee della rete ferroviaria regionale e tra queste, segnatamente, quella rilasciata originariamente alla FER Srl che, di seguito, è subentrata anche nelle altre concessioni (per conferimento o cessione dei rispettivi rami aziendali ferroviari) divenendo l’unica concessionaria della Regione, come per altro previsto dal quadro normativo regionale;
  • con determinazione dirigenziale del 29 gennaio 2010 n. 607 è stata data attuazione alla proroga delle concessioni per l’infrastruttura ferroviaria regionale alla FER Srl, unitamente ai Contratti di Servizio e Programma che disciplina la gestione delle infrastrutture regionali e gli interventi sulle stesse programmati;
  • con successiva deliberazione del 24 maggio 2010,n. 586 la Giunta regionale ha ulteriormente prorogato le menzionate concessioni fino al 31 dicembre 2010, in attesa del perfezionamento della nuova concessione ed altresì previsto, qualora si verifichino le necessarie condizioni, la possibilità di una scadenza anticipata di detta proroga;

Evidenziato che: 

  • a seguito dell’ Accordo di Programma del 18 dicembre 2002 tra Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato alla realizzazione di interventi volti al risanamento tecnico ed economico delle ferrovie della Regione, è stato sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e Fer Srl, in data 31 marzo 2005, un Contratto di Programma per la realizzazione e il finanziamento di rilevanti investimenti, necessari al potenziamento e all’ammodernamento delle linee gestite dalla stessa Fer Srl;
  • tale Contratto è stato aggiornato e modificato riguardo ad alcuni interventi previsti con un Atto Integrativo sottoscritto il 10 febbraio 2006, (Repertorio Regione Emilia-Romagna n. 3361)><b>e con un secondo Atto Integrativo sottoscritto il 30 luglio 2008 (Repertorio Regione Emilia-Romagna n. 3816)><i>;<i>
  • il sopracitato Contratto affida alla FER Srl - disciplinando alcuni criteri realizzativi oltreché i meccanismi di erogazione delle risorse - il ruolo di stazione appaltante per l’attuazione degli interventi previsti, tra i quali rientra il “Proseguimento dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore, a partire da Via Fabbri” per la eliminazione di passaggi a livello nell’area urbana di Bologna; prioritari, in particolare, sono l’interramento della tratta San Vitale-Rimesse e l’interramento della tratta all’altezza di Via Larga”;

Richiamato l’“Accordo preliminare di programma tra il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e la Fer Srl per l’attuazione del programma di interventi infrastrutturali di eliminazione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, nell’ambito del territorio comunale” sottoscritto il 3 giugno 2004 (Accordo approvato dal Consiglio Comunale di Bologna con delibera di P.G. 67880/2004, esecutiva dal 4 maggio 2004);

Rilevato che la Giunta regionale, con deliberazione del 28 novembre 2005, n. 1935 - a seguito delle procedure di verifica (screening) di cui all’art. 10, comma 1, della L.R. n.9 del 18 maggio 1999 e s.m. e i. - ha escluso dalla ulteriore procedura di VIA il “Progetto preliminare” proposto dalla FER, per il “proseguimento dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore, a partire da Via Fabbri”, indicando alcune prescrizioni;

Considerato che:

  • in data 28 luglio 2009 sono stati depositati dalla Società Fer Srl presso il Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna (nota prot. n. PG/2009/170708) gli elaborati relativi al “Progetto definitivo” dell’intervento già richiamato, ai fini della sua approvazione (nota prot. Ferrovie Emilia Romagna n. 6092 del 24 luglio 2009);
  • in data 3 giugno 2010 con nota prot. Ferrovie Emilia Romagna n. 5450 (nota prot. Regione Emilia-Romagna n. PG/2010/147136) e in data 7 giugno con nota prot. Regione Emilia-Romagna n. PG/2010/148508 e nota prot. Regione Emilia-Romagna n. PG/2010/148515 la Società Fer Srl ha integrato i suddetti elaborati progettuali con altra documentazione essenziale, ottemperando a quanto richiesto negli incontri tecnici propedeutici;

Visti:

  • il D.P.R. 327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
  • la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 “Disposizioni regionali in materia di espropri” e successive modificazioni;
  • la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n.3”;
  • la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;
  • la legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale” e s.m. e i., in particolare l’art. 44;

Evidenziato che:

  • l’approvazione del progetto definitivo comporterà – a norma dell’art. 12, comma 6 e dell’art. 15, comma 2 della L.R. 37/02 - l’apposizione da parte della Regione Emilia-Romagna del “vincolo preordinato all’esproprio” e la “dichiarazione della pubblica utilità dell’opera” per tutte le aree che non risulteranno nella disponibilità della pubblica amministrazione, così come indicate nel “Piano particellare di esproprio”, parte integrante dello stesso progetto definitivo;
  • per l’attività di gestione dell’infrastruttura ferroviaria, relativamente al “Proseguimento dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore, a partire da Via Fabbri” - con specifico riferimento ai lavori ritenuti più urgenti relativi all’interramento della tratta San Vitale-Rimesse e all’interramento della tratta all’altezza di Via Larga”, di cui alle note della Regione Emilia-Romagna prot. n. PG/2009/170708, del 28 luglio 2009 e prot. n. PG/2009/147136 del 3 giugno 2010 - l’Amministrazione Regionale ritiene opportuno avvalersi della possibilità prevista dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001;
  • nello specifico intende delegare - anche in forza di quanto disposto dall’art 2, comma 3 e dall’art. 33 della L.R. 37/2002 - l’esercizio dei seguenti poteri e correlati procedimenti amministrativi in capo al concessionario della gestione dell’infrastruttura, così come previsti nel D.P.R. 327/2001: al Titolo II “Disposizioni generali”, rispettivamente nei seguenti Capi:
    • Capo IV - La fase di emanazione del decreto di esproprio;
    • Capo V - Il pagamento dell’indennità di esproprio;
    • Capo VI – Dell’entità dell’indennità di espropriazione;
    • Capo VII - Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio;
    • Capo VIII – Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato;
    • Capo IX – La cessione volontaria;
    • Capo X – La retrocessione;
    • Capo XI – L’occupazione temporanea;

e agli artt. 53 e 54 del Titolo IV “Disposizioni sulla tutela giurisdizionale”;

Richiamato specificamente l’art. 7, comma 6 dell’Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 dicembre 2002 recante:

  • «Erogazione e trasferimento delle risorse»,><b>per il quale «La Regione si impegna a trasferire le risorse ricevute al soggetto attuatore nei limiti espressamente necessari ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali connessi all’esecuzione dei lavori, ivi compresi, nei limiti dei risparmi di spesa dell’intero Accordo, gli oneri eventualmente conseguenti a contenziosi relativi agli interventi oggetto dello stesso»;

Richiamato inoltre il Contratto di Programma del 31 marzo 2005 tra Regione Emilia-Romagna e Società F.E.R. S.r.l, in ordine ai seguenti articoli:

  • art. 5, comma 1: Obblighi generali delle parti “La Regione si impegna a garantire i contributi finanziari previsti dall’Accordo sottoscritto tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 422/97, e a quanto specificato, anche per quanto attiene i limiti finanziari di ciascun intervento, nelle schede unite al Contratto di Programma”;
  • art. 9, comma 9: Concessione, impegno e liquidazione delle risorse “Nel limite massimo delle risorse che la Regione riconosce, possono essere ricompresi gli oneri (o parte dei medesimi) conseguenti a contenziosi con l’impresa esecutrice, o con gli espropriandi, utilizzando gli eventuali risparmi di spesa accertati per l’intervento cui il contenzioso si riferisce. Gli effettivi oneri saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento anche tenendo conto dei ribassi in sede di gara”;

Richiamato altresì “l’Accordo preliminare di programma” tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e FER srl, sottoscritto il 3/6/2004, relativo alla “Attuazione del programma di interventi infrastrutturali di eliminazione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, nell’ambito del territorio comunale”, con il quale il Comune di Bologna si è espressamente impegnato (art. 3) a corrispondere direttamente alla FER srl, risorse integrative (nella consistenza specificata nello stesso Accordo preliminare) per l’attuazione dei lavori in parola;

Attesa la necessità di formalizzare in un atto concessorio con scadenza al 31 dicembre 2010 la delega di poteri e procedimenti amministrativi come sopra elencati di cui allo schema allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

  • n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
  • n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente” e s.m.i.;
  • n. 1720, del 4 dicembre 2006, concernente “Conferimento degli incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della Giunta regionale”;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Ade­guamento e aggior­namento della delibera 450/2007.” e s.m.;
  • n. 1173 del 27 luglio 2009 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 10/05/2010 avente ad oggetto “Nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle relative competenze”;

 Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a “Programmazione territoriale. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti”;

a voti unanimi e palesi

delibera: 

  1. di approvare lo schema di atto di concessione, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante, relativo al Progetto definitivo per il “Proseguimento dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore, a partire da Via Fabbri - interramento tratta San Vitale, Rimesse – interramento tratta Via Larga”, delegando l’Ing. Maurizio Tubertini ad emanare gli atti conseguenti e necessari con la possibilità di apportare al testo ogni modifica, non sostanziale, che si ritenga necessaria;
  2. di pubblicare, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

Atto di concessione 

“Proseguimento dei lavori di interramento della linea Bologna-Portomaggiore, a partire da Via Fabbri” - interramento tratta San Vitale, Rimesse - interramento tratta Via Larga alla Società FER Srl

La Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità”, di seguito denominata “Regione”;

premesso che

  • in attuazione del Decreto Legislativo 422/1997, successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 400/1999, sono state delegate dallo Stato alle regioni le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in Gestione Commissariale Governativa ed in Concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA, e sono stati trasferiti alle regioni medesime, a titolo gratuito, i beni, gli impianti e l’infrastruttura delle ferrovie predette;
  • in data 21 marzo 2000 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra l’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art 8, comma 3 del DLgs 422/1997 comprendente, tra l’altro, l’elenco dei beni trasferiti a titolo gratuito alla Regione Emilia-Romagna;
  • con deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 2000, n. 2362 è stato approvato lo “schema tipo” dell’Atto di concessione per la gestione dell’infrastruttura e per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario delle linee in Gestione Commissariale Governativa ed in Concessione, a soggetti/impresa diversi da FS SpA, di competenza della Regione Emilia-Romagna;
  • con successive determinazioni dirigenziali sono stati emanati gli atti per il rilascio delle concessioni alle quattro società che operavano sulle linee regionali ed in particolare, con determinazione dirigenziale del 15/03/2001, n. 2098 è stata rilasciata la concessione novennale alla Società FER Srl, per la gestione (tra altre) della linea Bologna-Portomaggiore;
  • con deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2010 n. 98, sono state prorogate tutte le concessioni rilasciate per la gestione delle linee della rete ferroviaria regionale, e tra queste quella rilasciata originariamente alla Società FER Srl che, di seguito, è subentrata anche nelle altre concessioni (per conferimento o cessione dei rispettivi rami aziendali ferroviari) divenendo l’unica concessionaria della Regione, come per altro previsto dal quadro normativo regionale;
  • con determinazione dirigenziale del 29 gennaio 2010 n. 607 è stata data attuazione alla proroga della concessione per l’infrastruttura ferroviaria regionale alla Società FER Srl, di cui al punto precedente, unitamente al Contratto di Servizio e Programma che disciplina la gestione delle infrastrutture regionali e l’attuazione degli interventi sulle stesse programmati;
  • con successiva deliberazione del 24 maggio 2010,n. 586 la Giunta regionale ha ulteriormente prorogato le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2010, in attesa del perfezionamento della nuova concessione ed altresì previsto, qualora si verifichino le necessarie condizioni, la possibilità di una scadenza anticipata di detta proroga;

concede

alla società “Ferrovie Emilia Romagna Società a responsabilità limitata”, di seguito denominata “concessionario”, l’esercizio delle attività di cui ai successivi articoli, alle condizioni e tempi stabiliti nella presente concessione.

PARTE PRIMA OGGETTO, DURATA, DESCRIZIONE PROGETTO

Articolo 1

Oggetto

Costituiscono oggetto del presente atto di concessione la gestione dell’infrastruttura ferroviaria Bologna-Portomaggiore, di proprietà regionale, con specifico riferimento all’affidamento e alla gestione degli interventi infrastrutturali, volti alla eliminazione di passaggi a livello nell’area urbana di Bologna, attraverso l’interramento della tratta San Vitale-Rimesse e l’interramento della tratta all’altezza di via Larga, in particolare per quanto attiene i compiti e le attività inerenti allo svolgimento di stazione appaltante ed “Ufficio espropri” della Regione per quanto attiene il suddetto intervento.

Articolo 2

Durata

E’ fissata al 31 dicembre 2010 la scadenza della presente concessione, in attesa del perfezionamento della nuova concessione, od altra data antecedente, qualora si verifichino le condizioni a tal fine utili e necessarie.

Articolo 3

Descrizione interventi infrastrutturali per la eliminazione di passaggi a livello

Lotto 1 – interramento tratta San Vitale Rimesse-

Lotto 2 – interramento tratta via Larga-

L’intervento infrastrutturale insiste nel territorio del Comune di Bologna ed è distinto nei seguenti lotti, così denominati: “Interramento tratta San Vitale-Rimesse”; “Interramento tratta via Larga”.

L’intervento del primo lotto ha inizio in prosecuzione della galleria già esistente che termina nei pressi di via Paolo Fabbri. Il progetto prevede l’interramento dell’intero tratto di linea dalla fine dell’attuale galleria (zona via Paolo Fabbri) sin nelle adiacenze di via Rimesse ove, in risalita la linea ferroviaria torna a piano campagna in prossimità dei ponti ferroviari in muratura su cui poggiano le linee ferroviarie di RFI. A progetto completato, la tratta in oggetto del tracciato della Bologna-Portomaggiore si svilupperà sul medesimo asse longitudinale, in posizione interrata rispetto a quello attuale posto a piano campagna. Gli interventi di questo lotto sono preordinati ad eliminare le interferenze con le strade (passaggi a livello) che attualmente intersecano la ferrovia in via Paolo Fabbri, via Libia e via Rimesse. Su quest’ultima arteria stradale al fine di permettere il collegamento viario viene previsto un intervento di riprofilatura delle quote stradali delle vie convergenti sull’attuale passaggio a livello. Inoltre è prevista la costruzione, al grezzo, di una struttura che in una seconda fase potrà prevedere il posizionamento di una nuova fermata ferroviaria interrata denominata “fermata via Libia”, ubicata nell’area compresa tra via Libia e via Bentivogli.

Il secondo lotto dell’intervento si sviluppa nel tratto ricompreso da via Cellini a via Larga con percorso in discesa e risalita tale da permettere di raggiungere una quota di interramento tale per cui la linea ferroviaria sottopassando le suddette vie crea le condizioni per l’eliminazione dei due passaggi a livello attualmente presenti e la conseguente necessità di costruire una viabilità alternativa che assicuri il collegamento viario tra via Cellini e via Scandellara. Deve inoltre essere costruita una nuova fermata ferroviaria interrata in luogo di quella attuale denominata “fermata di via Larga” nella medesima area dove sorge quest’ultima. La tratta in questione, se pur interrata, rimane a cielo aperto e pertanto dovrà avere la conformazione di una tratta in trincea profonda.

Ambedue i lotti prevedono la costruzione della nuova linea ferroviaria all’interno di una struttura in c.a. che nel primo lotto assume le caratteristiche di una galleria scatolare di pari dimensioni rispetto a quella esistente costituendone il naturale prolungamento; nel secondo lotto invece la struttura in c.a. è a cielo aperto in quanto la profondità del piano del ferro risulta impostata ad una quota superiore rispetto a quella del primo lotto.

PARTE SECONDADELEGA DEI POTERI DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 6 D.P.R. 327/2001 – SPESE SOSTENIBILI E GESTIONE DEL CONTEZIOSO – POTERI DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Articolo 4

Attività e compiti

Sono delegate al concessionario, anche in forza di quanto disposto dall’art 2, comma 3 e dall’art. 33 della L.R. 37/2002, tutte le attività ed i compiti previsti nel D.P.R. 327/2001: 

  • al Titolo II “Disposizioni generali”, rispettivamente nei seguenti Capi:
    • Capo IV -La fase di emanazione del decreto di esproprio;
    • Capo V -Il pagamento dell’indennità di esproprio;
    • Capo VI –Dell’entità dell’indennità di espropriazione;
    • Capo VII -Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio;
    • Capo VIII –Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato;
    • Capo IX –La cessione volontaria;
    • Capo X –La retrocessione;
    • Capo XI – L’occupazione temporanea; 
  • e agli artt. 53 e 54 del Titolo IV “Disposizioni sulla tutela giurisdizionale”. 

Nell’adempiere alle suddette attività e compiti il concessionario è tenuto ad indicare gli estremi della presente concessione in ogni comunicazione ed in ogni documento o qualsivoglia atto espropriativo ad esso attribuito.

Articolo 5

Spese sostenibili e gestione del contenzioso

La Regione si impegna a garantire i contributi finanziari previsti dall’Accordo sottoscritto tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 422/97, e a quanto specificato, anche per quanto attiene i limiti finanziari di ciascun intervento, nelle schede unite al Contratto di Programma sottoscritto tra la Regione e FER srl il 31 marzo 2005, salvo ulteriori assegnazioni che dovessero essere eventualmente attribuite dalla Regione alla stessa FER srl con successivi atti.

Nel limite massimo delle risorse che la Regione stessa può riconoscere possono essere ricompresi gli oneri (o parte dei medesimi) per spese legali e di giudizio dovuti a contenziosi con l’impresa esecutrice, o con gli espropriandi, utilizzando gli eventuali risparmi di spesa accertati per l’intervento cui il contenzioso si riferisce. Gli oneri sostenuti saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento.

Per quanto riguarda l’erogazione ed il trasferimento delle risorse la Regione si impegna al trasferimento delle stesse al soggetto attuatore nei limiti necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi comprese, nel limite del risparmio economico sulla spesa destinata alla realizzazione dell’Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione con la FER srl il 31 marzo 2005 e successivi atti integrativi o di rimodulazione, le spese eventualmente sostenute per contenziosi giudiziari, limitando a quelle obbligatorie (bollo, deposito, costituzione ecc. ecc.) eventuali anticipazioni.

Articolo 6

Poteri di indirizzo e vigilanza

La Regione esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull’adempimento della presente concessione, ai fini dell’attuazione e soddisfacimento dell’interesse pubblico.

Il concessionario è tenuto ad informare tempestivamente la Regione di ogni eventuale contenzioso che dovesse sorgere.

Ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza, la Regione può richiedere al concessionario tutti i dati, la documentazione ed i chiarimenti che ritiene necessari. 

PARTE TERZA DISPOSIZIONI DI RINVIO

Articolo 7

Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione si rinvia a quanto disposto nella Parte Quarta “Disposizioni finali”, artt. 9-19 della concessione regionale recante - tra le altre - la gestione dell’infrastruttura della linea Bologna-Portomaggiore il cui testo è stato approvato con deliberazione della G.R. 2362/2000 - rilasciata alla Società Fer srl il 15 marzo 2001, con Determinazione dirigenziale n. 2098, di pari data, e più volte prorogata.

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