SUPPLEMENTO SPECIALE N. 104 DEL 26.05.2016
Relazione
La presente proposta di legge mira ad introdurre nel nostro ordinamento il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per coloro che commettono reati sessuali, in particolare a danno di minori.
La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, trova motivazione nella necessità, oltre che di assicurare un’adeguata pena per chi commette tali feroci delitti, anche di abolire la possibilità che i colpevoli dei suddetti crimini possano ripeterli, considerato l’elevato tasso di recidiva che essi presentano.
La mancanza di adeguate misure sanzionatorie e di prevenzione nell’ambito della disciplina penale vigente per questi reati è convalidata dalle sempre più frequenti notizie di cronaca relative ad aggressioni e violenze a sfondo sessuale, ancor più gravi quando sono in danno di minori, e nella maggior parte dei casi da parte di recidivi.
Il trattamento farmacologico, oltre a essere previsto anche in ordinamenti di altri
Paesi, quali ad esempio Stati Uniti d’America, Germania, Danimarca, Svezia, Francia e Spagna, rappresenta una misura nel contempo deterrente, preventiva e risolutiva.
Con la presente proposta di legge si prevede che i condannati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possano essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato. Nel provvedimento il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale eseguire il trattamento stesso.
Il trattamento deve essere comunque adottato nei casi di recidiva e qualora tali reati siano stati perpetrati a danno di minori. Oltre al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, è previsto anche l’inserimento del condannato in un programma di recupero psicoterapeutico. La proposta di legge prevede, infine, la possibilità, per chiunque sia stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei citati reati, di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico.