n.307 del 27.10.2021 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico operante a 1,5 T presso la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio "Ravenna 33" S.R.L. Unipersonale, con sede in Via Secondo Bini
n. 1, Ravenna e contestuale annullamento dell'atto n. 17474 del 23/9/2021

IL DIRETTORE

Vista la propria determinazione n. 17474 del 23/9/2021, recante “Autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico operante a 1,5 T presso la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio ‘Ravenna 33’ S.r.l. Unipersonale, con sede in Via Secondo Bini n. 1, Ravenna”;

Dato atto che la Commissione tecnica regionale di cui alla determinazione n. 20702 del 21/12/2017, esaminata la documentazione prodotta ad integrazione della domanda di installazione, ha espresso parere favorevole all’installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico, operante a 1,5 T, presso la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio “Ravenna 33” S.r.l. Unipersonale, con sede in via Secondo Bini n. 1, Ravenna, subordinato alla prescrizione che la struttura si doti di un respiratore e di un defibrillatore RM compatibile da collocarsi nel sito RM, giusta Determinazione n. 17474/21;

Dato altresì atto che la medesima Commissione tecnica regionale, successivamente all’emanazione della citata determinazione n. 17474/2021, ha rilevato di aver erroneamente subordinato l’autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico operante a 1,5 T alla prescrizione che la struttura sanitaria debba dotarsi nel sito RM di un defibrillatore definito “RM compatibile”, in quanto il DM 14 gennaio 2021, recante “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”, prevede che nella zona emergenza del sito RM sia obbligatoriamente presente un defibrillatore, la cui etichettatura non è tuttavia specificata;

Ritenuto, quindi, necessario:

- ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni, procedere all’annullamento della propria determina n. 17474 del 23/9/2021;

- adottare con il presente atto un nuovo provvedimento di autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico operante a 1,5 T presso la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio “Ravenna 33” S.r.l. Unipersonale, con sede in via Secondo Bini n. 1, Ravenna, subordinato alla prescrizione che la struttura in parola si doti di un respiratore e di un defibrillatore da collocarsi nel sito RM, alla luce di quanto di seguito previsto;

Richiamate:

- la legge 7 agosto 2016, n. 160, e in particolare l’art. 21 bis, co. 2, che modifica il regime autorizzatorio relativo all’installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla (T), trasferendo la competenza dal Ministero della Salute alle Regioni e alle Province autonome;

- il decreto del Ministero della Salute, 14 gennaio 2021, recante “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”;

- la DGR n. 1982 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto “Procedure per l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica, sia mobili che fisse, con campo di induzione magnetica non superiore a 4T - aggiornamento con DM 10 agosto 2018, recante "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a RM" e modifica della propria deliberazione 11 settembre 2017, n. 1308”;

- la determina dirigenziale n. 20702 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto “DGR 1308/17 ‘Procedure per l’autorizzazione all’installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica, sia mobili che fisse, con campo di induzione magnetica fino a 4T – Adempimenti normativi’ – Costituzione della Commissione Tecnica Regionale”, la cui validità è stata confermata, al fine di assicurare il proseguimento dell’attività, fino all’approvazione della determina dirigenziale di ricostituzione;

Vista l’istanza presentata in data 11/6/2021, registrata in ingresso con prot. 11/06/2021.0582771, conservata agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, con la quale il legale rappresentante della Società Ravenna 33 S.r.l. Unipersonale, CF/P.IVA 02395320399, con sede legale in Ravenna, Via Secondo Bini n. 1, chiede l’autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica, per uso diagnostico, operante a 1,5 T, presso la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio “Ravenna 33” S.r.l. Unipersonale, con sede in Via Secondo Bini n. 1, Ravenna, PEC: RAVENNA33@LEGALMAIL.IT;

Preso atto che:

- dall’esame della domanda di autorizzazione e della documentazione allegata sono emersi elementi di incompletezza della documentazione prodotta;

- con nota prot. 05/07/2021.0637990, sono state richieste al legale rappresentante della società in oggetto le opportune integrazioni;

- a fronte della comunicazione del medesimo legale rappresentante, protocollata in ingresso prot. 13/08/2021.0731390, è stata prevista una proroga all’invio delle integrazioni richieste con nota prot. 13/08/2021.0732773;

- il legale rappresentante, con nota pervenuta il 23/8/2021, protocollata in ingresso prot. 23.08.2021.0743580, ha integrato la documentazione presentata;

Dato atto che la Commissione tecnica regionale di cui alla determinazione n. 20702 del 21/12/2017 ha espresso parere favorevole all’installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico, operante a 1,5 T, presso la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio “Ravenna 33” S.r.l. Unipersonale, con sede in via Secondo Bini, n. 1, Ravenna, subordinato alla prescrizione che la struttura in parola si doti di un respiratore e di un defibrillatore da collocarsi nel sito RM;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile, e la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43, della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021 - 2023”;

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n. 15571 del 14 settembre 2020, avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica nell’ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di annullare, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni, la propria determina dirigenziale n. 17474 del 23/9/2021;

2. di autorizzare la Società Ravenna 33 S.r.l. Unipersonale, CF/P.IVA 02395320399, con sede legale in Ravenna, via Secondo Bini, n. 1, all’installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica, per uso diagnostico, operante a 1,5 T, presso la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio “Ravenna 33” S.r.l. Unipersonale, con sede in Via Secondo Bini n. 1, Ravenna;

3. di subordinare l’autorizzazione di cui al punto 2 del dispositivo alla prescrizione che la struttura in parola si doti di un respiratore e di un defibrillatore da collocarsi nel sito RM;

4. di stabilire che l’autorizzazione regionale non è soggetta a scadenza;

5. di trasmettere la presente determinazione al legale rappresentante della Società Ravenna 33 S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Ravenna, Via Secondo Bini n. 1;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 111/2021, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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