n.281 del 04.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Direttiva per la procedura di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che all’art. 19, comma 6, dispone: gli incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma, “Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

- il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali) che all'art. 11, comma 3, in materia di incarichi dirigenziali ha esteso l’obbligo della selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico - sancita per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 110, comma 1, del testo unico degli enti locali DLgs. 267/2000 - anche alla “dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale” stabilendo che il limite dei posti di dotazione organica attribuibile tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non superi il livello percentuale massimo del 10%;

Evidenziato quindi che:

- fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare in capo ai soggetti il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;

- l’intervento statale risponde all’esigenza di razionalizzare l’assetto della dirigenza degli enti territoriali, nelle more di una rivisitazione globale della materia, per garantire la massima efficacia dell’azione degli stessi;

Dato atto che il testo di legge regionale che disciplina tale tipologia di assunzione, ossia la l.r. n. 43/2001 e, in particolare, l’art. 18 rubricato “Copertura dei posti della qualifica dirigenziale medianti contratti a tempo determinato”, è stato di recente adeguato alla disposizione statale dall’art. 13 della legge regionale n. 2 del 2015 rubricato “Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n.43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)”, come segue:

“1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del dieci per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.

3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore generale, la deliberazione di cui al comma 2 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.

4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

  1. possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica;
  2. comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita nella Pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione”;

Richiamato, inoltre, il comma 5 del citato art. 13 della l.r. n. 2/2015, che dispone: “Le selezioni pubbliche di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 43 del 2001 sono avviate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; sino ad avvenuto espletamento delle selezioni, i contratti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal medesimo articolo 18 attualmente in essere possono essere prorogati, anche in deroga al limite di durata di cui al comma 1, non oltre il 31 gennaio 2016.”;

Dato atto che con la propria delibera n. 905 del 13/7/2015 recante “Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001. Proroga dei termini di scadenza ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. n. 2/2015”, nel rispetto di quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 13, si è disposta la proroga dei contratti a tempo determinato in essere stipulati ai sensi della previgente disciplina di cui all’art. 18 della L.R. 43/2001, in scadenza al 31/7/2015, fino al 31 gennaio 2016;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni contenute nella LR 43/2001:

- l’art. 45 che detta criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali quali, tra l’altro, il criterio di rotazione e la durata degli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo, mentre gli altri incarichi dirigenziali conferiti per il periodo necessario in relazione alla natura dell'incarico e comunque per non più di cinque anni, rinnovabili;

- l’art. 43 recante la disciplina in materia di conferimento degli incarichi di direttori generali che per quanto riguarda i requisiti e criteri di selezione rimanda all’art. 18 della medesima legge;

Evidenziato che:

- è in corso un complesso processo di riordino istituzionale a livello territoriale e organizzativo avviato con l’approvazione della recente Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.”, con cui l’amministrazione persegue l’obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e di nuove sedi per la governance multilivello e con le previsioni in materia di personale delle Province dettate dalla Legge di stabilità n. 190 del 2014;

- tale processo, che coinvolge ampia parte dell’articolazione organizzativa della Regione, comporterà significativi adeguamenti dell'assetto organizzativo di strutture e agenzie della Regione Emilia-Romagna, nonché l'assorbimento nella dotazione organica regionale di un numero consistente di unità di personale;

- la conclusione del processo di riallocazione del personale è fissata dall’art.67 della citata L.R. 13/2015 al 31/12/2016, con decorrenza del trasferimento in Regione dei principali contingenti sulle funzioni riallocate al 1 gennaio 2016;

- è altresì in corso un complessivo ridisegno degli assetti organizzativi della Pubblica Amministrazione avviato con l’approvazione della L.124/15 (c.d. legge Madia) che delega il Governo ad adottare provvedimenti anche in materia di dirigenza pubblica dei cui esiti l’Amministrazione regionale dovrà tenere conto nella regolamentazione della materia;

- fino al completamento dei processi di riordino sopradescritti, si rende necessario continuare a garantire continuità nello svolgimento delle funzioni e attività di alcune specifiche posizioni dirigenziali, segnalate dalle Direzioni generali di riferimento, caratterizzate da assegnamenti strategici per l’Amministrazione, attualmente coperte con personale acquisito con contratti a tempo determinato, mantenendo tale forma contrattuale, così da non precostituire vincoli alle decisioni in merito al riassetto dell’articolazione organizzativa in esito al riordino istituzionale;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopradescritto, prevedere che la durata degli incarichi dirigenziali, sulle posizioni oggetto del presente provvedimento, sia pari ad un anno;

Rilevata la necessità di disciplinare la procedura selettiva prevista dal nuovo comma 2 dell’art. 18 della L.R. 43/2001, anche al fine di avviare, entro il 1° novembre 2015, (sei mesi dall’entrata in vigore della L.R. n. 2 del 2015) le selezioni pubbliche per individuare i soggetti in grado di coprire nel miglior modo le competenze e capacità richieste per l’espletamento delle attività e compiti afferenti le specifiche posizioni dirigenziali oggetto di selezione;

Valutato quindi, al fine di raggiungere gli scopi sopra descritti, di approvare una direttiva che disciplini in generale la procedura selettiva per l’assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 18, comma 2, LR 43/2001;

Richiamata la delibera n. 660/2012 avente ad oggetto ”Revisione degli strumenti di sviluppo professionale della dirigenza regionale” che detta i criteri e la procedura relativi ai percorsi professionali dei dirigenti interni dell’Ente;

Dato atto che la verifica preliminare, effettuata ai sensi della citata delibera n. 660/2012, circa l’insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità idonea alla copertura della posizione e all’assunzione dell’incarico dirigenziale, relativamente ad alle procedure che saranno avviate entro il 01/11/2015, è stata effettuata valutando le eventuali manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti regionali in ruolo, atteso che in riferimento alle richieste pervenute dai Direttori generali di riferimento non risulta possibile distogliere i dirigenti in servizio nelle medesime Direzioni dalle attività derivanti dagli incarichi in corso, né di procedere nell’immediato a riduzioni di posizioni dirigenziali mediante accorpamento con altre;

Precisato che:

- degli esiti della pubblicizzazione di cui sopra si terrà conto al fine della predisposizione degli eventuali avvisi di selezione pubblica da attivare entro il 01/11/2015;

- la procedura selettiva per il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti assunti ai sensi dell’art. 18 L.R. 43/01, verrà avviata per le posizioni dirigenziali oggetto della delibera n. 905/2015, per le quali la verifica di cui al punto precedente è risultata infruttuosa, fatta eccezione per due posizioni i cui contratti di lavoro a tempo determinato non hanno ancora raggiunto il limite massimo quinquennale e per la posizione Servizio “Qualità urbana e Politiche abitative”, afferente alla Direzione generaleProgrammazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali, per le quali l’amministrazione ritiene di non procedere alla copertura mediante la procedura selettiva prevista dal presente atto;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 39/2013 per quanto concerne i profili di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, con riferimento, in particolare, agli incarichi che comportano competenze di amministrazione e di gestione;

- la propria delibera n. 66 del 27 gennaio 2014, che ha approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati” (PTPC);

- la delibera n. 967 del 30 giugno 2014 avente ad oggetto “Determinazione di criteri per la rotazione degli incarichi dirigenziali nei settori maggiormente esposti a rischio corruzione”, e in particolare quanto previsto in ordine al sistema di rotazione degli “incarichi a rischio” di cui al Piano Anticorruzione;

Valutato infine:

- di allineare la decorrenza dell’applicazione alla struttura regionale dei criteri di rotazione degli incarichi all’esito del complesso processo di cui trattasi, differendone quindi l’applicazione dall’1/7/2016;

- con riferimento all’esito del processo di riorganizzazione e contestualmente all’approvazione del relativo provvedimento, l’amministrazione regionale si riserva la facoltà di valutare se modificare, sospendere o revocare le suddette procedure selettive in ragione di sopravvenute variazioni delle esigenze organizzative;

Dato atto che:

- sono stati rispettati gli obblighi di informativa con deposito sindacale avvenuto in data 31 agosto 2015;

- l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa adotterà analoga direttiva per la disciplina della procedura selettiva per l’assunzione dei dirigenti ai sensi dell’art. 18 L.R. 43/2001;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità, Emma Petitti; 

A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di approvare l’allegato A recante “Direttiva per la disciplina della procedura selettiva per l’assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001”;

b) di dare mandato alla struttura della Giunta regionale competente in materia di organizzazione e personale di procedere allo svolgimento delle procedure selettive con le modalità individuate nella direttiva allegata, per la copertura delle specifiche posizioni dirigenziali segnalate dalle Direzioni generali e per le quali la verifica preliminare rivolta alla dirigenza interna non abbia dato esito positivo, tramite contratti a tempo determinato con decorrenza dall’01/02/2016 e per la durata di un anno, nelle more del completamento del processo di riforma del sistema di governo territoriale e della conseguente riorganizzazione interna all’Ente, definendo requisiti di partecipazione coerenti con l’esigenza di acquisire professionalità formate che garantiscano l’esercizio della funzione pur nella brevità dell’incarico;

c) di dare atto che la ricognizione preliminare tra i dirigenti interni per l’individuazione di una professionalità idonea alla copertura della posizione, relativamente alle procedure da avviare entro il 1° novembre 2015 - art. 13 della L.R. 2/2015 - è stata effettuata valutando le eventuali manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti regionali in ruolo pervenute prima della pubblicazione degli avvisi, atteso che le richieste di copertura pervenute dai Direttori generali di riferimento sono motivate dall’impossibilità di distogliere i dirigenti in servizio dalle attività derivanti dagli incarichi ai medesimi conferiti;

d) di dare atto che:

  • la procedura selettiva per il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti assunti ai sensi dell’art. 18 L.R. 43/01, verrà avviata per le posizioni dirigenziali oggetto della delibera n. 905/2015, per le quali la verifica di cui al punto precedente è risultata infruttuosa, fatta eccezione per due posizioni i cui contratti di lavoro a tempo determinato non hanno ancora raggiunto il limite massimo quinquennale e per la posizione Servizio “Qualità urbana e Politiche abitative”, afferente alla Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali per le quali l’amministrazione ritiene di non procedere alla copertura mediante la procedura selettiva prevista con il presente provvedimento;
  • l’amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura selettiva per ragioni di pubblico interesse, o di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione medesima;
  • la decorrenza delle misure derivanti dal principio di rotazione degli incarichi dirigenziali di cui alla delibera n. 967 del 2014 - secondo quanto previsto dal Piano Anticorruzione approvato con delibera n. 66 del 2014 - viene rinviata all’1/7/2016 in coerenza col trasferimento dei principali contingenti del personale correlati al riordino istituzionale fissato all’1 gennaio 2016;
  • il presente provvedimento in ragione del particolare rilievo del contenuto indicato è soggetto a pubblicazione nel BURERT;
  • la presente direttiva costituisce atto di indirizzo per gli enti regionali di cui all’art. 1, comma 3-bis lett. c), L.R. 43/2001.

Direttiva per la disciplina della procedura selettiva per l’assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità della procedura di selezione per l’assunzione con contratto a tempo determinato, nella qualifica dirigenziale, di soggetti a cui conferire un incarico dirigenziale di responsabilità di struttura e non, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, in coerenza con quanto previsto dalle seguenti disposizioni di legge:

a) D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) art. 19 - incarichi di funzioni dirigenziali - comma 6;

b) Legge regionale n. 43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) art. 18, recante la disciplina in materia di copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato, che prevede:

“1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del dieci per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.

3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore generale, la deliberazione di cui al comma 2 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.

4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

a) possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica;

b) comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita nella Pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione”. 

Art. 2

Presupposti di legittimità all’avvio della procedura selettiva

1. Costituiscono presupposti per l’avvio della procedura di reclutamento dei dirigenti a tempo determinato:

a) la verifica circa l’insussistenza tra le figure dirigenziali interne di una professionalità idonea alla copertura della posizione e all’assunzione dell’incarico dirigenziale;

b) la verifica sull’impossibilità di ricollocare il personale iscritto negli appositi elenchi di cui all’art. 34, comma 6, D.Lgs. 165/2001 in caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.

2. La selezione pubblica rivolta all’esterno è avviata per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti nella dotazione organica della dirigenza che l’amministrazione intende coprire con incarico dirigenziale a termine, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di limiti assunzionali, limiti di spesa ed equilibri di bilancio. 

Art. 3

Avviso pubblico

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale di cui al comma 2 dell’art. 2, con provvedimento della Direzione generale competente in materia di personale ed organizzazione per le strutture della Giunta regionale, è pubblicato un avviso nel quale sono richiamati i requisiti generali richiesti per l’assunzione nella qualifica dirigenziale previsti dall’art. 4 comma 1, nonché ulteriori requisiti specifici richiesti in relazione alla posizione dirigenziale, le modalità di presentazione delle domande e la procedura di valutazione delle candidature.

2. L’avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito internet dell’Ente, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’Avviso invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l’incarico dirigenziale con allegato il curriculum vitae e ogni altra documentazione idonea, e contiene i seguenti elementi:

a) la denominazione della posizione dirigenziale / area settoriale da ricoprire; la descrizione dei contenuti della posizione / area settoriale dirigenziale di riferimento e degli elementi utili relativi alla complessità organizzativa in termini di gestione risorse umane/budget;

b) i requisiti generali e specifici richiesti per copertura della posizione dirigenziale pubblicizzata;

c) la durata dell’incarico;

d) il trattamento economico;

e) la sede territoriale di assegnazione;

f) le modalità e tempi di presentazione della domanda corredata dal curriculum vitae e relativi allegati;

g) la modalità e i tempi di svolgimento della procedura di selezione;

h) il responsabile del procedimento.

3. I candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, presenteranno domanda entro il termine perentorio fissato nell’avviso, che non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito della RER o di 45 giorni se in concomitanza con i periodi di festività natalizie o del mese di agosto.

4. Nell’ambito della procedura si terrà conto dei criteri della rotazione degli incarichi dirigenziali per il conferimento degli stessi nei settori maggiormente a rischio, adottati dalla Giunta con delibera n. 967/2014, in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T l’11 settembre 2013 e ss. mm. ii.

Art. 4

Requisiti generali personali e professionali

1. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale, il possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso alla dirigenza (artt. 17 e 18, comma 4, lett. a) L.R. 43/2001), quali in particolare:

  • il possesso della cittadinanza italiana;
  • il godimento dei diritti civili e politici;
  • l’assenza di condanne penali anche non definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
  • non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
  • di non essere collocato in quiescenza (art. 5, c. 9 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012 e ss.mm.ii.) e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
  • il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure il conseguimento di Laurea Specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento).

2. In relazione alla posizione dirigenziale oggetto della selezione, il candidato deve essere in possesso del requisito della comprovata qualificazione professionale per aver maturato un’esperienza di almeno 5 anni e una specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico acquisita in Amministrazioni pubbliche oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione (art. 18, comma 4, lett. b)), nonché il possesso di ulteriori requisiti specifici avuto a riferimento la posizione dirigenziale da coprire, previsti nell’avviso di selezione (es. abilitazioni, iscrizione all’albo, ambito lavorativo ovvero specifici ruoli organizzativi nei quali è stata maturata l’esperienza ecc.).

3. Nella candidatura l’interessato deve dichiarare l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2015, che dovrà essere ripetuta all’atto di assunzione. 

Art. 5

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. Il Servizio competente in materia di reclutamento di personale provvede alla verifica in ordine alla regolarità delle domande sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 4 e alla formulazione di un elenco di ammessi alla selezione che trasmette alla Commissione esaminatrice competente.

2. La selezione dei candidati può avvenire per titoli ed esami (colloquio e/o eventuale prova scritta), dai quali desumere il possesso dei requisiti richiesti, delle conoscenze e capacità specificamente correlate all’incarico dirigenziale da conferire.

3. Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 50 volte i posti oggetto della selezione, la commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della vigente disciplina in materia.

4. La valutazione dei titoli avviene con attribuzione del punteggio in trentesimi alle seguenti categorie di titoli, nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

a) comprovata esperienza pluriennale nell’esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell’esercizio delle funzioni svolte in strutture o posizioni analoghe a quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di risorse-budget o in ruoli direttivi di unità organizzative complesse, con particolare considerazione del servizio eventualmente prestato presso l’Amministrazione regionale (punteggio max 13 punti);

b) risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali o direttive con particolare riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall’amministrazione/ente/azienda di provenienza (punteggio max. 5);

c) esperienze formative specifiche rispetto all’incarico da conferire, di livello universitario e post-universitario (max 5 punti);

d) titoli vari, non valutati nell’ambito delle precedenti categorie, ivi comprese le idoneità conseguite in procedure selettive relative ad analoghe posizioni, le pubblicazioni scientifiche, utili a comprovare la qualificazione professionale, la specializzazione culturale e scientifica, nonché la capacità manageriale riferita all’incarico da conferire (max 7 punti).

5. I candidati che nella fase di valutazione dei titoli si sono classificati in ordine di punteggio entro la decima posizione, compresi i pari merito, vengono avviati alla prova successiva. Il punteggio conseguito nella preselezione, se svolta, è finalizzato unicamente all’individuazione dei candidati da avviare alla prova successiva e non concorre alla formulazione del giudizio finale

6. La prova successiva è finalizzata a completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a valutare la concreta idoneità del medesimo ad assumere l’incarico dirigenziale con adeguata capacità manageriale, in relazione alle:

a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione e alla complessità della struttura interessata;

b) competenze organizzative relazionali e personali relative alla funzione dirigenziale;

c) competenze relative all’area settoriale/posizione dirigenziale specifica cui afferisce la pubblicizzazione;

d) motivazioni alla copertura della posizione.

7. La valutazione della prova di cui al comma precedente, avviene in trentesimi ed i relativi criteri verranno dettagliati prima dell’avvio della prova a specificazione di quanto di seguito stabilito:

  • punto a) al max 10 punti;
  • punto b) al max 10 punti;
  • punto c) al max 5 punti;
  • punto d) al max 5 punti.

I candidati che non raggiungono un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.

8. Al termine della prova la Commissione formula la graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio relativo alla valutazione del curriculum e quello della prova. Il Servizio competente trasmette alla Giunta regionale la graduatoria per l’assunzione del candidato risultato il più idoneo a ricoprire la posizione oggetto di selezione con contratto a tempo determinato, nella qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 18 L.R. 43/01. La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato.

9. In caso di cessazione anticipata dall’incarico o di risoluzione del contratto originariamente stipulato, la Giunta può procedere a stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posizione oggetto di selezione, con il candidato collocato in posizione immediatamente successiva a quello assunto, non oltre un anno dall’avvenuta conclusione della procedura. In nessun altro caso la graduatoria può essere utilizzata. 

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. Ai fini dello svolgimento della selezione e dell’individuazione del candidato idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale, la Giunta regionale si avvale di una Commissione costituita con atto del Direttore generale competente in materia di personale, composta come segue:

  • dal Direttore generale della struttura presso cui è allocata la posizione dirigenziale oggetto dell’avviso pubblico, o da un dirigente suo delegato, che la presiede;
  • da un dirigente di ruolo, anche di altra pubblica amministrazione, esperto nelle materie afferenti la posizione dirigenziale da coprire;
  • da un esperto in materia di selezione del personale.

Un funzionario competente in materia di personale svolgerà funzioni di segreteria. 

Art. 7

Trattamento giuridico ed economico

1. L’assunzione del dirigente ai sensi dell’art. 18 della LR 43/2001 avviene con sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato nel quale viene regolamentato il trattamento giuridico ed economico applicato al rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente normativa legislativa e contrattuale. 

Art. 8

Disposizioni finali

1. L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'amministrazione medesima.

2. Gli atti relativi alla procedura selettiva nonché i provvedimenti di assunzione ai sensi dell’art. 18 della LR 43/2001 e di conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, sono pubblicati sul sito istituzionale.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente direttiva si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge, regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 

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