n.153 del 12.10.2011 periodico (Parte Seconda)

Autorità d'Ambito territoriale di Parma - ATO 2 - Domanda 5/11/2010 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso consumo umano da sorgenti varie in comune di Borgo Val di Taro (PR), loc. varie a servizio dell'acquedotto comunale "Tre Fontane". Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6.Concessione di derivazione. Proc. PR10A0046

IL RESPONSABILE 

(omissis)

determina:

a) di rilasciare all’ Autorità d’Ambito Territoriale di Parma – ATO 2 Parma C.F. 92114950345, partita IVA 02354450344, con sede in Parma, Piazzale Barezzi n. 3, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Borgo Val di Taro (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Borgo Val di Taro (PR) per uso consumo umano acquedottistico, con una portata massima pari a litri/sec. 2,60 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 89000;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18, R.R. 41/01) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

 (omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 14/6/2011, n. 7028

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione 

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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