n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Terme di Punta Marina - Punta Marina Terme di Ravenna - Accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 13580 del 16.10.2015

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Terme di Punta Marina, sita in Punta Marina Terme di Ravenna, Viale Cristoforo Colombo n.161, già accreditata con propri atti n. 1833/2009 e n. 13580/2015, l’ampliamento dell’accreditamento per l’attività di Pneumologia (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa;

2. di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico meglio specificate negli atti citati):

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Dermatologia;

- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Neurologia;

- Ortopedia e traumatologia;

- Otorinolaringoiatria;

- Pneumologia;

- Scienza dell’alimentazione (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

- Attività di diagnostica per immagini;

- Presidio di medicina fisica e riabilitazione;

- Centro ambulatoriale di riabilitazione;

- Punto prelievi;

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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