n.113 del 20.04.2016 periodico (Parte Seconda)
Approvazione schema Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per sviluppare forme di collaborazione per la gestione dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Reg. CE 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- il Reg. CE 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. CE 782/2003;
- il Reg. CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le regole di condizionalità che devono essere rispettate dai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013,che all’art. 7 prevede che, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l’esecuzione dei compiti dell’Organismo Pagatore può essere delegata;
- il Reg. n. 907/2014 che nell’allegato I “Criteri per il riconoscimento”, al punto C) indica le condizioni per la delega di compiti dell’Organismo Pagatore ad altro Organismo, ed in particolare stabilisce la necessità che vi sia un accordo scritto tra l’Organismo Pagatore e l’altro Organismo;
- il Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Reg. 882/2004,relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
- il Reg. CE 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
Premesso che, in attuazione della normativa comunitaria soprarichiamata:
- alla Regione compete istituzionalmente il coordinamento dei controlli svolti dalle Aziende sanitarie sul territorio regionale in ordine al rispetto degli adempimenti previsti nelle materie di cui trattasi;
- la Regione deve gestire ed aggiornare la banca dati dei produttori primari di mangimi e di prodotti del settore alimentare, secondo quanto in particolare stabilito dai Reg. 852/2004 e 183/2005;
- AGREA, quale organismo pagatore sul territorio regionale di aiuti, contributi e premi comunitari a favore delle imprese agricole, deve effettuare la verifica del rispetto degli obblighi imposti a livello comunitario, con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità introdotti dalla recente riforma della Politica Agricola Comune;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 4 febbraio 2008 con la quale la Regione Emilia-Romagna ed AGREA hanno sottoscritto, in data 28/3/2008, un protocollo d’intesa che rispondeva fra l’altro in particolare alla necessità di AGREA di acquisire, al fine di adempiere agli obblighi posti dalla vigente normativa in tema di vincolo di condizionalità, gli esiti dei relativi controlli svolti dai Servizi Veterinari in tempi e secondo campionamenti compatibili con il rispetto dei termini di pagamento dei benefici agli agricoltori;
Atteso che:
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza permanente) nella seduta del 10 maggio 2012 ha approvato il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), Ministero della salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all’ AGEA degli esiti dei controlli sul vincolo di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende USL, nonché le modalità di effettuazione degli stessi. Tale protocollo è stato prorogato al 31 dicembre 2020 con atto della Conferenza Stato-Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le parti hanno definito uno schema di convenzione operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori regionali e Servizi Veterinari regionali;
- nel corso dei contatti intercorsi tra il Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna ed il Servizio Tecnico e di Autorizzazione di AGREA, allo scopo di dare attuazione al richiamato Protocollo d’Intesa approvato dalla Conferenza permanente è ulteriormente emersa la necessità, da parte delle strutture regionali, di acquisire in forma strutturata alcuni dati relativi a controlli effettuati da AGREA nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di Organismo pagatore, in particolare gli esiti dei controlli aventi ricadute sulla sicurezza alimentare;
Considerato che il Servizio Tecnico e di Autorizzazione di AGREA ha altresì manifestato la necessità di inserire nell’ambito dei piani di controlli anagrafe e benessere animale dei Servizi veterinari anche le aziende estratte a controllo in loco ammissibilità zootecnica e ammissibilità Misura 215 del PSR sul benessere animale;
Ritenuto pertanto opportuno ridefinire la convenzione tra la Regione e AGREA, in considerazione delle esigenze emerse sopra richiamate, in particolare:
- allineare le disposizioni del protocollo d’Intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 108/2008 a quanto approvato dalla Conferenza permanente;
- prevedere le modalità di acquisizione, da parte del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della regione Emilia-Romagna degli esiti dei controlli effettuati da AGREA aventi ricadute sulla sicurezza alimentare;
- stabilire le modalità di comunicazione da parte di AGREA al Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica delle aziende estratte a controllo in loco ammissibilità zootecnica e ammissibilità Misura 215 del PSR sul benessere animale, ai fini dell’inserimento nei piani di controllo per il benessere animale;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna e AGREA hanno provveduto a formulare uno schema di convenzione, secondo l'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolando le azioni, i compiti e le modalità congiunte da realizzare per l’ottimale adempimento degli obblighi comunitari;
Ritenuto, tutto ciò premesso, di approvare lo schema di convenzione nella formulazione allegata al presente provvedimento, prevedendo altresì che alla sua sottoscrizione provvederà il Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33” e n. 66/2016;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 2416/2008, n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1377/2010, n. 1511/2011, n. 2062/2013, n. 193/2015, n. 335/2015, n. 628/2015, n. 2185/15 e n. 2189/15;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare, lo schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e AGREA, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alla Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica a sottoscrivere tale convenzione;
3. di stabilire che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2016. Si rinnova tacitamente, anno per anno, fino al 31 dicembre dell’anno successivo qualora non giunga disdetta scritta, da una delle parti, almeno 90 giorni prima della scadenza.
4. di non prevedere impegni finanziari derivanti da tale sottoscrizione;
5. il presente accordo verrà sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e successive modifiche. Il d ocumento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n. 82/2005);
6. di trasmettere ad AGREA copia del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.