n.140 del 05.05.2020 (Parte Seconda)
Approvazione accordo quadro per l'accoglienza delle persone che, dall'estero, rientrano in italia e devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020
Il PRESIDENTE
In qualità di soggetto attuatore
RICHIAMATI:
- il D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;
- la L.R. 7/2/2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 30/7/2015, n. 13 rubricata «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni» e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7/4/2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (più avanti, per brevità, Agenzia Regionale);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed è stato previsto, per l’attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, D.lgs. n. 1/2018;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
le O.C.D.P.C. n. 631 del 6/2/2020, n. 633 del 12/2/2020, n. 635 del 13/2/2020, n. 637 del 21/2/2020, n. 638 del 22/2/2020 e n. 639 del 25/2/2020, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 6 del 23/2/2020 che prevede, all’art. 2, comma 2, che le Autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la regione Emilia-Romagna, il Presidente della regione medesima;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO IN PARTICOLARE l’art. 1 del Decreto n. 576/2020, sopra richiamato, che:
- nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna, quale Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dispone che il Soggetto attuatore debba operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dell’OCDPC 630/2020;
VISTI altresì:
- il proprio Decreto n. 27 del 4/3/2020, assunto in qualità di Soggetto Attuatore, che stabilisce le misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi in ambito di Protezione Civile, ed in particolare dispone di avvalersi dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l’acquisizione dei beni/servizi per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo, altresì che il Direttore dell’Agenzia Regionale adotta gli atti necessari e stipula i relativi contratti;
- il proprio Decreto n. 42 del 20/3/2020 “Misure organizzative Servizio Sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza COVID-19”;
EVIDENZIATO che il D.P.C.M. del 10/4/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11/4/2020) prescrive che:
- chiunque intenda far ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, deve consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, nella quale indica i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia ove soggiornerà per il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la predetta abitazione/dimora e il recapito telefonico presso il quale ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 4, comma 1);
- le persone che fanno ingresso in Italia, con le modalità di cui al capoverso precedente, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria territorialmente competente e sono sottoposte alla misura della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario per 14 giorni presso l’abitazione o la dimora indicata all’atto dell’imbarco (art. 4, comma 3);
- qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato, non sia possibile, per una o più persone, raggiungere effettivamente l’abitazione o la dimora indicata, alla partenza, come luogo ove soggiornare durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità ed il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura (art. 4, comma 4);
- le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente, in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, e sono sottoposte alla misura della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario per 14 giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione (art. 4, comma 5);
- ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora indicata come luogo ove soggiornare durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio che informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità ed il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura (art. 4, comma 6);
CONSIDERATO che il sistema di Protezione Civile, ai sensi del D.P.C.M., sopra richiamato, deve garantire determinate adeguate soluzioni alloggiative alle persone che si trovano nelle situazioni di cui all’art. 4, commi 4 e 6, del medesimo D.P.C.M.;
DATO ATTO che nei giorni 3, 9 e 17 aprile 2020, nell'ottica di raggiungere l'urgente l’obiettivo indicato dal citato D.P.C.M., ossia di trovare nel settore ricettivo alberghiero le disponibilità alloggiative necessarie per far fronte all’emergenza epidemiologica in atto, si sono riuniti tramite video conferenza:
- per il Soggetto Attuatore della Regione Emilia-Romagna: i referenti dei competenti Servizi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e i referenti dei competenti Servizi della Direzione Cura della Persona Salute e Welfare;
- per il Sistema degli Albergatori: Confindustria Emilia-Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna e Confesercenti Assohotel Emilia-Romagna;
CONSIDERATO che le parti coinvolte, dopo ampio dibattito, e sentite le Aziende sanitarie di riferimento, hanno manifestato la necessità di instaurare un rapporto strutturale di collaborazione che garantisca condizioni uniformi di ospitalità ed una tariffazione calmierata ed avente il contenuto riportato nello schema di accordo – quadro, allegato al presente atto;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del predetto schema di accordo – quadro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che si procederà alla sua sottoscrizione e che, in tale sede, potranno essere apportate correzioni formali e non sostanziali;
DATO ATTO dei pareri allegati;
DECRETA
1) di approvare lo schema di accordo quadro per dare accoglienza alle persone che, dall’estero, rientrano in Italia e devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, in allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di individuare quali soggetti ausiliari per la sottoscrizione e il monitoraggio del suddetto Accordo Quadro il Direttore della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare;
3) di trasmettere per la sottoscrizione l’accordo quadro di cui al punto 1, alle organizzazioni di categoria (Confindustria Emilia-Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna e Confesercenti Assohotel Emilia-Romagna);
4) di provvedere alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, già richiamate in premessa.
Il Presidente
Stefano Bonaccini