n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio specialistico privato San Nicolò di Carpi (MO)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio specialistico privato San Nicolò, Via delle Mondine 6, Carpi (MO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito delle visite di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuate ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Angiologia con prestazione terapeutica;
- Cardiologia con prestazione terapeutica
- Dermatologia;
- Oculistica;
- Urologia;
e per altre attività di Cardiologia e Oculistica;
b) Attività di diagnostica per immagini, (ecografia, radiologia ossea-viscerale, mammografia);
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda, ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di non accreditare, per le motivazioni indicate in premessa, l’attività di risonanza magnetica, nuova attività, per la quale l’accreditamento può essere concesso solo in via provvisoria ai sensi del 7° comma dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modifiche, e a seguito del provvedimento di ricognizione del fabbisogno di cui all’art. 1, comma 796, lett. u), della L. 296/06;
3) di dare atto che tale attività potrà essere eventualmente accreditata una volta concluso l’iter del provvedimento regionale di ricognizione del fabbisogno, avviato con nota PG/2009/187654 del 24/8/2009, finalizzato a rilevare il fabbisogno e l’eventuale necessità di nuovi accreditamenti con soggetti privati compreso eventuali ampliamenti di attività in strutture già accreditate;
4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.