n.146 del 21.05.2014 periodico (Parte Seconda)

Modifiche artt.2 - 10 - 11 - 26 - 31 - 59 - 62

Con deliberazioni consiliari n. 18 e n. 19 del 10 marzo 2014, esecutive ai sensi di legge, il Consiglio comunale di Sant’Ilario d’enza (RE) ha approvato modifiche agli articoli di seguito indicati dello Statuto comunale, riformulandoli come segue:

Art. 2 Territorio del Comune

1. Il territorio del Comune di Sant’Ilario d’Enza, adiacente al Fiume Enza e attraversato dalla strada consolare Emilia, ha un’estensione di Kmq 20,23 e confina a nord con i Comuni di Gattatico e Campegine, a est con il Comune di Reggio Emilia, a sud con il Comune di Montecchio e a ovest con i Comuni di Montechiarugolo e Parma. I principali centri abitati presenti sul territorio comunale sono il capoluogo Sant’Ilario d’Enza e la località Calerno. L’origine storica dell’insediamento urbano di Sant’Ilario d’Enza è rintracciabile nell’antica “Tannetum”, centro abitato di origine romana risalente al II secolo A.C., anticamente ubicato nel centro del capoluogo.

2. Il Comune riconosce i valori paesaggistici del territorio comunale, le sue risorse ambientali, il suo patrimonio archeologico, storico e artistico, come beni della comunità e come tali da tutelare nell’attività di governo del territorio.

3. Il Comune attribuisce all’acqua la qualificazione di bene comune e considera l’accesso all’acqua come diritto fondamentale e universale della persona umana, con rilevanza pubblica essenziale.

4. Il Comune considera i suoli naturali e quelli agricoli come beni della comunità in quanto elementi non sostituibili per la conservazione della biodiversità e per il soddisfacimento dei fabbisogni primari connessi alla sicurezza alimentare; il Comune persegue la loro tutela nell’attività di governo del territorio.

5. Il Comune considera come elementi identitari del territorio comunale e riconosce come invarianti territoriali:

  • l’ambito territoriale agricolo centrale compreso tra gli abitati del Capoluogo e di Calerno di valore storico testimoniale e ambientale paesaggistico qualificato dagli strumenti sovracomunali come struttura insediativa territoriale storica non urbana;
  • l’ambito territoriale occidentale compreso tra il Capoluogo, la via Val d’Enza e il confine comunale, luogo di vita della comunità per la fruizione delle aree agricole più prossime agli abitati e dell’ambiente naturale del fiume Enza,
  • lo spazio aperto centrale del parco urbano del capoluogo costituente la spina morfologica e funzionale dell’organismo edilizio. 

Art. 10 Finalità programmatiche

1) Il Comune esercita le proprie funzioni e realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità.

1) bis Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative:

• garantisce la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi e del patrimonio culturale, mediante un’adeguata azione che sia informata al principio della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente;

• persegue l’obiettivo di garantire la conservazione delle risorse ambientali e del patrimonio culturale nel rispetto del principio di solidarietà tra le generazioni, mediante azioni e programmi che soddisfino i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

2) Pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attività amministrativa,

regolamentare e di programmazione il rapporto di consultazione e di partecipazione con i cittadini, con le formazioni sociali, con le associazioni, con gli Enti rappresentativi degli interessi locali.

3) Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione.

4) Il Comune nell’ambito della propria autonomia finanziaria, impronta la propria azione per affermare insieme alla responsabilità della spesa anche la responsabilità di una nuova cultura delle entrate basata:

• sull’equità nel prelievo, anche attraverso l’eliminazione dell’evasione e dell’elusione.

• su un rapporto non vessatorio ma di collaborazione e di Coinvolgimento del cittadino e delle sue associazioni nella definizione delle aliquote e delle procedure per la riscossione;

• sulla trasparenza nel rapporto tra entrate e spese e sulla chiarezza nella destinazione delle risorse.

5) In relazione a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, il comune garantisce ai cittadini la chiarezza e l’irretroattività degli atti contenenti disposizioni tributarie, nonché la più ampia informazione sulle disposizioni normative ed amministrative adottate o modificate in ambito tributario e sulle iniziative assunte in tali materie dall’Ente. Nei rapporti con il contribuente, il Comune applica il principio della collaborazione, con obbligo di rispondere alle istanze di interpello presentate dal contribuente, relativamente all’applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali in caso di incertezze interpretative.

Art. 11 Pari opportunità

1) Il comune assicura condizioni di pari opportunità fra uomini e donne. A tal fine nella giunta comunale, nelle commissioni, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune, si provvede ad assicurare la presenza di entrambi i sessi. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da Leggi e Regolamenti vigenti. I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quelli previsti dall’art. 107 del DLgs 18/8/2000, n. 267, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali. 

Art. 26 Nomina e composizione della Giunta

1) I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

2) È composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Uno dei componenti assume le funzioni di Vice Sindaco su nomina del Sindaco.

3) Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

4) Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori nominati dal Sindaco.

In particolare partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, ma con facoltà di parola su tutti gli argomenti.

5) Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. 

Art. 31 Il Sindaco

1) Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni.

2) Il Sindaco garantisce l’unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

3) Il Sindaco può concedere deleghe agli assessori per l’esplicazione dei poteri di indirizzo e di controllo dei servizi comunali individuati per settori omogenei.

4) In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice-Sindaco ed in mancanza di questi dagli Assessori secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

5) Il Sindaco inoltre:

a) ha il potere di ordinanza secondo le modalità fissate dalla legge;

b) rappresenta il Comune in giudizio;

c) sovraintende all’esecuzione degli atti;

d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ai sensi del precedente art.17, il Sindaco, assicurando la rappresentanza di ciascun genere, entro i 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;

e) sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) provvede, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici, al fine di armonizzarli alle esigenze dei cittadini;

g) indice i referendum;

h) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

i) fissa l’ordine del giorno del Consiglio;

l) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

m) nomina i responsabili dei servizi e dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal presente Statuto nonché dal Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

n) nomina i messi notificatori;

o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

6) Il Sindaco esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 59 Azienda speciale

1) Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2) L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3) Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto del disposto normativo sulla rappresentanza di genere, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

4) Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.

Art. 62 Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto del disposto normativo sulla rappresentanza di genere, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2) Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3) Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

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