n.362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)
Art. 19 della Legge n. 157/92 e art. 16 della L.R. n. 8/1994: Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Viste le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
Richiamato, in particolare, l’art. 16 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 a norma del quale:
- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della Legge Regionale n. 6/2005;
- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine, la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;
Considerata la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:
- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale” che, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale”. Modifiche a Leggi regionali”, in particolare gli artt. 34 e 35;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 1191 del 24 luglio 2007 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;
- n. 893 del 2 luglio 2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/09”;
- n. 1147 del 16 luglio 2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”;
Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna”, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, che individua nel cinghiale la specie con maggiore impatto sulle produzioni agricole nonostante lo sforzo gestionale attuato negli anni in termini di prevenzione, attività di controllo ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992 e prelievo venatorio ed evidenzia la necessità di ridurre il numero degli effettivi nelle popolazioni oggetto di gestione come misura per tenere sotto controllo gli effetti negativi della specie;
Dato atto che il “controllo faunistico” di cui al citato art. 19 della legge n. 157/1992 sulla specie cinghiale viene attuato, tutt’oggi, in ottemperanza a quanto previsto dai “Piani di controllo” approvati dalle Province in coerenza con i rispettivi “Piani faunistico-venatori”, fatta eccezione per la Provincia di Ravenna;
Rilevata pertanto la necessità di procedere, ai sensi del soprarichiamato art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale, all’adozione di un piano regionale di controllo del cinghiale con validità quinquennale (periodo 2021-2026) da applicare sull’intero territorio regionale ad esclusione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali nonché dei Parchi Nazionali e delle Riserve statali;
Vista la nota prot. n. 1065964 del 18 novembre 2021, con la quale il Servizio Aree Protette, foreste e sviluppo della Montagna ha comunicato l’esito positivo della pre-valutazione di incidenza, ritenendo gli interventi compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, fatto salvo il recepimento di alcune prescrizioni che, comunque, sono state integralmente riportate nel “Piano” in oggetto;
Richiamato, inoltre, il parere favorevole di ISPRA, acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Prot. n. 1002482 del 20 ottobre 2021, subordinato all’esclusione della tecnica della braccata o di interventi di scaccio dai metodi di attuazione del controllo, indicazione che è stata recepita nel piano, nonché all’utilizzo di operatori opportunamente formati, prescrizione anch’essa recepita, tenendo a riferimento tuttavia per i proprietari e i conduttori le previsioni contenute nell’art. 19 della Legge n. 157/1992, senza trascurare gli aspetti di sicurezza raccomandati da ISPRA;
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione di un “Piano regionale di controllo del cinghiale 2021/2026”, valido per l’intero territorio regionale con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché nelle Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l'allegato D, “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e successive modifiche ed integrazioni”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi;
delibera
- di approvare il “Piano di controllo del cinghiale 2021/2026” nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, valido per l’intero territorio regionale ad esclusione dei Parchi e delle Riserve regionali nonché i Parchi Nazionali e le Riserve Statali;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.