n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Concorso finanziario regionale ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio regionale - Primo Provvedimento annualità 2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile” ed in particolare gli artt. 7, 23, 24 e 25;

- il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2020, n. 35, ed in particolare le modifiche agli artt. 23, 24 e 25;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 recante “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2003, n. 252;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante “Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2006, n. 87;

- la direttiva del Capo Dipartimento del 2 maggio 2006 recante “Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti ferroviari, in mare, aerei e con presenza di sostanze pericolose”.

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n. 36;

- il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e in particolare l’articolo 7;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 recante gli “Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2014, n. 256;

- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

- il decreto-legge del 18 aprile 2019, n.32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed in particolare l’art.28 dove sono state apportate modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Richiamate, alla luce della recente emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID19) le seguenti ordinanze inerenti deroghe al “Codice dei contratti pubblici” - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di fronteggiare in maniera adeguata l'emergenza sanitaria, al contempo consentendo ai soggetti pubblici di procedere alla realizzazione di opere, all’acquisto di servizi e forniture a tal fine idonei:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

- Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “CURA ITALIA";

Richiamate:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (articoli 19 e 68)”;

In particolare, nel percorso di riordino, si evidenziano:

- la delibera di Giunta regionale n. 2278 del 21/12/2015 ”Riorganizzazione in seguito alla riforma del sistema di governo regionale e locale”;

- la delibera di Giunta regionale del 28 aprile 2016, n. 622 e la delibera Giunta regionale dell’11 luglio 2016, n. 1107, con le quali è stato modificato, a decorrere dalla data del 1/5/2016 e del 1/8/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia;

- la delibera di Giunta regionale del 16 maggio 2016, n. 712, contenente le prime disposizioni da applicare agli interventi in corso di realizzazione o già programmati alla data del 1/5/2016, con esclusione degli interventi previsti in programmi e ordinanze connessi a situazioni di emergenza e finanziati attraverso contabilità speciali aperte presso la Banca d’Italia, stante l’obbligo di adempiere alle norme impartite in tali atti;

Richiamata la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii. (funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito “Agenzia”) ed in particolare:

  • § l’Art. 8, il quale prevede:

­ al comma 1 che al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

­Al comma 2 che, sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:

a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;

b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2;

­ Al comma 3 che il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale;

­ Al comma 4 che, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza;

  • § l'art. 9, il quale prevede:

­ al comma 1 che, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato, finalizzandoli al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti:

­ al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile;

­ al comma 3 che l'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;

  • § l'art. 10 il quale prevede:

­al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

­ al comma 2 che, qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni;

  • § l'art. 24 comma 1, il quale prevede che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:

a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;

Richiamata la propria deliberazione del 26/3/2007, n. 388 “Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1/2005” e successiva propria delibera del 8/9/2008, n. 1343 “Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2005 approvata con propria deliberazione n. 388/2007”; 

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, con la citata legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ed avvalendosi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, si è dotata di strumento tale da provvedere, eseguita opportuna ricognizione dei fabbisogni, al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), così come definiti dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con oneri a carico del bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dotata degli appropriati capitoli;

Considerato che tra le finalità del sistema regionale di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii., sono ricompresi la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi e che per tali motivi la Regione Emilia-Romagna ha previsto e destinato risorse finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, ripristino dei danni, assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, e per il ripristino delle condizioni di normalità;

Verificato che il territorio regionale è stato interessato da molteplici eventi calamitosi e che, al fine di fronteggiare le criticità emerse, gli Enti Locali e le altre strutture del sistema di protezione civile hanno operato con mezzi e misure straordinari;

Richiamate le risultanze delle attività, svolte dal sistema regionale di protezione civile, di ricognizione degli interventi e delle misure necessarie per la gestione delle emergenze, per tutelare l’incolumità pubblica e per il rientro alle normali condizioni di vita;

Considerato che l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nell’ambito delle attività per il superamento delle emergenze ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. ha individuato come prioritari gli interventi riportati nell’ Allegato 1, la cui somma complessiva ammonta ad 1.466.813,00 (IVA ed oneri inclusi);

Dato atto che gli interventi d’urgenza e di somma urgenza indicati nel citato allegato 1 sono da ritenersi ammissibili a contributo ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.;

Dato atto che all’attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all’impiego delle relative risorse finanziarie l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Ritenuto necessario pertanto approvare con il presente provvedimento gli interventi in epigrafe proposti dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'espletamento delle funzioni assegnate dalla L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., ed in particolare ai sensi degli artt. 8, 9 e 10;

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione del 24 giugno 2013, n. 839 di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la propria deliberazione del 27 luglio 2015, n. 1023 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e ss.mm.ii. ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;

- la determinazione n. 3164 del 7 novembre 2019 “Adozione bilancio di previsione 2020-2022 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- la determinazione n. 3165 del 7 novembre 2019 “Adozione del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2020-2022”;

- la propria deliberazione n. 2139 del 22 novembre 2019 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2020-2022”;

Viste:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2013;

- la propria deliberazione del 21 gennaio 2020, n. 83: “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”; 

- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017, recante “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, rinnovata con delibera n. 1059/2018, con cui si è provveduto a nominare il dott. Maurizio Ricciardelli, dirigente regionale di ruolo, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le strutture della Giunta regionale e dei relativi Istituti e Agenzie, di cui all’art. 1, comma 3 bis lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione n. 700 del 28/2/2018 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste le determinazioni dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la protezione civile:

- n. 2204 del 22/06/2018 “Modifiche all’assetto organizzativo dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- n. 2238 del 26/06/2018 “Rinnovo incarichi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- n. 3446 del 28/09/2018 “Incarichi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- n. 4554 del 10/12/2018 “Direttiva sul modello organizzativo, sistema di governo e attività dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016: “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe della stazione appaltante";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 2123 del 5 dicembre 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione FR1SUPER nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 979 del 25/6/2018 “Approvazione delle modifiche organizzative dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 1526 del 17/9/2018 “Assunzione della vincitrice della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001, presso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- n. 1665 dell’11/10/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali nell’ambito di alcune Direzioni Generali”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19;

- la determinazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019 con la quale sono state definite le “Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi urgenti per il superamento delle situazioni di emergenza sul territorio regionale programmati con deliberazioni di Giunta regionale ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 L.R. 1/2005”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, protezione civile; 

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare ai fini del contributo di cui agli articoli 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. gli elenchi degli interventi riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per la somma complessiva di € 1.466.813,00 (IVA ed oneri inclusi), contributo finalizzato alle misure necessarie per la gestione delle emergenze, per tutelare l’incolumità pubblica e per il rientro alle normali condizioni di vita;
  2. di stabilire che all'attuazione delle attività ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;
  3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  4. di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari del concorso finanziario urgente disposto con la presente deliberazione dovrà avvenire con le modalità approvate con la determina del Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019;
  5. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile a provvedere con propri atti nel caso si rendessero necessarie future modifiche non sostanziali alle disposizioni del presente provvedimento;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina