n.251 del 13.09.2023 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 238/2016, art. 10 e delibera di Giunta regionale n.1072/2017. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) per le vinificazioni e le elaborazioni da effettuarsi dal mese di settembre 2023 dei prodotti della vendemmia (campagna 2023/2024), della denominazione di origine Gutturnio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;

Richiamato, in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:

- la sezione A. che prevede:

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;

- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non possono superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;

- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C II e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Visti inoltre:

- la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 10 “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all’arricchimento” che al comma 2 prevede che siano le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012 inerente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” ed in particolare l’articolo 2, che prevede che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Richiamata infine la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 17 luglio 2017 recante “Legge n. 238/2016 art. 10 - Approvazione delle disposizioni procedimentali per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”, nel cui allegato parte integrante e sostanziale si prevede tra l’altro:

- al punto 2, che la segnalazione della necessità di ricorrere alla pratica dell’arricchimento sia presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera (ora Area Settore vegetale) – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – della Regione Emilia-Romagna entro il 31 luglio di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel mese di agosto ed entro il 31 agosto di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo e che tale segnalazione sia effettuata:

- per i vini DOP e IGP, dai Consorzi di tutela riconosciuti e, in loro assenza, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali o dalle Organizzazioni di produttori interessate o dalle Centrali cooperative agricole;

- per i vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, dalle Organizzazioni di produttori interessate, dalle Centrali cooperative agricole;

- al punto 3, che la sussistenza delle condizioni climatiche o fitopatologiche che giustificano il ricorso all'arricchimento sia attestata da Enti di ricerca specializzati attraverso una relazione tecnica che comprovi che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o in parte di essa, si sono verificati eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino delle superfici vitate in produzione;

- al punto 4, che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettua l’istruttoria delle segnalazioni e accerta sulla base della relazione tecnica la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino, anche attraverso verifiche e consultazioni del Servizio Fitosanitario e ARPAE e, se necessario, dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca; in esito alle verifiche compiute il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni, autorizza il ricorso all’arricchimento;

Preso atto della relazione tecnica di RI.NOVA Soc. Coop. (protocollo n. 25/07/2023.0754949.E), la quale attesta la sussistenza delle condizioni climatiche o fitopatologiche che giustificano il ricorso all'arricchimento ed evidenzia in particolare che, considerata l’attuale situazione di estrema criticità che si sta riflettendo pesantemente sulla qualità delle produzioni e la possibilità che nell’ultimo periodo possa aggravarsi ulteriormente, si ritiene utile agevolare gli interventi che possono in qualche modo riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti per mantenere alto il livello qualitativo dei vini della vendemmia 2023; per le descritte ragioni l’Ente relatore ritiene pertanto giustificata la richiesta di adottare le misure relative all’arricchimento, conforme alle indicazioni contenute nei rispettivi disciplinari, per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG derivati dalla vendemmia 2023;

Viste inoltre le note del referente ARPAE, protocollo n. 03/08/2023.0783799.E, e del Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, protocollo n. 03/08/2023.0783779.E, che confermano, per la parte di rispettiva competenza, le considerazioni e le conclusioni espresse nella richiamata relazione tecnica di Ri.NOVA Soc. Coop.;

Preso atto della richiesta del Consorzio Tutela Vini D.O.C Colli Piacentini, prot. 09/08/2023.0799270.E, di ricorrere all’arricchimento nei limiti di 1,5% vol. per la Denominazione di origine controllata “Gutturnio DOC”, presentata corredata della citata relazione tecnica di Ri.NOVA Soc. Coop.;

Visto il verbale istruttorio dei funzionari incaricati del 21 agosto 2023, protocollo n. 22/08/2023.0823671.I, dal quale emerge che:

- è attestata la sussistenza delle condizioni climatiche richieste dalla normativa sopra citata per la concessione dell’autorizzazione arricchimento;

- la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini D.O.C Colli Piacentini per l’autorizzazione per la Denominazione di Origine “Gutturnio DOC” è conforme a quanto previsto dalle disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 1072/2017;

- sussistono pertanto le condizioni per autorizzare l’arricchimento per le vinificazioni e le elaborazioni da effettuarsi dal mese di settembre 2023, nel limite massimo di 1,5% vol., per la Denominazione di Origine “Gutturnio DOC”, fatte salve le misure più restrittive previste dallo specifico disciplinare di produzione;

Ritenuto quindi di autorizzare l’arricchimento per la Denominazione di Origine controllata “Gutturnio DOC” a partire dal mese di settembre 2023, nel limite massimo di 1,5% vol. e fatte salve le misure più restrittive previste dallo specifico disciplinare di produzione;

Dato atto che la documentazione a supporto del presente provvedimento è conservata presso l’Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 474 del 27 marzo 2023, avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate infine:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 20863 del 2 novembre 2022 "Modifica all'assetto delle Aree di lavoro dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 1083 del 23 gennaio 2023 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Area del Settore Vegetale sino al 31 marzo 2025;

- la propria determinazione n. 2642 del 9/2/2023 di individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito dell’area dirigenziale Settore vegetale;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2023/2024, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per le vinificazioni e le elaborazioni da effettuarsi dal mese di settembre 2023, della Denominazione di Origine Gutturnio DOC, fatte salve le misure più restrittive previste dallo specifico disciplinare di produzione;

2) di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di tutela Vini D.O.C Colli Piacentini, al MASAF, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio e all’ICQRF;

3) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013.

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