n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria per la gestione emergenziale dei rifiuti urbani prodotti in Regione Liguria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

– il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

– il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

– la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

Premesso che:

– la Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria, concordano sulla opportunità di conseguire un accordo che permetta di sviluppare iniziative di reciproca collaborazione e di mutuo soccorso nella gestione dei rifiuti per il conseguimento degli obiettivi comunitari;

– in particolare la Regione Liguria, da ultimo con nota del 23/07/2015 (prot. PG/2015/133550), ha richiesto un supporto per affrontare una situazione di emergenza nella gestione di un quantitativo complessivo di circa 10.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova da scaglionare in quote di 200 tonn/giorno per un periodo non superiore a 50 giorni tramite l’invio degli stessi nel territorio della nostra regione;

– in proposito si afferma che la situazione di emergenza sia stata determinata dal fatto che la Regione Liguria sia dotata, quali impianti di conferimento, solo di discariche e sia, per contro, sprovvista degli impianti di pretrattamento necessari per potere conferire i rifiuti in tali discariche nel rispetto della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 36/2003;

– nello specifico si afferma che risulta sospesa l’attività di conferimento nella discarica di Scarpino ubicata nel Comune di Genova per i necessari interventi di adeguamento e sistemazione finalizzati a consentire, tra l’altro, l’utilizzo di un nuovo lotto di coltivazione. Tali interventi, sarebbero in fase di valutazione da parte della Città Metropolitana di Genova ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie e la loro realizzazione sarebbe prevista, secondo una stima prudenziale, per la fine dell’anno 2015;

Dato atto che il territorio della regione Liguria è stato interessato da un’emergenza alluvionale;

Rilevato che:

– la situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani verificatasi in Liguria potrebbe determinare problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore fra cui l’articolo 13 della Direttiva 2008/98/CE;

– da un primo esame dell’impiantistica presente nella nostra Regione, i rifiuti liguri potrebbero essere conferiti all’inceneritore di Piacenza autorizzato ad effettuare operazioni di smaltimento per un quantitativo di 105.000 tonn/anno (come già chiarito con nota regionale 30/5/2014 n. 35692) e che risulta essere quello più prossimo al luogo di produzione dei rifiuti;

– l’invio all’impianto suindicato è tecnicamente possibile, posto che il quantitativo di 10.000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato trova capienza nell’ambito del quantitativo dei rifiuti già autorizzato a tale impianto ed è in linea con il principio comunitario di prossimità posto che tale impianto è il più vicino al confine con la regione Liguria;

– per quanto concerne l’autorizzazione, con riferimento ai quantitativi sopra indicati, per l’anno in corso, non risultano problemi rispetto alla capienza in relazione ai fabbisogni dei territori mentre, con riferimento alla provenienza dei rifiuti urbani, sussiste un vincolo territoriale di derivazione dall’ambito provinciale;

Dato atto che la Regione ha informato le Province e le amministrazioni comunali, sedi degli impianti di termovalorizzazione, in ordine alla linea che si intende seguire in caso di richieste di soccorso dei territori per la gestione dei rifiuti che in sintesi può essere riassunta nell’offrire solidarietà per motivate e condivisibili esigenze poste per periodi limitati e con l’assenso dei territori interessati;

Dato altresì atto che tutte le parti politiche della Regione sono state informate della richiesta della Regione Liguria e dei presupposti sulla base dei quali la Regione Emilia-Romagna intende addivenire all’eventuale accoglimento di tali richieste di soccorso;

Acquisiti, per le vie brevi, gli assensi della Provincia di Piacenza e del Comune di Piacenza che, nel quadro avviato di condivisione dell’esigenza di collaborazione inter istituzionale, si sono resi disponibili a ricevere il suddetto quantitativo di rifiuti;

Considerato che:

– ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il piano regionale di gestione dei rifiuti;

– ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 1/2003 le modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione degli Enti competenti;

Rilevato che, come, tra l’altro, recentemente affermato dalla Corte di Giustizia europea, le carenze nella capacità di una Regione di smaltire i propri rifiuti, possono comportare responsabilità dello Stato per violazione della normativa comunitaria di settore (causa C-653/13);

Ritenuto, quindi, per solidarietà fra i territori e al fine di superare l’emergenza rappresentata, di acconsentire all’ingresso dei rifiuti liguri sul territorio regionale e di regolarne lo smaltimento addivenendo alla stipula di un accordo interregionale ai sensi dell’articolo 182, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 e di limitare la durata dell’accordo al tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza e comunque per un tempo non superiore a 50 giorni lavorativi dalla sottoscrizione;

Ritenuto inoltre, nel rispetto della citata normativa comunitaria, che:

- i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova stimati complessivamente in circa 10.000 tonnellate debbano essere conferiti all’inceneritore di Piacenza gestito da Iren Ambiente S.p.A., tramite la sua controllata Tecnoborgo S.p.A. per un quantitativo di 200 tonnellate al giorno per il tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza e comunque non superiore a 50 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto tra i soggetti gestori;

- tali quantitativi, soddisfatta l’esigenza di trattamento dei rifiuti urbani dei territori che afferiscono all’inceneritore di Piacenza, debbano avere priorità rispetto al conferimento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto previsto dall’autorizzazione;

- le statuizioni di cui ai punti che precedono assumano anche gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 20/2000, l’obbligo di adeguamento della vigente autorizzazione all’impianto ivi indicato con specifico riferimento alla rimozione del limite territoriale di provenienza provinciale dei rifiuti urbani limitatamente ai quantitativi di rifiuti e per le eccezionali esigenze di solidarietà oggetto del presente accordo;

Ritenuto che i costi di conferimento e le modalità di pagamento debbano essere pattuiti direttamente tra i gestori degli impianti liguri conferenti e dell’impianto piacentino di destinazione sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani e che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva pari a 14 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare al Comune di Piacenza da parte della società Iren Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori nonché nell’attuazione della stessa, sia pienamente coinvolto il Comune di Piacenza;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, l’allegato schema di accordo fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che l’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna è delegato a sottoscrivere l’accordo;

3) di disporre che i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova stimati complessivamente in circa 10.000 tonnellate debbano essere conferiti all’inceneritore di Piacenza gestito da Iren Ambiente S.p.A. tramite la sua controllata Tecnoborgo SpA, per un quantitativo di 200 tonnellate al giorno per il tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza e comunque non superiore a 50 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto tra i soggetti gestori;

4) di disporre che tali quantitativi, soddisfatta l’esigenza di trattamento dei rifiuti urbani dei territori che afferiscono all’inceneritore di Piacenza, debbano avere priorità rispetto al conferimento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto previsto dall’autorizzazione;

5) di disporre che la statuizione di cui al punto 3) assuma anche gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 20/2000, l’obbligo per l'Amministrazione Provinciale di recepimento dell'accordo approvato con il presente atto ed il conseguente adeguamento della vigente autorizzazione all’impianto ivi indicato con specifico riferimento alla rimozione del limite territoriale di provenienza provinciale dei rifiuti urbani limitatamente ai quantitativi di rifiuti e per le eccezionali esigenze di solidarietà oggetto del presente accordo;

6) di prevedere che i costi di conferimento e le modalità di pagamento siano pattuiti direttamente tra i gestori degli impianti liguri conferenti e dell’impianto di incenerimento di Piacenza sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani, precisando che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva, pari a 14 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito, a titolo di ristoro ambientale, da riversare al Comune di Piacenza da parte della società Iren Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori nonché nell’attuazione della stessa, sia pienamente coinvolto il Comune di Piacenza;

7) di dare atto che le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti non specificate nel presente atto siano definite dai soggetti gestori con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente;

8) di disporre che le condizioni del trasporto dei rifiuti provenienti dalla regione Liguria sul territorio della regione Emilia-Romagna siano improntate alla migliore resa ambientale, nel rispetto della legislazione vigente;

9) di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, al Comune e alla Provincia di Piacenza e ad Iren Ambiente SpA;

10) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013;

11) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria

Visti:

– il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

– il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

– la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

Premesso che:

– la Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria, concordano sulla opportunità di conseguire un accordo che permetta di sviluppare iniziative di reciproca collaborazione e di mutuo soccorso nella gestione dei rifiuti per il conseguimento degli obiettivi comunitari;

– in particolare la Regione Liguria, da ultimo con nota del 23/7/2015 (prot. PG/2015/133550), ha richiesto un supporto per affrontare una situazione di emergenza nella gestione di un quantitativo complessivo di circa 10.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova da scaglionare in quote di 200/tonn/giorno per un periodo non superiore a 50 giorni tramite l’invio degli stessi nel territorio della nostra regione;

– in proposito si afferma che la situazione di emergenza sia stata determinata dal fatto che la regione Liguria sia dotata, quali impianti di conferimento, solo di discariche e sia, per contro, sprovvista degli impianti di pretrattamento necessari per potere conferire i rifiuti in tali discariche nel rispetto della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 36/2003;

– nello specifico si afferma che risulta sospesa l’attività di conferimento nella discarica di Scarpino ubicata nel comune di Genova per i necessari interventi di adeguamento e sistemazione finalizzati a consentire, tra l’altro, l’utilizzo di un nuovo lotto di coltivazione. Tali interventi, sarebbero in fase di valutazione da parte della Città Metropolitana di Genova ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie e la loro realizzazione sarebbe prevista, secondo una stima prudenziale, per la fine dell’anno 2015;

Dato atto che il territorio della regione Liguria è stato interessato da un’emergenza alluvionale;

Rilevato che:

– la situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani verificatasi in Liguria potrebbe determinare problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore fra cui l’articolo 13 della Direttiva 2008/98/CE;

– da un primo esame dell’impiantistica presente nella nostra Regione, i rifiuti liguri potrebbero essere conferiti all’inceneritore di Piacenza autorizzato ad effettuare operazioni di smaltimento per un quantitativo di 105.000 tonn/anno (come già chiarito con nota regionale 30.05.2014 n. 35692) e che risulta essere quello più prossimo al luogo di produzione dei rifiuti;

– l’invio all’impianto suindicato è tecnicamente possibile, posto che il quantitativo di 10.000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato trova capienza nell’ambito del quantitativo dei rifiuti già autorizzato a tale impianto ed è in linea con il principio comunitario di prossimità posto che tale impianto è il più vicino al confine con la regione Liguria;

– per quanto concerne l’autorizzazione, con riferimento ai quantitativi sopra indicati, per l’anno in corso, non risultano problemi rispetto alla capienza in relazione ai fabbisogni dei territori mentre, con riferimento alla provenienza dei rifiuti urbani, sussiste un vincolo territoriale di derivazione dall’ambito provinciale;

Dato atto che la Regione ha informato le Province e le amministrazioni comunali, sedi degli impianti di termovalorizzazione, in ordine alla linea che si intende seguire in caso di richieste di soccorso dei territori per la gestione dei rifiuti che in sintesi può essere riassunta nell’offrire solidarietà per motivate e condivisibili esigenze poste per periodi limitati e con l’assenso dei territori interessati;

Dato altresì atto che tutte le parti politiche della Regione sono state informate della richiesta della Regione Liguria e dei presupposti sulla base dei quali la Regione Emilia-Romagna intende addivenire all’eventuale accoglimento di tali richieste di soccorso;

Acquisiti, per le vie brevi, gli assensi della Provincia di Piacenza e del Comune di Piacenza che, nel quadro avviato di condivisione dell’esigenza di collaborazione inter istituzionale, si sono rese disponibili a ricevere il suddetto quantitativo di rifiuti;

Considerato che:

– ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il piano regionale di gestione dei rifiuti;

– ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 1/2003 le modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione degli Enti competenti;

Rilevato che, come, tra l’altro, recentemente affermato dalla Corte di Giustizia europea, le carenze nella capacità di una Regione di smaltire i propri rifiuti, possono comportare responsabilità dello Stato per violazione della normativa comunitaria di settore (causa C-653/13);

Ritenuto, quindi, per solidarietà fra i territori e al fine di superare l’emergenza rappresentata, di acconsentire all’ingresso dei rifiuti liguri sul territorio regionale e di regolarne lo smaltimento addivenendo alla stipula di un accordo interregionale ai sensi dell’articolo 182, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 e di limitare la durata dell’accordo al tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza e comunque per un tempo non superiore a 50 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto tra i soggetti gestori;

Ritenuto inoltre, nel rispetto della citata normativa comunitaria, che:

- i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova stimati complessivamente in circa 10.000 tonnellate debbano essere conferiti all’inceneritore di Piacenza gestito da Iren Ambiente S.p.A. tramite la sua controllata Tecnoborgo S.p.A., per un quantitativo di 200 tonnellate al giorno per il tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza e comunque non superiore a 50 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto tra i soggetti gestori;

- tali quantitativi, soddisfatta l’esigenza di trattamento dei rifiuti urbani dei territori che afferiscono all’inceneritore di Piacenza, debbano avere priorità rispetto al conferimento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto previsto dall’autorizzazione;

- le statuizioni di cui ai punti che precedono assumano anche gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 20/2000, l’obbligo di adeguamento della vigente autorizzazione all’impianto ivi indicato con specifico riferimento alla rimozione del limite territoriale di provenienza provinciale dei rifiuti urbani limitatamente ai quantitativi di rifiuti e per le eccezionali esigenze di solidarietà oggetto del presente accordo;

Ritenuto che i costi di conferimento e le modalità di pagamento debbano essere pattuiti direttamente tra i gestori degli impianti liguri conferenti e dell’impianto piacentino di destinazione sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani e che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva pari a 14 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare al Comune di Piacenza da parte della società Iren Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori nonché nell’attuazione della stessa, sia pienamente coinvolto il Comune di Piacenza;

La Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria

Concordano

Articolo 1

  1. La Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria, riconoscono il comune interesse ad attivare forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti prodotti nei rispettivi territori al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente nel rispetto della normativa comunitaria.
  2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria definiscono con il presente accordo le modalità per fronteggiare la situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti che ha interessato il territorio della Regione Liguria.

Articolo 2

  1. La Regione Emilia-Romagna, per contribuire al superamento della situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti della Regione Liguria, acconsente all’ingresso nel proprio territorio ad un quantitativo di circa 10.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova.
  2. La Regione Liguria si impegna ad attivare e a portare a termine nel proprio territorio gli adeguamenti impiantistici volti al superamento della situazione emergenziale.

Articolo 3

I rifiuti di cui all’articolo 2, in attuazione anche del principio di prossimità, potranno essere conferiti all’impianto di incenerimento di Piacenza gestito da Iren Ambiente S.p.A., per un quantitativo di 10.000 da scaglionare in quote di 200 tonn/giorno.

Il conferimento di cui al comma 1 potrà essere effettuato fino al tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza e comunque per un tempo non superiore a 50 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto tra i soggetti gestori;

Articolo 4

  1. I costi di conferimento e le modalità di pagamento verranno pattuiti direttamente tra i gestori degli impianti liguri conferenti e il gestore dell’impianto di incenerimento di Piacenza sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani, precisando che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva pari a 14 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare al Comune di Piacenza da parte della società Iren Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori nonché nell’attuazione della stessa, sia pienamente coinvolto il Comune di Piacenza.
  2. Le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti non specificate nel presente atto sono definite dai soggetti gestori con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente.
  3. I soggetti gestori provvederanno, ciascuno per quanto di competenza, ad inviare tempestivamente alle Province interessate, nonché alle rispettive Arpa e per conoscenza alle Regioni, copia degli accordi stipulati, ai fini della conseguente attività di verifica e controllo.
  4. I soggetti gestori mensilmente produrranno alle Regioni, alla Provincia di Piacenza ed alla Città Metropolitana di Genova un report indicante i conferimenti di rifiuti effettuati nell’impianto dell’Emilia-Romagna con dettaglio dei quantitativi.  

Articolo 5

1. le condizioni del trasporto dei rifiuti provenienti dalla Regione Liguria sul territorio della Regione Emilia-Romagna sono improntate alla migliore resa ambientale, nel rispetto della legislazione vigente.

per la Regione Liguria

L’Assessore alle Infrastrutture,

Ambiente e Difesa del suolo

Giacomo Raul Giampedrone

p

er la Regione Emilia-Romagna

L’Assessore Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Politiche ambientali e Montagna

Paola Gazzolo

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