n.65 del 06.03.2021 (Parte Seconda)
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei comuni ricadenti nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
IL PRESIDENTE
Visti:
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
Visto il documento recante “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. n. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;
Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
Consideratol’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
Vista la nota della direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Prot. n. 0160969 del 24 febbraio 2021;
Vista la nota dell’Azienda USL Romagna (allegato 1), allegata alla presente ordinanza e qui richiamata quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto delle conclusioni della nota dell’Azienda USL Romagna sopra richiamata: “Alla luce di quanto sopra esposto, considerando che tutti i distretti della Romagna hanno ampiamente superato i 500 casi per 100.000 abitanti e che il trend di crescita pare ancora in deciso aumento, sebbene il sistema ospedaliero non sia ancora in fase critica, proprio allo scopo di non comprometterne la capacità di garantire idonei livelli assistenziali e mantenere efficace l’attività di contact tracing (presupposto fondamentale per il contenimento della diffusione del virus), si ritiene opportuno adottare in via cautelativa con tempestività ulteriori misure di restrizione tali da comportare il passaggio in zona rossa per tutto il territorio della Romagna.”;
Preso atto, in particolare, che dalle evidenze illustrate nella nota sopra richiamata emerge non soltanto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura prevista dall’art. 21 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021, ma che l’andamento dei contagi nell’ultima settimana segnala un’ulteriore peggioramento del quadro generale anche rispetto all’ultimo report, che già aveva evidenziato la necessità della sospensione delle attività delle istituzioni scolastiche a decorrere dallo scorso 3 marzo;
Considerato che in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati, si è ritenuto necessario sentire i Sindaci dei Comuni interessati dalla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, opportuno definire ulteriori misure specifiche di restrizione fino al 21 marzo 2021, periodo durante il quale si procederà al costante monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica;
Comunicata l’adozione, del presente provvedimento, per le vie brevi, ai Prefetti di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini e al Ministro della Salute e sentiti i componenti dell’Unità di Crisi regionale di cui al proprio Decreto n. 25 del 28 febbraio 2020, e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto: “Approvazione dei criteri per l'applicazione di misure regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus SARSCoV-2”;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
Dato atto dei pareri allegati;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti:
1) per i comuni delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini:
a) l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dal Capo V “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
b) alla luce delle nuove evidenze sulla maggiore trasmissibilità delle nuove varianti SARSCoV-2:
- che siano applicate tutte le misure volte ad implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi indicate nella citata Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, tra cui l’impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare;
- che non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire l’isolamento fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo;
2) che le disposizioni della presente ordinanza, si applichino dalla data dell’8 marzo 2021 e siano efficaci fino al 21 marzo 2021;
3) che le violazioni alla presente ordinanza siano applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020 e accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;
4) di trasmettere la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
5) di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Presidente
Stefano Bonaccini