n.66 del 06.03.2019 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 7281 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le schede da parte della Protezione civile regionale. A firma dei Consiglieri: Lori, Rontini, Campedelli, Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che

In caso di danni da maltempo, la normativa prevede una distinzione tra lo stato di calamità naturale e lo stato di emergenza, il primo ha a che fare essenzialmente con il settore agricolo e attiene soprattutto alla problematica dei rimborsi e del sostegno economico, il secondo prevede interventi molto più complessi e immediati e riguarda il piano della protezione civile.

Lo stato di calamità riguarda specificatamente il settore agricolo e i danni ad esso causato e regola l’accesso a fondi, rimborsi e agevolazioni fiscali, attivando il fondo di solidarietà nazionale (FSN) – disciplinato dal Decreto legislativo 102/2004 nel testo modificato dal Decreto legislativo 82/2008 e per ultimo dal Decreto legislativo 32/2018 - con strumenti quali contributi in conto capitale, contributi per l’abbattimento degli interessi su prestiti di conduzione quinquennali, proroga scadenza delle rate riferite ad operazioni di credito agrario effettuate dalle imprese agricole, esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico delle imprese agricole danneggiate.

La dichiarazione dello stato di calamità dipende dall'approvazione del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che esamina le richieste delle Regioni che lo richiedono. La Regione chiede al Ministero il riconoscimento dell’eccezionalità della calamità naturale o dell’avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale. Dopo l'approvazione del Ministero, la Regione raccoglie le domande di aiuto da parte delle imprese agricole, provvede alla loro istruttoria, alla concessione ed alla erogazione dei eroga i contributi a chi ne fa richiesta.

Il Fondo di solidarietà nazionale prevede aiuti contributivi e/o creditizi per la ripresa dell’attività produttiva delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o calamità naturali.

La normativa stabilisce in maniera perentoria che l’indennizzo previsto dall’FSN non possa essere corrisposto per i danni conseguenti ad eventi assicurabili. Contro gli eventi meteorologici è possibile assicurarsi, ma i costi per assicurarsi sono elevati. Se le colture/strutture agricole colpite rientrano nel piano assicurativo nazionale (dall’annualità 2019: Piano di gestione del rischio) che viene approvato ogni anno un agricoltore non assicurato ha – eventualmente – diritto esclusivamente a sgravi fiscali e può accedere a benefici in favore dei lavoratori agricoli. Si tratta, in ogni caso, di agevolazioni esigue rispetto ai danni effettivamente subiti.

Lo stato di emergenza è più complesso ed è legato al tipo e alla gravità dell’evento. Agli interventi per affrontare l’emergenza si provvede con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile. L’emanazione richiede l’acquisizione preventiva delle regioni territorialmente interessate.

Preso atto che

nella precedente legislatura nazionale è stata approvata una norma che prevede il riconoscimento di questa tipologia di danni anche alle imprese agricole. Per gli eventi succitati sono stati previsti infatti, i contributi a favore delle attività economiche e produttive (ai sensi dell’art. 1, commi dal 422 a 428 della Legge n. 208 del 28/12/2015, in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016) e con nota del Dipartimento di Protezione Civile CG 38043 del 7/06/2017 si è reso noto che la legge 21 giugno 2017 n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, prevede all’art 46 bis le integrazioni all’articolo 1 della Legge n.208/2015, come di seguito riportati:

- 428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda 'C' allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati;

- 428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei Ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze";

Con recente nota CG/0055047 del 28 settembre 2018 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta alla ulteriore richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 583785 del 18 settembre 2018, ha segnalato che, per carenza di finanziamenti, rimane sospesa par l’anno 2018 l’istruttoria relativa al riconoscimento dei contributi per i danni occorsi alle imprese agricole;

Considerato che

relativamente agli eventi calamitosi che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel periodo 2013-2015 la stessa Regione aveva censito i danni anche per le imprese agricole ed ha trasmesso le ricognizioni dei fabbisogni post evento, richiedendo lo stato di attuazione dei provvedimenti relativi alla concessione di contributi per i danni segnalati dalle imprese agricole.

Impegna la Giunta regionale

a sollecitare il Governo perché attivi quanto prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le schede da parte della Protezione civile regionale.

Approvata a maggioranza dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 6 febbraio 2019.

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