n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 3112 - Risoluzione proposta dalla consigliera Barbati per impegnare la Giunta ad attuare la disciplina legislativa relativa alla regolamentazione delle modalità di pubblicazione della classificazione energetica degli edifici negli annunci immobiliari di vendita, prevedendo anche i conseguenti controlli e monitoraggi
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
come rilevato nel Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE) 2011 - curato dall’Unità Tecnica Efficienza Energetica dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) - il consumo nazionale di energia è stato interessato da un sensibile e progressivo aumento negli anni compresi tra il 2009 e il 2010, con rilevanti conseguenze sotto il profilo dell’impatto ambientale;
in particolare, e per quanto più specificamente rileva in tal sede, i dati riportati nel RAEE mostrano con evidenza l’aumento dei consumi energetici degli edifici, con una quota salita di circa il 5% negli anni compresi tra il 2004 e il 2010;
come evidenziato dalla Guida alla certificazione energetica degli edifici, documento elaborato a cura del Servizio Politiche Energetiche della Regione, “Gli edifici, nella loro costruzione e utilizzo, rappresentano oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità Europea (…)”; nel medesimo report si precisa, altresì, che “l’impiego di energia nel settore edilizio è responsabile di circa il 30/40% delle emissioni di CO2 e gas climalteranti in ambiente, a causa di diversi fattori: lo scarso isolamento degli edifici, che comporta un maggiore consumo di energia per il riscaldamento; la scarsa tenuta di serramenti e infissi; la presenza di impianti di riscaldamento poco efficienti; l’uso preponderante di combustibili fossili; lo scarso utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per le piccole utenze.”;
la Direttiva UE 31/2010 prevede un sistema di rigoroso controllo delle certificazioni energetiche oltre alla sostanziale modifica della Direttiva 2002/91/CE che è alla base del D.Lgs. 192/2005 e della delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008 e che il Tavolo Tecnico Nazionale insediato per recepimento della nuova Direttiva non ha ancora concluso i suoi lavori nonostante che la scadenza per il recepimento formale fosse fissato al 30 giugno 2012;
la Direttiva prevede che gli edifici pubblici di nuova costruzione siano a “consumo quasi zero” al 2018 e che gli edifici privati di nuova costruzione lo siano al 2020 e che pertanto, visti i tempi di progettazione e costruzione, si pone il problema, particolarmente per le zone terremotate, di adeguare al più presto le norme regionali alla Direttiva 31/2010, così come fu fatto per la delibera dell’Assemblea legislativa 156/2008 e come sta facendo la Regione Liguria che ha già modificato la legge quadro al fine di modificare il proprio Regolamento per l’efficienza energetica e renderlo conforme alla nuova Direttiva europea.
Rilevato che
la Regione ha adottato e disciplinato, anche in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia, diverse strategie e misure preordinate al risparmio e all’efficienza energetica negli edifici, tra cui si segnalano le tariffe incentivanti per i pannelli fotovoltaici, le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la certificazione energetica degli edifici;
la sensibilità per le problematiche in esame è riscontrabile, oltre che a livello regionale, anche a livello locale, considerando che - secondo i dati riportati nel RAEE - l’Emilia-Romagna è la seconda Regione in Italia (dopo la Lombardia) per numero di comuni (40) che hanno adottato regolamenti edilizi le cui prescrizioni sono finalizzate all’efficiente risparmio energetico;
con delibera dell’Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, la Regione ha recepito la direttiva 16 dicembre 2002, n. 2002/91/CE (“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia”), disciplinando - tra l’altro - i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati nonché le modalità e le procedure per il rilascio della certificazione energetica degli edifici da parte di operatori accreditati (i cui nominativi sono inseriti nell’elenco certificatori predisposto ed aggiornato dalla Regione);
segnatamente, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento informativo che riporta la prestazione energetica dell’edificio e i consumi necessari per la sua climatizzazione: in altri e più semplici termini, esso costituisce un documento rivolto direttamente all’utente finale, per consentirgli di valutare oggettivamente l’indice di prestazione energetica di un edificio e la relativaclasse (dalla “A” alla “G”);
l’ACE risulta obbligatorio - a normativa vigente - nel caso di realizzazione di nuove costruzioni (deve essere richiesto a cura del costruttore e consegnato al proprietario), di compravendita (deve essere richiesto a cura del venditore e consegnato all’acquirente), di locazione (deve essere richiesto a cura del locatore e consegnato al locatario) nonché “per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (…) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti” (art. 6, comma 1 ter, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”);
a presidio della veridicità dell’attestazione energetica e quindi della funzione ad essa propria, l’art. 15, comma 2, D.Lgs. 192/05 prevede una sanzione amministrativa (pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale) per il professionista che rilasci un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri (fatta salva, inoltre, l’eventuale configurabilità di una fattispecie penale).
Considerato che
l’art. 6, comma 2 quater, D.Lgs. 192/05 - introdotto ad opera del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” - prevede che “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”;
tale disciplina è stata recepita con delibera di Giunta 26 settembre 2011, n. 1366: tuttavia è da segnalare che il recepimento da parte della Regione è avvenuto in modo letterale e - per vero - asettico, nel senso che la Regione non ha disciplinato in modo puntuale le modalità di pubblicazione della classificazione energetica negli annunci immobiliari di vendita e di svolgimento dei relativi controlli.
Evidenziato che
la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” è di competenza legislativa concorrente Stato-Regione ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.: infatti - in attuazione del citato disposto costituzionale - l’art. 9 del D.Lgs. 192/05, rubricato “Funzioni delle regioni e degli enti locali”, dispone che le regioni, d’intesa con gli enti locali interessati, provvedano ad attuare la disciplina nazionale anche sviluppando l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con gli obiettivi di efficienza e qualità individuati sia a livello nazionale che comunitario;
il Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale (2011-2013) prevede, tra l’altro, la consolidazione del “sistema di certificazione energetica degli edifici, prevedendo anche la messa a regime dei relativi controlli, con l’obiettivo di dare al mercato immobiliare uno strumento oggettivo di valutazione e promozione della qualità degli immobili”;
il citato Piano Triennale di Attuazione del P.E.R. prevede tra gli indirizzi programmatici per il triennio 2011-2013 anche la realizzazione di azioni e strategie finalizzate ad “aumentare la consapevolezza degli utenti circa la rilevanza delle caratteristiche energetiche degli edifici nel loro ciclo di vita, al fine di orientare le dinamiche del mercato immobiliare verso edifici a basso consumo energetico”.
Impegna la Giunta
- nel rispetto dei principi e dei vincoli costituzionali individuati dalla normativa nazionale di principio di cui al D.Lgs. 192/05 s.m.i., ad attuare in parte qua la disciplina legislativa di cui al citato decreto regolamentando in modo specifico e puntuale le modalità di pubblicazione della classificazione energetica degli edifici negli annunci immobiliari di vendita e di locazione, anche mediante la previsione di criteri di pubblicazione che consentano all’utente un’immediata percezione delle informazioni energetiche;
- a disciplinare un sistema di controlli a regime e di misure che consenta di monitorare e garantire l’effettivo rispetto delle adottande prescrizioni in sede di predisposizione degli annunci commerciali di vendita da parte degli operatori del settore;
- al fine di garantire l’attuazione della normativa nazionale e regionale in materia ed in particolare l’effettiva applicazione delle sanzioni amministrative di cui al citato D.Lgs. 192/05, ad implementare e sistematizzare i dispositivi di controllo - la cui gestione da demandare alla NuovaQuasco S.c.r.l. ai sensi della delibera di Giunta n. 429/12 - sull’attività posta in essere dai soggetti certificatori ed in particolare sugli Attestati di Certificazione Energetica da questi rilasciati;
- a informare la Commissione consiliare competente degli esiti dei controlli sperimentali a campione fino a ora realizzati, al fine di conoscere le relative valutazioni tecniche per le conseguenti proposte necessarie ad adeguare il sistema di certificazione alla Direttiva 31/2010;
- a informare la Commissione sullo stato dei lavori della Commissione Tecnica Nazionale e a presentare alla Commissione competente le proprie valutazioni in merito alla possibilità di avviare un percorso regionale di recepimento della Direttiva 31/2010, anche al fine di elaborare sintetiche direttive regionali per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati nelle zone terremotate in coerenza con la Direttiva stessa e con l’utilizzo delle incentivazioni previste dalla L.R. 20/2000.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 2 ottobre 2012