n. 176 del 22.12.2010 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) per impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la Ditta Pizzasegola Dioscoride s.r.l. di Rivergaro (PC) presentato dalla Ditta Pizzasegola Dioscoride s.r.l. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la Ditta Pizzasegola Dioscoride Srl di Rivergaro (PC)” da parte della Ditta “Pizzasegola Dioscoride Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
b) fermo restando le previsioni contenute nelle singole campagne il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre al trattamento presso il centro di messa in riserva della Ditta Pizzasegola Dioscoride S.r.l., che in nessun caso dovrà contenere materiali contenenti amianto, dovrà essere di 10.900 ton/anno, verificabili sul registro di carico e scarico dell’impianto mobile che dovrà essere tenuto presso il cantiere, e potrà riguardare i rifiuti di cui alla Tipologia 7.1 dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (e in particolare i codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904) e di cui alla Tipologia 7.2 dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (e in particolare i codici CER 010408, 010413) per un quantitativo massimo rispettivamente pari a 10.300 ton/anno e 600 ton/anno;
c) i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non devono configurarsi come rifiuti pericolosi;
d) la durata della campagna di attività potrà avere una durata massima di 34 gg. all’anno;
e) l’impianto dovrà operare esclusivamente all’interno del proprio cantiere localizzato in località Ponte Nuovo nel Comune di Gossolengo (PC);
f) dovranno essere individuate idonee aree di stoccaggio, immediatamente identificabili, dove posizionare i rifiuti ancora da trattare, i materiali già sottoposti a trattamento ed i rifiuti residuali da tale attività per i quali dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento o a recupero; tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità al “deposito temporaneo” previsto dall’art. 183, comma 1 – lettera m) – del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
g) dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;
h) durante le operazioni di trattamento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di abbattimento delle polveri provvedendo nel contempo all’umidificazione dei materiali anche durante le fasi di movimentazione dei medesimi;
i) dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Gossolengo come previsto dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche; in caso si verifichi la necessità di superare tali limiti dovranno essere previste idonee opere di mitigazione presso i ricettori sensibili oppure trattandosi di attività temporanea dovrà essere richiesta apposita deroga al Comune, così come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;
j) in relazione a quanto disposto dalla citata Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 45/02, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di lavorazioni disturbanti con l’impiego di macchinari rumorosi (escavazioni, frantumazioni, ecc.), si ricorda che l’attività dovrà essere svolta dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
k) il riutilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento è subordinato all’esito positivo del test di cessione di cui all’Allegato 3 del citato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
l) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
m) durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
n) è fatta salva la possibilità di effettuare più campagne di attività mediante impianto mobile Continental Nord Mod. FV980X780 da parte della Ditta Pizzasegola Dioscoride Srl presso il cantiere di proprietà della stessa Ditta, fermo restando che tale possibilità è inderogabilmente subordinata al rispetto delle suddette prescrizioni e all’invarianza delle disposizioni programmatiche, pianificatorie ed urbanistiche insistenti sull’area in oggetto, nonché alle condizioni progettuali considerate nell’ambito della presente procedura;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Pizzasegola Dioscoride Srl, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Gossolengo, all’ARPA sezione provinciale di Piacenza e all’AUSL di Piacenza;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.