n.36 del 19.02.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Campo Grande Azienda Agricola Agrituristica di Tagliaferri Annarita. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpaneto P.no (PC) – Frazione Cimafava – Località La Valera di Sotto, ad uso irrigazione coltivazione di frutta e ortaggi, igienico sanitario e consumo umano - Proc. PC18A0055 – SINADOC 21353/202018 (Determina n. 276 del 20/1/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire alla ditta Campo Grande Azienda Agricola Agrituristica di Tagliaferri Annarita, con sede in Carpaneto P.no (PC), Frazione Cimafava, Via Valera n. 13 - C.F. e P.I.V.A. 01651680330, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 18A0055, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione coltivazione di frutta e ortaggi, igienico sanitario e consumo umano;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,20;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 15.928; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)