n.77 del 08.04.2015 periodico (Parte Seconda)

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 16829 del 2014, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014-2017- risarcimento danni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16829 del 2014, proposto da:

Luca Gobbi, Gobbi Andrea, Caldognetto Manuela, Lupini Simone, Cassar Scalia Ambra, Ravaldi Elisa, Corbelli Giorgia, Cavatorta Chiara, Cazzato Elisabetta, Fiumana Silvia, rappresentati e difesi dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, Giuseppe Pinelli, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Regione Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Rosaria Russo Valentini in Roma, Piazza Grazioli, 5; Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014-2017- risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia-Romagna e di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le doglianze prospettate avverso il D.M. del Ministero della Salute del 7.3.2006 nella parte in cui non è prevista un’unica graduatoria nazionale non appaiono suscettibili di favorevole esame atteso che il concorso de quo attiene alla materia della formazione professionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione;

Considerato che la censura relativa all’omessa valutazione del quesito ritenuto errato dalla Commissione di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.M. citato non appare prima facie priva del prescritto fumus boni juris sicché si ravvisa la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei soggetti ammessi al corso in questione con indicazione nominativa degli stessi, nonché, indistintamente nei confronti di coloro collocatisi nella suddetta graduatoria prima del ricorrente che ha ottenuto il punteggio più basso, ordina ai ricorrenti di procedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità in motivazione specificate entro 30 gg. dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza e di depositare il ricorso con la prova delle eseguite notificazioni, presso la segreteria del Tribunale entro i successivi 30 gg., decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per integrare il contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater) rigetta in parte la proposta istanza cautelare per quanto riguarda l’impugnativa del D.M. Salute del 7/3/2006 e dispone l’integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 19/5/2015 per l’ulteriore esame della proposta istanza cautelare anche per quanto concerne le spese della suddetta fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'Estensore Il Presidente

Depositata in Segreteria il 19/2/2015

Il Segretario

(art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

( http://www.salute.gov.it/

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