n.61 del 06.03.2023 (Parte Seconda)

L.R. n. 12/2020, art. 16, D.G.R. 772/2021, determinazioni dirigenziali n. 5194/2022 e 12208/2022. Ammissione delle domande e concessione aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero nel 2022 ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii.. Primo Provvedimento

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la L.R. del 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 (legge di stabilità regionale)” ed in particolare l’art. 16 “Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero”, con il quale, al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio, la Regione è autorizzata, per le campagne 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

Considerato che il citato art. 16, della predetta L.R. n. 12/2020 prevede altresì:

- che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

- che con la medesima suddetta deliberazione siano altresì stabiliti la tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento;

- che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provveda l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21;

Visto il Reg. (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, che prevede:

- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una “impresa unica” nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all’art. 3 comma 3 bis del regolamento stesso;

- che gli aiuti “de minimis” siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa;

- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono tra l’altro che, se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari, cessa di applicarsi quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all’impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari;

Visti:

- il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

- il Decreto Ministeriale n.5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che disciplina la definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ed in particolare:

  • l’art. 2, che stabilisce che l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e che l’importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE)n. 316/2019;
  • l’art. 4, che stabilisce che ciascuna Regione, Provincia autonoma e altro ente presente sul territorio regionale o provinciale può concedere aiuti de minimis nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2 ed entro i limiti stabiliti nell’Allegato al decreto;

Viste le “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 24 maggio 2021, n. 772 con la quale è stato disposto:

- di attivare per l’anno 2021 e 2022 l’intervento contributivo previsto dall’art. 16, della L.R. n. 12/2020 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

- di affidare per gli anni 2021 e 2022, in applicazione di quanto previsto dal comma 4, dell’art. 16, della L.R. n. 12/2020, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi;

- di destinare all’intervento contributivo di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.500.000,00 per ciascun anno;

- di approvare lo schema di convenzione biennale (a valere per gli anni 2021 e 2022), attraverso la quale disciplinare i rapporti fra Regione e AGREA, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione;

- di approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per gli anni 2021 e 2022, nella formulazione riportata negli Allegati B e C, parte integrante e sostanziale della deliberazione;

- di demandare al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, ora Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, la fissazione dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2022, nonché eventuali aggiornamenti dell’elenco delle varietà di barbabietola da zucchero di cui all’allegato C;

- di stabilire che il responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, ora Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, provveda con propri atti:

- a comunicare l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute (nell’annualità 2022) al Servizio Affari generali giuridici e finanziari ora Settore Affari generali giuridici e finanziari, che provvede all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di AGREA a carico del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2022 nonché alla liquidazione delle relative risorse secondo le modalità previste all’art. 2 dello schema di convenzione biennale di cui sopra;

- entro il 28 febbraio 2023, a completare l’adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari sulla base dell’elenco delle domande ammissibili;

Preso atto che la suddetta convenzione è stata sottoscritta, per la Regione, dal Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e per AGREA dal proprio Direttore, (Rep. RPI 13/07/2021.0000472.U);

Preso atto che in applicazione di quanto previsto al punto 8 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n.72/2021, con propria determinazione dirigenziale n.5194/2022:

- è stato stabilito che le domande di aiuto de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero nell’anno 2022 potessero essere presentate a decorrere dal 11 aprile 2022 e fino alle ore 13.00 del 29 luglio 2022, termine prorogato con successiva determinazione n. 12208/2022;

- è stato approvato l’elenco aggiornato delle varietà di sementi di barbabietola da zucchero, nella formulazione di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della determinazione stessa, che ha sostituito l’allegato C della deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2021;

Atteso che il Programma Operativo prevede tra l’altro che:

- le verifiche ed i controlli al fine della concessione degli aiuti, elencati al punto 7. del Programma medesimo, debbano essere effettuati da questo Settore;

- per le domande presentate nell’annualità 2022, si provveda entro il 28 febbraio 2023 all’ammissione delle domande di aiuto e alla relativa concessione o alla loro esclusione in relazione agli esiti dell’istruttoria;

Preso atto che la società incaricata con determinazione dirigenziale n. 10339 del 1/6/2021 della gestione dell’applicativo informatico ha inviato a questo Settore (nota prot. n. 08/08/2022.0730537.E) l’elenco delle 1432 domande dell’aiuto de minimis, estratto dal Sistema operativo pratiche (SOP), dal quale risultano la ragione sociale dei richiedenti, la data e l’ora di protocollazione delle domande e successivamente (nota prot. n. 19/10/2022.1079909.E) ha fornito a completamento del suddetto elenco anche la superficie ammissibile, indicata nella colonna “SUP_DET” (minor valore fra richiesto, accertato gis, superficie ammessa dal quantitativo di seme);

Dato atto che il Responsabile del Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi, sulla base dell’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute, inviatogli da questo Settore con nota prot. n. 26/10/2022.1110753.I, ha provveduto, con determinazione del 10/11/2022, n. 21964, a:

- impegnare a favore dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, destinata alla concessione di aiuti “de minimis” di cui trattasi;

- imputare la predetta spesa di Euro 1.500.000,00 registrata al n. 10455 di impegno sul capitolo U18309 “Trasferimento all'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti “de minimis” concessi dalla regione alle imprese agricole per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 3 L.R. 31 luglio 2020, n.5)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

- liquidare in favore dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna la predetta somma in unica soluzione precisando che AGREA dovrà rendicontare alla Regione l'utilizzazione delle somme assegnate per l’attuazione dell’intervento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti con l’indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dei codici SIAN CAR e SIAN COR, dell’aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento;

Visti i verbali istruttori dei funzionari incaricati del 18 agosto prot. n. 22/08/2022.0755830.I. (estrazione del campione), del 25 ottobre prot. n. 25/10/2022.1108420.I (prima fase istruttoria e definizione importo unitario per ettaro) e del 24/02/2023 prot. n. 27/02/2023.0184077.I (verbale prima concessione) dai quali emerge che:

- è stato estratto il campione delle domande da sottoporre ai controlli previsti al punto 7, dell’allegato B della citata Delibera di Giunta n. 772/2021, corrispondente a 72 domande, pari al 5% di quelle pervenute;

- per i 72 richiedenti rientranti nel campione oggetto dei controlli previsti al punto 7 del suddetto Programma operativo:

  • sono state effettuate le verifiche riguardanti il rispetto degli impegni agro-ambientali assunti attraverso il documento fiscale attestante l’acquisizione del seme delle varietà individuate e del quantitativo di seme utilizzato, così come previsto al punto 4 del Programma operativo e l’assenza di procedure fallimentari in corso;
  • tutti i controlli effettuati hanno dato esito favorevole per tutti i richiedenti, fatta eccezione per la domanda n. 4543276 per la quale è stata effettuata, in base al seme acquistato, una riduzione della superficie ammissibile da ettari 21,8347 richiesti ad ettari 20,83333;

- sono state effettuate su ciascuna domanda, tramite il sistema informatico, le verifiche previste al punto 7, primo paragrafo, dell’allegato B della deliberazione n. 772/2021 a seguito delle quali è risultato che la superficie coltivata a barbabietola da zucchero complessivamente ammessa ad aiuto ammonta ad ettari 14.762,5736;

- è stato calcolato l’importo potenziale minimo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero che, in base al rapporto tra la somma destinata all’intervento di € 1.500.000,00 ed il suddetto numero complessivo di ettari, è risultato pari ad Euro 101,60(arrotondato per difetto) per ettaro;

- è stato definito l’importo di aiuto de minimis richiesto da ciascun beneficiario moltiplicando l’importo potenziale minimo di aiuto per ettaro per gli ettari ammessi per ciascun beneficiario;

- è stato formato un primo elenco di n. 1357 richiedenti per i quali risultano terminati i previsti controlli, che è stato inviato con nota prot. n. 30/01/2023.0078904.I al Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione per il caricamento sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e la verifica della capienza necessaria, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii;

- il Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione, con nota prot. n. 13/02/2023.0135269.I e successiva lettera di correzione n.23/02/2023.0174302.I ha restituito l’elenco con i seguenti esiti:

- n. 1348 beneficiari hanno diritto all’intero importo risultante dalla superficie ammessa, importo caricato sul Registro;

- n. 7 richiedenti (domande n. 4550996, n. 4558320, n. 4549843, n. 4549849, n. 4544895, n. 4548374 e n. 4536689) dispongono di una capienza non sufficiente per la concessione dell’intero importo risultante dalla superficie ammessa, l’aiuto dovrà pertanto essere ridotto fino a concorrenza con la suddetta capienza;

- n. 2 richiedenti (domande n. 4551166 e n. 4557996) hanno già raggiunto la capienza massima prevista ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. e non hanno pertanto diritto all’aiuto;

Visti:

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii;

- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito con modificazioni con Legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Preso atto che l’elenco delle domande ammesse, in numero di 1355, è riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che contiene per ciascun beneficiario, oltre al CUAA, l’importo dell’aiuto de minimis spettante, il codice identificativo della visura aiuti (VERCOR), i codici identificativi dell’aiuto (SIAN CAR) e della concessione (SIAN COR), rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti;

Ritenuto pertanto, in relazione all’istruttoria compiuta, di procedere con il presente atto, in applicazione del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. e della deliberazione di Giunta regionale n. 772/2021:

- a stabilire l’importo potenziale minimo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero, che in base al rapporto tra la somma stanziata per l’intervento di € 1.500.000,00 ed il numero totale degli ettari ammissibili risultanti dalle domande (ha 14.762,5736) risulta pari ad Euro 101,60 (importo arrotondato per difetto);

- ad ammettere parzialmente ad aiuto le 7 domande per le quali dal Registro Nazionale Aiuti non risulta capienza sufficiente per concedere l’aiuto risultante in base alla superficie ammessa, come specificato nel verbale istruttorio prot. n. 27.02.2023.0184077.I;

- ad ammettere a contributo una prima tranche di domande, in numero di 1355, e di concedere ai richiedenti l’aiuto de minimis per la coltivazione della barbabietola da zucchero nel 2022, così come riportato nell’elenco allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che include anche le 7 domande parzialmente ammissibili;

- a non ammettere le domande indicate nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate nel verbale istruttorio prot. n. 27.02.2023.0184077.I;

Ritenuto altresì di provvedere con successivo provvedimento:

- ad ammettere o ad escludere le 75 domande sulle quali sono attualmente in corso i previsti controlli e a concedere l’aiuto, qualora spettante, ai beneficiari, previa consultazione del Registro Nazionale Aiuti;

- a definire l’importo dell’aiuto de minimis effettivo per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 – 2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

Visti gli art.li 6 e 7 del codice di comportamento;

Viste infine:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 concernente, in particolare, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione sino al 31 marzo 2025;

- la determinazione dirigenziale n.2642 del 9/2/2023 di individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito di questo Settore, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

1) di prendere atto dell’elenco delle domande di aiuto “de minimis” per la coltivazione della barbabietola da zucchero anno 2022 (n. 1432 domande), presentate in esito all’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 5194/2022, in applicazione della delibera di Giunta regionale n. 772/2021, assunto agli atti con note prot. n. 08/08/2022.0730537.E e n. 19/10/2022.1079909.E;

2) di approvare l’istruttoria compiuta dai funzionari incaricati, come risulta dai verbali citati in premessa;

3) di stabilire che l’importo potenziale minimo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero nel 2022, determinato in base al rapporto tra la somma destinata all’intervento di € 1.500.000,00 ed il numero totale degli ettari ammissibili risultanti dalle domande (ha 14.762,5736), è pari ad Euro 101,60 per ettaro (importo arrotondato per difetto);

4) di ammettere a contributo una prima tranche di domande, in numero di 1355, e di concedere ai richiedenti l’aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero nel 2022, in applicazione del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. e della deliberazione di Giunta regionale n. 772/2021, per un importo complessivo di Euro 1.402.731,03, così come riportato nell’elenco di cui all’allegato 1 (che include anche le 7 domande parzialmente ammissibili), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è peraltro indicato per ciascun beneficiario l’importo dell’aiuto de minimis spettante;

5) di non ammettere le domande indicate nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate nel verbale istruttorio prot. n. 27.02.2023.0184077.I;

6) di stabilire che si procederà con successivi provvedimenti:

- all’ammissione o all’esclusione delle 75 domande sulle quali sono attualmente in corso i previsti controlli ed alla relativa concessione dell’aiuto ai beneficiari, qualora spettante, previa consultazione del Registro Nazionale Aiuti;

- a definire l’importo dell’aiuto de minimis effettivo per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero;

7) di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;

8) di trasmettere copia della presente determinazione all’Organismo pagatore AGREA;

9) di inviare ai beneficiari che hanno presentato le domande n. 4550996, n. 4558320, n. 4549843, n. 4549849, n. 4544895, n. 4548374 e n. 4536689 apposita comunicazione riportante le motivazioni dell’accoglimento parziale della domanda stessa e ai richiedenti indicati nell’allegato 2 del presente atto comunicazione riportante le motivazioni del rigetto;

10) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Responsabile del Settore

Renzo Armuzzi

application/pdf Allegato 1 - 1.2 MB
application/pdf Allegato 2 - 96.1 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina