n.349 del 23.11.2022 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento istituzionale con variazione alla struttura sanitaria denominata Associazione Pubblica Assistenza "Croce Bianca ODV" con sede legale in Busseto (PR), Via Leoncavallo n. 12

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la L.R. n. 22 del 6 novembre 2019, “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima delle data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate, inoltre, le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 44/2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi”;

- n. 865/2014 e n. 973/2019 relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;

- n. 466/2021 che ha aggiornato e approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n.1315/2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. R. 22/2019, il Coordinatore per l’autorizzazione e l’accreditamento;

- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L. R. n. 22/2019;

Vista la propria determinazione n. 8397 del 04/06.2018, con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria denominata Assistenza Pubblica Croce Bianca Busseto, con sede legale in Via Leoncavallo, n. 12 Busseto (PR, per le Unità Operative Mobili da essa gestite come di seguito indicate:

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Busseto

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera n. 723 del 14/11/2011 dell’Azienda Usl di Parma;

Vista la domanda di rinnovo, con variazione, dell’accreditamento presentata dal legale rappresentante della struttura sopra menzionata (Prot_29_06_2022_0591900.E e Prot_0770849), conservata agli atti del Settore Assistenza Ospedaliera, relativa alle attività di trasporto non in emergenza-urgenza, di soccorso in emergenza-urgenza e di soccorso con infermiere svolte presso la postazione ubicata in Busseto (PR), Via Leoncavallo n.12;

Preso atto, altresì, così come espressamente indicato nella domanda di cui sopra:

- della variazione del legale rappresentante;

- della variazione della denominazione della struttura in Associazione Pubblica Assistenza “Croce Bianca ODV”, così come da atto notarile del 19/7/2019 Rep. n. 37739;

- che la struttura è stata autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Comune competente;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia-Romagna, sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Settore Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia-Romagna ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per il rinnovo dell’accreditamento e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Visto il D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) (prot. n. INPS_32401032 dell’8/8/2022);

Dato atto che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo, anche se effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamati:

- l’art. 23 della L.R. n. 22/2019, ed in particolare:

- il comma 2, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il comma 3 che stabilisce che i provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della L. R. n. 34/1998 conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di 5 anni;

- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017, PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la DGR n. 426 del 21 marzo 2022, con la quale è stato conferito l’incarico del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nominato con Determina n. 18519 del 30/9/2022, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il dirigente competente all’adozione del presente atto, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Coordinatore regionale autorizzazione e accreditamento, nominato con Delibera di Giunta regionale n. 1315 del 12/10/2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni in premessa illustrate, per una validità quinquennale, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, il rinnovo dell’accreditamento, con variazione, alla struttura denominata Associazione Pubblica Assistenza “Croce Bianca ODV”, con sede legale in Busseto (PR), Via Leoncavallo n. 12 per:

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Busseto

- 1 UOM ambulanza con infermiere limitatamente all’ambulanza ed all’autista soccorritore con postazione nel Comune di Busseto

- UOM di trasporto non urgente per un monte ore complessivo da definirsi in base al fabbisogno dell’Azienda Usl di Parma;

2. di prevedere l’obbligo del legale rappresentante della struttura di cui trattasi di comunicare tempestivamente alla Direzione generale cura della persona, salute e welfare ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio relativamente alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

3. di disporre di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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