n.77 del 08.04.2015 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali;

- il Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”;

- il Dlgs. 4 marzo 2014, n.46 “attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

- la L.R. 21 del 2004 “disciplina della prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento”;

- il DLgs. 195 del 2005 sull’accessibilità dell’informazione ambientale;

- la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta dell’Unione europea C136 del 6 maggio 2014, che contiene le “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;

- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- la Circolare del Ministro dell’Ambiente prot. 22295 del 27/10/2014 contenente linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte da decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

- le determinazioni n.106 del 2011 e n.5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa contenenti indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per l’utilizzo del portale IPPC-AIA;

Considerato che:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali prevede all’articolo 22 che quando l’attività comporta l’utilizzo la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tento conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, il gestore elabora e trasmette all’autorità competente una relazione di riferimento nei termini di cui allo stesso articolo 22 della direttiva;

- l’art. 29-sexies comma 9-quinquies, lettera a), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione all’autorità competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente;

- l’art. 29-ter, comma 1, lettera m), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che, se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, la domanda deve contenere una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione; l’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini di una sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti;

- con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 272 del 13 novembre 2014, in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- della pubblicazione del sopra citato DM n. 272 del 13 novembre 2014 è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. del 7 gennaio 2015;

- nel caso di attività IPPC di competenza regionale è previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 272 del 13 novembre 2014, che il gestore esegua la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all’allegato 1 del medesimo decreto ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014, ma non sono previste specifiche tempistiche per comunicare all’autorità competente gli esiti di tale procedura;

- per i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale all’articolo 4 comma 2 del decreto ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014 è previsto che gli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento siano comunicati all’autorità competente entro 3 mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto;

- per i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale statale all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014 è previsto che il gestore presenti la relazione di riferimento, ove dovuta, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto;

- i temi legati agli obblighi di presentazione della relazione di riferimento sono stati oggetto di discussione nell’ambito del coordinamento regionale IPPC con i rappresentanti delle Province, ARPA e delle associazioni imprenditoriali, e nell’ambito del coordinamento nazionale ex articolo 29-quinquies del D.Lgs 152/2006, nella quale si è convenuto sull’opportunità di fornire indirizzi alle Autorità competenti e ai Gestori sulle tempistiche per gli obblighi legati alla relazione di riferimento anche per gli impianti soggetti ad AIA di competenza regionale/provinciale;

- entro il 30 aprile di ogni anno viene inviata dai gestori delle installazioni soggetti ad AIA la comunicazione annuale dei dati (report) tramite il portale IPPC-AIA, secondo le indicazioni contenute nelle determinazioni n. 106 del 2011 e n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

Ritenuto che:

- per assicurare la massima omogeneità applicativa sia pertanto opportuno dare indicazioni sulle tempistiche da seguire in ambito regionale per la effettuazione della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento e per la presentazione della relazione di riferimento, ove dovuta;

- per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale secondo le norme regionali già in possesso di AIA sia opportuno prevedere che il gestore presenti gli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento entro il 30 aprile 2015, contestualmente al report annuale, (come uno o più allegati autonomi rispetto al report) tramite il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

- in casi di particolare complessità sia opportuno che il gestore possa chiedere per una sola volta all’autorità competente, entro il 30 aprile 2015, una proroga di ulteriori 3 mesi per la comunicazione degli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, nel qual caso il termine si intende sospeso fino alla risposta dell’autorità competente (fermo restando il massimo di 3 mesi);

- sia opportuno stabilire che la richiesta di proroga va inviata all’Autorità competente tramite PEC, e il gestore provvede ad inviare la comunicazione degli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento tramite PEC entro il nuovo termine all’Autorità competente e ad allegarla al successivo report (come uno o più allegati autonomi rispetto al report) tramite il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

- nel caso di installazioni non già in possesso di AIA sia opportuno prevedere che il gestore presenti gli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (solo nel caso in cui tale verifica abbia escluso la necessità di presentazione della relazione di riferimento) insieme alla domanda di AIA attraverso il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

- per concedere i tempi tecnici di elaborazione della documentazione richiesta, in linea con quelli stabiliti nel DM 272 del 13 novembre 2014, sia opportuno che i gestori di installazioni soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale presentino la relazione di riferimento, ove dovuta, secondo le seguenti modalità:

  1. per impianti nuovi o che presentano per la prima volta domanda di AIA, insieme alla domanda di AIA, attraverso il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
  2. per impianti già in possesso di AIA che hanno già effettuato aggiornamenti dell’autorizzazione dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 46/2014, entro 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica che ne ha valutato la necessità, attraverso il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
  3. per impianti già in possesso di AIA, contestualmente alla presentazione della prima domanda di modifica o alla documentazione di riesame che comporta un aggiornamento dell’autorizzazione, attraverso il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
  4. nei casi di cui al punto c), qualora vi sia l’esigenza di presentare istanza di modifica o documentazione di riesame prima di 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica che ha valutato la necessità della relazione di riferimento, è comunque riconosciuta la possibilità per il gestore di presentare la relazione di riferimento anche a valle dell’istanza, comunque entro i 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica; in tal caso l’Autorità competente inserisce nell’aggiornamento dell’AIA una opportuna prescrizione che indichi tale adempimento;
  5. nei casi di cui ai punti a) e c) l’istanza costituisce domanda di validazione, la procedura di validazione non comporta la sospensione del rilascio o dell’aggiornamento dell’AIA, in quanto la validazione non costituisce parte integrante dell’AIA né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA;

- per favorire l’omogeneità dei contenuti delle relazioni di riferimento a livello nazionale sia opportuno che le eventuali relazioni di riferimento già presentate ma ancora in corso di validazione siano adeguate ai contenuti richiesti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 272 del 13 novembre 2014; Richiamate:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare con il presente atto le indicazioni sulle tempistiche da seguire in ambito regionale per la effettuazione della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento e per la presentazione della relazione di riferimento, ove dovuta;

2) di stabilire che per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale comprese all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed escluse dall’allegato XII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 già in possesso di AIA il gestore presenti gli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento entro il 30 aprile 2015 contestualmente al report annuale (come uno o più allegati autonomi rispetto al report), tramite il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n.5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

3) che, in casi di particolare complessità il gestore può chiedere per una sola volta all’autorità competente, entro il 30 aprile 2015, una proroga di ulteriori 3 mesi per la comunicazione degli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, nel qual caso il termine si intende sospeso fino alla risposta dell’Autorità competente (fermo restando il massimo di 3 mesi);

4) che la richiesta di proroga va inviata all’Autorità competente tramite PEC, e il gestore provvede ad inviare la comunicazione degli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento tramite PEC entro il nuovo termine all’Autorità competente e ad allegarla al successivo report (come uno o più allegati autonomi rispetto al report) tramite il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

5) di stabilire che nel caso di installazioni non già in possesso di AIA il gestore presenti gli esiti della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (solo nel caso in cui tale verifica abbia escluso la necessità di presentare la relazione di riferimento) insieme alla domanda di AIA attraverso il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

6) di stabilire che per concedere i tempi tecnici di elaborazione della documentazione richiesta, i gestori di installazioni comprese all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed escluse dall’allegato XII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 presentino la relazione di riferimento, ove dovuta, secondo le seguenti modalità:

  1. per impianti nuovi o che presentano per la prima volta domanda di AIA, insieme alla domanda di AIA, attraverso il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n.5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
  2. per impianti già in possesso di AIA che hanno già effettuato aggiornamenti dell’autorizzazione dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 46/2014, entro 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica che ne ha valutato la necessità, attraverso il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
  3. per impianti già in possesso di AIA, contestualmente alla presentazione della prima domanda di modifica o alla documentazione di riesame che comporta un aggiornamento dell’autorizzazione, attraverso il portale IPPC-AIA secondo le indicazioni contenute nella determinazione n. 5249 del 2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
  4. nei casi di cui al punto c), qualora vi sia l’esigenza di presentare istanza di modifica o documentazione di riesame prima di 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica che ha valutato la necessità della relazione di riferimento, è comunque riconosciuta la possibilità per il gestore di presentare la relazione di riferimento anche a valle dell’istanza, ma comunque entro i 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica; in tal caso l’Autorità competente inserisce nell’aggiornamento dell’AIA una opportuna prescrizione che indica tale adempimento;
  5. nei casi di cui ai punti a) e c) l’istanza costituisce domanda di validazione, la procedura di validazione non comporta la sospensione del rilascio o dell’aggiornamento dell’AIA, in quanto la validazione non costituisce parte integrante dell’AIA né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA;

7) di stabilire che per favorire l’omogeneità dei contenuti delle relazioni di riferimento a livello nazionale le eventuali relazioni di riferimento già presentate ma ancora in corso di validazione siano adeguate ai contenuti richiesti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 272 del 13 novembre 2014;

8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

9) di inviare la presente Deliberazione alle Autorità competenti al rilascio dell’AIA e agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) dell’Emilia-Romagna, nonché alle Associazioni di categoria.

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