n.205 del 11.07.2016 Parte Seconda)

Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l’Intesa rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di approvazione del nuovo Patto per la Salute 2014-2016, ed, in particolare, l’articolo 1 che definisce il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per il triennio 2014-2016;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, che detta disposizioni rilevanti ai fini del concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e della determinazione del livello di finanziamento del SSN;

- l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano repertorio n. 113/CSR del 2 luglio 2015, che individua le misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, a compensazione della riduzione del livello di finanziamento del SSN operata a decorrere dal 2015;

- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, che, tra l’altro, agli articoli da 9 a 9-octies detta disposizioni in tema di sanità e applica le disposizioni in attuazione delle Intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e in data 2 luglio 2015;

- il Decreto del Ministero della Salute 9 ottobre 2015 “Rimborso alle Regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi”;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, che ridetermina il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale dell’anno 2016 in 111 miliardi di euro, aumentati di 2 milioni di euro per l’erogazione delle cure termali con un incremento pari all’1,086% rispetto al livello di finanziamento del 2015; 

Visti:

- l’articolo 1, comma 796, lettera g) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive disposizioni di proroga, e l’articolo 11, comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono il versamento a favore delle Regioni del pay-back a carico delle aziende farmaceutiche;

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che, tra l’altro, all’articolo 15 definisce l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e definisce le modalità per l’assegnazione da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni delle somme dovute a titolo di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

- il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 4 giugno 2015;

- il Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179 “Disposizioni urgenti in materia di contabilità all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni”;

- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il Decreto 9 dicembre 2015 “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario Nazionale (pubblicato in G.U. il 20/1/2016);

- il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”;

- lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”;

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", il cui Capo IV disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

- il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e, in particolare, l’articolo 25 che prevede che i Bilanci preventivi economici annuali degli Enti del Servizio Sanitario siano predisposti in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e siano corredati, tra l’altro, dal Piano triennale degli investimenti; 

Preso atto delle proposte del Ministero della Salute di deliberazione CIPE, approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 14 aprile 2016, concernenti:

- il riparto alle Regioni delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2016 (Intesa Rep. Atti n. 62/CSR) che assegna alla Regione Emilia-Romagna euro 7.857.213.559,00 per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza,

- il riparto della quota di Fondo Sanitario Nazionale vincolata al perseguimento degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale (Intesa Rep. Atti n. 64/CSR) che assegna alla Regione Emilia-Romagna euro 76.662.703 a tale titolo; 

Atteso che a tutt'oggi il quadro nazionale di riferimento per la programmazione sanitaria dell’anno 2016 mantiene ancora margini di incertezza in relazione alla effettiva quantificazione economica dell’impatto, sul SSN, dello schema di DPCM di aggiornamento dei nuovi livelli essenziali di assistenza cui la Legge di stabilità per il 2016 (commi 553-554-555 Legge 208/2015) finalizza l’importo di 800 milioni di euro a valere sulle complessive risorse finanziarie per il 2016; 

Valutata comunque l’inderogabilità di completare la programmazione sanitaria regionale per l’anno 2016 formalizzando alle Direzioni aziendali le indicazioni ed i riferimenti necessari per attuare le politiche regionali e per assicurare un efficace governo delle risorse disponibili; 

Accertato che questa Giunta ha designato i Direttori Generali delle Aziende sanitarie, provvedendo contestualmente ad assegnare gli obiettivi di mandato che:

- sono stati formulati sulla base del Programma di mandato di questa Giunta Regionale per la decima legislatura, che contiene le fondamentali linee di indirizzo per il Servizio Sanitario Regionale;

- sono distinti, coerentemente con la normativa statale vigente, in obiettivi di salute ed assistenziali ed in obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi;

- costituiscono indicazioni di carattere strategico che verranno riprese ed ampliate dalla programmazione annuale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, che ne fissa i contenuti di dettaglio;

- le misure e le modalità di attuazione sono verificati da questa Giunta regionale, nella consapevolezza che il mancato conseguimento di alcuni obiettivi prioritari comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale; 

Dato atto che tra gli obiettivi prioritari che comportano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale figura la sostenibilità ed il governo dei servizi e l’impegno al raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale, al rispetto del vincolo di bilancio assegnato ed al concorso al pareggio di bilancio del Servizio Sanitario Regionale; 

Valutata pertanto l'esigenza di impegnare le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali:

- nella predisposizione degli strumenti di programmazione aziendale dell'anno 2016 coerenti con i documenti “Finanziamento del Servizio Sanitario regionale e delle Aziende per l’anno 2016” e “Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2016”, rispettivamente Allegato A e Allegato B parti integranti della presente deliberazione, che rappresentano il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell’anno 2016, rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale;

- nel complessivo governo dell’Azienda sanitaria e nel raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi di mandato; 

Accertato che il pareggio del bilancio 2016 costituisce la condizione per garantire l’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza, il consolidamento dell'area dell’integrazione socio-sanitaria, un governo flessibile del personale, l’impiego di risorse correnti in conto esercizio a finanziamento degli investimenti; 

Richiamata la propria deliberazione n. 705/2015, con la quale, al fine di rafforzare i principi di imparzialità, trasparenza e terzietà dei processi di valutazione dei Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, sono state ampliate le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale (OIV-SSR), già definite con DGR 334/2014, includendo anche “la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali, ivi compresa quella relativa ai Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale” e specificando che l'istruttoria del processo di valutazione rimane in carico alla competente Direzione Generale; 

Visto l’articolo 1, commi 567-568 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede, tra l’altro:

- che l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso;

- che la verifica del conseguimento, da parte dei Direttori Generali, degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Richiamato l’articolo 1, commi da 521 a 547 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che “disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio Sanitario Regionale” e in particolare:

- il comma 522 in tema di trasparenza dei dati di bilancio degli enti del SSN e di monitoraggio delle attività assistenziali;

- il comma 524 e segg. Relativi all’obbligo per le Regioni di individuare, entro il 30 giugno di ciascun anno, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS che presentano pre-definiti scostamenti tra costi e ricavi o registrano il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, tali da rendere obbligatorio l’avvio di uno specifico Piano di rientro aziendale;

- i commi 538-540 in tema di rischio sanitario;

- il comma 541 che prevede in capo alle regioni l’obbligo di adottare il provvedimento generale di programmazione per la riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati, in attuazione del DM 70/2015 e di predisporre un Piano per il fabbisogno di personale per garantire il rispetto delle disposizioni europee in tema di orario di lavoro del personale dipendente;

Richiamati inoltre, sempre con riferimento all’articolo 1 della legge 208/2015:

- i commi 548-550 in materia di acquisizione di beni e servizi, che disciplinano l’obbligo, in capo alle aziende sanitarie, di approvvigionarsi esclusivamente attraverso le centrali regionali di committenza o Consip per le categorie merceologiche individuate da apposito DPCM;

- il comma 551 che prevede che le Regioni adottino provvedimenti per garantire che le aziende sanitarie non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale;

- il comma 574 di disciplina dell’obbligo di mantenere, a decorrere dal 2014, un volume di spesa per acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera da soggetti privati accreditati pari ad una riduzione del 2% rispetto a quella consuntivata nel 2011, ricomprendendo nel vincolo la spesa sostenuta a favore di cittadini residenti al di fuori del territorio regionale; 

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1056 “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie” del 27 luglio 2015;

- n. 2040 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la Salute 2014/2016 e dal D.M. salute 70/2015” del 10 dicembre 2015;

- n. 273 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” del 29 febbraio 2016; 

Richiamate:

- la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 13 “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm., nonché il Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie;

- la propria deliberazione n. 1889 del 24 novembre 2015 con la quale la fase sperimentale regionale è stata prorogata fino al 31/12/2016 e sono state ammesse alla fase sperimentale regionale, a decorrere dal 1/12/2015 l’Azienda Usl di Piacenza, l’Azienda Usl di Parma, l’Azienda Usl di Reggio Emilia, l’Azienda Usl di Modena, l’Azienda Osp.-Univ. di Parma e l’Azienda Osp.-Univ. di Modena ed è stata confermata la partecipazione alla fase sperimentale delle Aziende già precedentemente ammesse: Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Azienda Osp.-Univ. di Bologna, Azienda Usl della Romagna, Azienda Usl di Imola, Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a.;

- la propria deliberazione n. 603 del 28/04/2016 con la quale l’Azienda Usl di Bologna è stata ammessa alla fase sperimentale regionale, a decorrere dal 01/05/2016; 

Considerato che per le Aziende ammesse alla fase sperimentale è necessario disporre di un accantonamento al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile di cui all’art. 48 della citata L.R. n. 28/2013, per far fronte ai sinistri oltre la soglia di 250.000 euro e che per le Aziende che non hanno ancora aderito alla sperimentazione si prevede un contributo regionale pari al costo delle relative polizze relative all’anno 2016; 

Ravvisata l’opportunità di definire la programmazione ed il finanziamento del SSR per l’anno 2016, tenuto conto della normativa precedentemente richiamata, sulla base di un volume complessivo di risorse pari a 8.019,876 milioni di euro, determinato dalle risorse di seguito elencate:

- 7.857,213 milioni di euro che costituiscono, per la nostra Regione, la quota di finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, come deriva dalla citata Intesa del 14/4/2016 (Rep. Atti n. 62) in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- 76,663 milioni di euro che costituiscono la quota di competenza regionale derivante dal riparto tra le Regioni del finanziamento vincolato alla realizzazione degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, come deriva dalla citata Intesa del 14/4/2016 (Rep. Atti n. 64) in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- 36 milioni di euro che costituiscono la quota di competenza regionale derivante dal riparto tra le Regioni del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di medicinali innovativi istituito dalla Legge n. 190/2014, che per il 2016 è pari a 500 milioni, quantificata, in questa sede, nella stessa misura del 2015;

- 25 milioni di euro che costituiscono il pay-back di competenza dell’anno 2016, sulla base dell’andamento degli anni precedenti e della previsione del costo 2016 della spesa farmaceutica regionale;

e non considerando, in questa sede, la stima del ripiano dell’eventuale sfondamento della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera dell’anno 2016; 

Richiamate:

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22, “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 23, “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016);

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 24, “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

che stanziano complessivi 25 milioni di europer far fronte agli emolumenti a favore dei soggetti che hanno subito danni da trasfusione (ex legge 210/1992)e a ripiano degli ammortamenti delle aziende sanitarie per il periodo 2001-2011; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, che la programmazione sanitaria regionale dell'anno 2016 possa essere impostata sulla base di un volume complessivo di risorse pari a 8.019,876 milioni di euro e che si proceda, in questa sede, al riparto delle risorse disponibili tra le diverse linee di finanziamento; 

Considerato che per definire il complessivo livello delle risorse a disposizione del Servizio sanitario regionale per il 2016 è necessario tenere anche conto di:

- 333 milioni quale acconto per la remunerazione delle prestazioni rese in regime di mobilità interregionale, nonché della regolazione della mobilità internazionale;

- 410 milioni circa di entrate dirette delle Aziende sanitarie, a fronte di prestazioni rese, comprensive del gettito assicurato dalle misure regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui all’Accordo fra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze siglato in data 28 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 1, lettera p-bis della Legge n. 296/2006;

risorse che, pur concorrendo alla copertura della complessiva spesa sanitaria regionale, dovranno essere contabilizzate nei bilanci aziendali in relazione alle prestazioni e servizi effettivamente resi in corso d'anno; 

Vista la Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" che all'articolo 3, comma 2 stabilisce che le Aziende USL siano finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi; 

Dato atto dell’avvio, da parte della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, di un percorso di semplificazione dei criteri di finanziamento a favore delle Aziende USL che tiene conto, da un lato dell’esigenza di una maggiore aderenza dei criteri regionali ai criteri adottati a livello nazionale per il riparto del fabbisogno tra le regioni e dall’altro della effettiva consistenza della popolazione residente nei diversi ambiti aziendali, oltre che delle sue caratteristiche; 

Ritenuto che il percorso di semplificazione dei criteri di finanziamento debba completarsi con una revisione e qualificazione del finanziamento alle aziende ospedaliere e IRCCS, che tenga conto della necessità di qualificare e quantificare le principali funzioni svolte, da riconoscere con remunerazione aggiuntiva rispetto al riconoscimento a tariffa della produzione annuale, ai sensi dell’articolo 8-sexies del dlgs 502/1992 e s.m. e i., all’interno del limite massimo stabilito dal DM 18 ottobre 2012; 

Atteso che qualora le risorse considerate ai fini della programmazione e del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016 si discostassero dalle risorse effettivamente disponibili, questa Giunta provvederà, con successivo atto deliberativo, a rivedere la programmazione ed a rideterminare il finanziamento delle Aziende sanitarie regionali; 

Dato atto che, alla luce del livello effettivo delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale per il 2016, questa Giunta si riserva di definire eventuali ulteriori politiche di sistema e/o ulteriori manovre di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria regionale, necessarie per garantire l’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale;

Visto il parere espresso dalla Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche sociali nella seduta del 28 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della richiamata Legge Regionale n. 29/2004;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni”, che all’art. 16, comma 1, prevede che l’A.R.P.A.E dell’Emilia-Romagna sia ridenominata “Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia”;

- la propria deliberazione n. 628 del 29/5/2015 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali”;

- la propria deliberazione n. 2189 del 21/12/2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- la propria deliberazione n. 270 del 29/2/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1621 dell’8 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33”;

- la propria deliberazione n. 57 del 26 gennaio 2015 “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. di determinare il volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2016, per le considerazioni in premessa esposte e qui richiamate, in 8.019,876 milioni di euro;

2. di destinare le risorse complessivamente disponibili, come di seguito riportato:

- 7.396,382 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dei Livelli di assistenza; il riparto tra le Aziende sanitarie avviene: a quota capitaria, per funzioni e progetti a rilievo sovra-aziendale e per specificità non riflesse dai criteri ordinari di finanziamento; nella cifra di cui sopra sono ricompresi 317,500 milioni di euro che costituiscono la quota a finanziamento del FRNA a carico del FSR, comprensiva di 5,400 milioni di euro a finanziamento degli interventi di cui alla deliberazione di questa Giunta n. 273/2016; sono inoltre compresi euro 51.432.350,00 a finanziamento dell’ARPAE (Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna);

- 68,750 milioni di euro sono riservati al finanziamento del Sistema integrato Servizio Sanitario Regionale - Università;

- 33,699 milioni di euro sono destinati al finanziamento delle strutture e delle funzioni regionali e dell’innovazione;

- 78,980 milioni di euro finanziano l’integrazione alla quota capitaria delle Aziende Usl e garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione ed all'equilibrio economico-finanziario aziendale;

- 143,476 milioni di euro finanzianola qualificazione dell’assistenza ospedaliera delle Aziende Ospedaliere e IRCCS, e garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione ed all'equilibrio economico-finanziario aziendale;

- 113,194 milioni di euro sono destinati ad una pluralità di interventi, tra i quali il finanziamento degli indennizzi agli emotrasfusi ai sensi della Legge n. 210/1992, il sostegno dell’attività di ricerca degli IRCCS regionali, il finanziamento dei costi per i fattori della coagulazione del sangue per il trattamento di pazienti emofilici, il sostegno all’equilibrio finanziario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’esercizio 2016 relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31/12/2009;

- 185,395 milioni di euro comprendono:

    • 76,000 milioni di euro che costituiscono il Fondo regionale a finanziamento dei costi per l’acquisizione dei medicinali innovativi; tali finanziamenti costituiscono budget di programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai trattamenti attesi per l’esercizio e limite di spesa a carico del Fondo sanitario regionale; le eventuali eccedenze verranno assorbite dai bilanci aziendali;
    • 50,000 milioni di euro costituiscono il Fondo risarcimento danni da responsabilità civile per far fronte ai risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro) per le Aziende partecipanti al “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie” e per riconoscere alle Aziende non partecipanti nel 2016 al Programma sopra citato la copertura dei costi 2016 della polizza di assicurazione(Azienda Usl di Ferrara, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, e per l’Azienda Usl di Bologna il periodo da gennaio ad aprile 2016);
    • 59,395 milioni di euro (valore definito dalla Intesa Rep. Atti n. 62/CSR del 14/04/2016) accantonati a livello regionale quale quota spettante alla Regione Emilia-Romagna in relazione all’erogazione dei nuovi LEA, sull’importo di 800 milioni di euro che verranno erogati alle regioni a seguito dell’emanazione del DPCM di definizione e aggiornamento dei LEA c. 553, 554, 555 della Legge di stabilità 2016)

come analiticamente rappresentato nella Tabella 1, Allegato parte integrante del presente provvedimento; 

3. di definire in questa sede un primo provvedimento di riparto delle risorse a favore delle Aziende ed Enti del SSR, con le modalità e secondo gli importi definiti nel documento Allegato A “Finanziamento del Servizio Sanitario regionale e delle Aziende per l’anno 2016” parte integrante della presente deliberazione, Tabelle A1 e A2;

4. di disporre che i documenti “Finanziamento del Servizio Sanitario regionale e delle Aziende per l’anno 2016” e “Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2016”, rispettivamente Allegato A e Allegato B, parti integranti della presente deliberazione, rappresentano il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell’anno 2016, rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale; a tali obiettivi è correlata la corresponsione dei compensi aggiuntivi di cui all’articolo 1, comma 5, al DPCM 15 luglio 1995, n. 502, previsti dai contratti stipulati con i singoli Direttori Generali delle Aziende sanitarie e dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli;

5. di vincolare in questa sede una quota pari al 30% dei compensi aggiuntivi al governo delle liste di attesa, una quota pari al 20% al complessivo governo aziendale ed una quota pari al 50% ai restanti obiettivi, demandando alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare la determinazione dei criteri e delle modalità operative con le quali verrà effettuata la valutazione dei Direttori Generali, alla luce delle disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 705/2015 di ampliamento delle funzioni attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione per il SSR;

6. di dare atto che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce obiettivo prioritario ai fini dell’accesso al sistema premiante e che il mancato conseguimento del pareggio di bilancio comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;

7. di stabilire che le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali predispongano il Bilancio preventivo economico dell’anno 2016, integrato dal Piano degli investimenti 2016-2018, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e nel rispetto delle linee di indirizzo definite nei documenti richiamati al precedente punto 5;

8. di definire che la verifica dell'andamento della gestione aziendale, rispetto all'obiettivo economico finanziario assegnato, debba essere ordinariamente effettuata con cadenza trimestrale, salvo le verifiche straordinarie che saranno definite dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; ove necessario, le Aziende sanitarie dovranno predisporre azioni di rientro, da realizzarsi, entro la chiusura dell’esercizio;

9. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, si rinvia a quanto espressamente indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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