n.214 del 24.06.2020 periodico (Parte Seconda)
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 octies – Società Agricola Mastri Renato & Figlie s.s. con sede legale in via Provinciale Sogliano n. 33 del Comune di Borghi ed Installazione sita in Via Molino Vecchio n. 19 del Comune di Gatteo. Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell’emanazione delle BATc
Si avvisa che ARPAE sac, con Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2020 n. 2459 del 27/5/2020 ha deciso:
1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame al Sig. Renato Maestri in qualità di Legale Rappresentante della ditta “Società Agricola Maestri Renato e Figlie S.S.” con sede legale in Via Provinciale Sogliano n. 33/a del Comune di Borghi e Gestore dell’installazione sita in Via Molino Vecchio n. 19 del Comune di Gatteo per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6, lettera b), dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di revocare la seguente autorizzazione già di titolarità della Ditta:
2.1. Ente Provincia di Forlì-Cesena, Delibera Giunta Provinciale prot. n. 102037/278 del 9/7/2013, Rilascio di AIA alla ditta “Colombara SRL”;
2.2. Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì-Cesena di Arpae DET_AMB_2017_6336 del 27/11/2017 (Voltura di AIA alla ditta “Avirubicone s.s.”);
2.3. Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì-Cesena di Arpae DET_AMB_ 2018_623128/11/2018 (Voltura di AIA alla “Società Agricola Maestri Renato & Figlie S.S.”);
3. di approvare "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il “Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione” nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di dare atto che l’Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;
5. di dare atto che per la lettura di alcuni paragrafi dell'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” per la ditta “Società Agricola Maestri Renato & Figlie S.S.”, come meglio specificato in premessa, si rimanda alla documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente, reperibile nel Portale Regionale IPPC – AIA;
6. di dare atto che rispetto alle valutazioni del Gestore, in ordine all’applicabilità delle BAT alla propria installazione, le eventuali osservazioni di questa Autorità che da esse si discostano, sono riportate nell’Allegato 1 alla Sezione C3.2 denominata “Valutazioni dell’Autorità Competente”;
7. di stabilire, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
7.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
• entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto già implementato nel presente atto;
• quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
7.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
7.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
7.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto; 7.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
8. di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
8.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 “Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
8.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
8.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
8.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
9. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
◦ autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
10. di stabilire che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
11. di precisare che Arpae esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell’installazione alle sue condizioni;
12. di stabilire che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/4/2008;
13. di precisare che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
14. di precisare che la ditta “Società Agricola Maestri Renato & Figlie S.S.” dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
15. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
16. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
17. di fare salvi:
◦ i diritti di terzi;
◦ quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
18. di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Gatteo affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta “Società Agricola Maestri Renato & Figlie S.S.”;
19. di precisare che l’estratto del presente atto sarà pubblicato nel BURERT, a cura del SUAP del Comune di Gatteo con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
20. di precisare che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC.