n.221 del 20.07.2022 periodico (Parte Seconda)

Pianificazione regionale di protezione civile: individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e connessi criteri organizzativi di cui al codice di protezione civile e approvazione dello schema di "Accordo per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile di un Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii. “Codice della protezione civile”;

- la Legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii. “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile rinominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito, per brevità, “Agenzia”);

- il Decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59” e ss.mm.ii.;

Richiamata la vigente legislazione di settore, ed in particolare:

- per il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii.:

  • l’art. 2 “Attività di Protezione civile in base al quale:

1) Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;

4) Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

  • l’art. 3 “Servizio nazionale della protezione civile” in base al quale:

1) Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

3) L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  • l’art. 9 “Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”:

1) In occasione di eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) ovvero della loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

b) assume, nell’immediatezza dell’evento in raccordo con il Presidente della Giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l’attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;

2) Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

l’art. 11 “Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”:

    1) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

    a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

    b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

    g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

    • o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

    1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

    2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;

    3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;

    3) Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché' l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali.

    • l’art. 18 “Pianificazione di protezione civile”:

    1) La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

    a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale;

    b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;

    c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

    d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

    - la Direttiva del 30 aprile 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 luglio 2021 recante “Indirizzi per la predisposizione dei Piani di Protezione civile ai diversi livelli territoriali”,di seguito Direttiva, nella quale si evidenzia che la pianificazione di protezione civile è un’attività di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali, nazionale, regionale, provinciale/Città metropolitana/area vasta, ambito territoriale e organizzativo ottimale, comunale, per la preparazione e la gestione delle attività di cui all’articolo 2 del Codice, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

    In particolare, le Regioni provvedono a:

    a. definire, quale elemento preliminare del piano regionale di protezione civile, in condivisione con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, i confini geografici, con il supporto del Dipartimento della protezione civile, ed i criteri organizzativi degli ambiti territoriali ottimali entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

    b. emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/Città metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile per i diversi tipi di rischio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile;

    c. emanare o aggiornare il piano regionale di protezione civile entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti all’organizzazione informativa dei dati territoriali.

    - l’Allegato alla Direttiva del 30 aprile 2021 “Indirizzi di predisposizione dei Piani di Protezione civile” nel quale vengono individuati gli elementi strategici minimi ed indispensabili per i contenuti dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

    In particolare, dispone che siano le Regioni:

    1) a definire la geografia in termini di territori inclusi nell’ambito sulla base delle metodologie indicate nella Direttiva;

    2) ad individuare le attività che gli ambiti possono svolgere sia in ordinario sia in emergenza e le relative modalità organizzative;

    In merito ai criteri organizzativi in emergenza prevede:

    • A livello provinciale, l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi - CCS - attivato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che opera secondo quanto previsto dalla lettera b) comma 1 dell’articolo 9 del Codice, in attuazione a quanto previsto nel piano provinciale di protezione civile.

    Laddove il modello regionale preveda una Sala operativa unica e integrata (Sala Operativa Provinciale Integrata - SOPI), questa attua quanto stabilito in sede di CCS, come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008.

    • A livello territoriale d’ambito l’attivazione del Centro Coordinamento d’Ambito – CCA - attraverso l’organizzazione delle funzioni di supporto, con l’indicazione degli enti referenti e dei componenti. Il CCA è attivato dal Prefetto, che ne assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza, in raccordo con la struttura regionale e provinciale di protezione civile.

    Nella pianificazione di ambito i Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) sostituiscono i Centri Operativi Misti (COM) e altri centri di coordinamento sovracomunali previsti nelle pianificazioni di livello provinciale.

    - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/2/2009 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” nella quale si dispone che a livello provinciale, si attivi il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le Amministrazioni e le Strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza;

    Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati.

    Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed integrata (S.O.U.I.), che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema.

    - le “Indicazioni operative inerenti la determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei centri operativi di Coordinamento e Aree di emergenza” - Repertorio n.1099 del 31/3/2015 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che acquisisce i contenuti della Direttiva sopra citata del 2008 in merito ai centri di coordinamento evidenziando la struttura organizzativa che deve avvenire per Funzioni di supporto, intese come forma organizzativa di coordinamento per obiettivi, tale da porre in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un’emergenza.

    Al fine di rendere tempestivamente operativo il C.C.S., occorre altresì, attraverso un atto formale, individuare sia la sede ufficiale e quella alternativa, anche attraverso la stipula di opportuni protocolli d’intesa tra gli Enti e le Amministrazioni interessate. Tali atti, dovranno determinare fisicamente i luoghi in cui svolgere le attività in emergenza, identificando, altresì, i soggetti responsabili delle diverse Funzioni di supporto da attivare, in stretto raccordo con l’Amministrazione provinciale, al fine di recepire le rispettive pianificazioni ed ottenere un efficace sistema integrato di protezione civile.

    Richiamate:

    - la propria deliberazione del 2 agosto 2017, n. 1172 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021”, per emergenze connesse a incendi boschivi;

    - la propria deliberazione del 21 maggio 2018, n. 728rubricata “Prime disposizioni in attuazione del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 Codice della Protezione civile in materia di pianificazione dell’emergenza” che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 1/2018, indica i riferimenti normativi regionali per l’attuazione della pianificazione e delle azioni da adottare ai fini delle emergenze connesse agli incendi boschivi – propria deliberazione n. 1172/2017 - al sistema di allertamento per i rischi meteo idrogeologico, idraulico, costiero e valanghe – propria deliberazione n. 417/2017 – a tutte le altre tipologie rischio: sismico, chimico, industriale… - propria deliberazione n. 1166/2004;

    - la propria deliberazione del 10 settembre 2018, n. 1439 recante “Approvazione del documento “Indirizzi per la predisposizione dei Piani comunali di Protezione civile”;

    - la propria deliberazione del 29 luglio 2019, n. 1288 con oggetto “Accordo per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile, di un Centro coordinamento soccorsi e della sala operativa unica e integrata – Ambito operativo di Modena, e della relativa modulistica”;

    - la propria deliberazione del 14 ottobre 2019, n.1669 “Approvazione del documento "Allegato 2 - Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della regione Emilia-Romagna - Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (Direttiva PCM 14 gennaio 2014)”;

    - la propria deliberazione del 30 novembre 2020 n.1761
“Aggiornamento del "documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile" di cui alla delibera di Giunta regionale n. 962/2018”;

    Richiamate, inoltre, con riferimento all’organizzazione dell’Agenzia:

    - le proprie deliberazioni n. 622 del 28/4/2016 e n. 1107 dell’11/7/2016, con le quali la Giunta regionale ha modificato l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia, che fino ad allora esercitava le funzioni attribuitele dalla Legge regionale n. 1/2005 su più sedi di lavoro articolate sul territorio e distribuite su tutti gli ambiti provinciali (ex Servizi Tecnici di Bacino - STB);

    - la Determinazione dirigenziale n. 4554 del 10 dicembre 2018 che approva il “Modello organizzativo e sistema di governo dell’Agenzia”, fornendo indicazioni organizzative atte a consentire lo svolgimento delle attività specialistiche e trasversali in un'ottica collaborativa e di interazione e prevede nel presidio territoriale la presenza di Aree (Area Affluenti Po, Area Reno e Po di Volano, Area Romagna) corrispondenti ai macro-bacini, e di Ambiti, di dimensione provinciale, che fanno riferimento alle sedi presenti sul territorio e alla contemporanea presenza di attività da svolgersi in relazione ai confini amministrativi provinciali;

    - la propria deliberazione n. 1770 del 30/11/2020 con la quale è stata approvata una revisione ed aggiornamento delle competenze dell’Agenzia unitamente ad una riorganizzazione dell’intera struttura;

    - la propria deliberazione n. 324 del 7/3/2022 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale, a decorrere del 1/4/2022;

    - la propria deliberazione n. 325 del 7/3/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere del 1/4/2022;

    - la Determinazione dirigenziale n. 1049 del 25/3/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative” con la quale vengono istituiti a decorrere dal 1/4/2022 Aree di lavoro e Uffici territoriali, quest’ultimi con competenze in ambito provinciale;

    Dato atto che le tempistiche definite dalla Direttiva relativamente alle attività di pianificazione prevedono che:

    - entro il 6/7/2022 le Regioni, in condivisione con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, definiscano i confini geografici e i criteri organizzativi degli ambiti territoriali ottimali;

    - entro il 6/7/2022 le Regioni emanino o aggiornino gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/città metropolitana, di ambito e comunale;

    - entro 12 mesi dalle Indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile inerenti all’organizzazione informativa dei dati territoriali le Regioni emanino o aggiornino il piano regionale di protezione civile.

    Considerato che:

    - il modello di coordinamento adottato dalla Regione Emilia-Romagna prevede che relativamente alla pianificazione di protezione civile a livello provinciale e a livello di ambito sia in capo alla Regione in coerenza con l’art. 11 comma 1 lettera o) del D.lgs. n. 1/2018 e paragrafo 2 della Direttiva del 30 aprile 2021;

    - il paragrafo 1.1 della Direttiva specifica che le Regioni, per la definizione geografica degli Ambiti, possono fare riferimento a diverse metodologie, tra cui quella elaborata nell’ambito del progetto PON Governance 2014-2020 o altre alternative purché vengano elaborate nel rispetto dei seguenti criteri:

    - ricadere all’interno dei confini amministrativi provinciali per garantire una coerenza in termini di gestione delle attività di prevenzione non strutturale e di gestione dell’emergenza, salvo diverso indirizzo della Regione;

    - fare in modo che i Comuni che svolgono il Servizio di protezione civile in forma associata ricadano nel medesimo ambito, salvo evidente contrasto con gli altri criteri individuati;

    - i territori dei Comuni all’interno di ciascun ambito siano contigui senza soluzione di continuità;

    - a tal fine sono quindi state valutate ulteriori possibili metodologie con l’obiettivo di verificare il rispetto dell’effettività dello svolgimento delle funzioni di protezione civile, sulla base di valutazioni di carattere gestionale, del numero dei Comuni, popolazione residente, organizzazione di protezione civile già presente sul territorio regionale, gestioni associate in essere e con un’attenzione particolare alla capacità di risposta all’emergenza del sistema così costituito;

    - con Legge regionale n. 21/2012 la Regione Emilia-Romagna individua le Unioni di Comuni quali soggetti per l’esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale; pertanto, anche in materia di Protezione Civile, tali forme associative rimangono il riferimento primario per la gestione in forma associata delle funzioni attribuite ai Comuni;

    - ulteriori valutazioni sono avvenute esaminando sia il contesto organizzativo presente nella Regione Emilia-Romagna, che ha garantito, ad oggi, l’effettività delle funzioni di protezione civile in ordinario e in emergenza, sia l'organizzazione delle modalità di supporto per gli interventi da porre in essere durante le emergenze, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali (elementi imprescindibili per il percorso di individuazione degli Ambiti e delle finalità che devono soddisfare);

    - la Regione Emilia-Romagna, che ha acquisito le competenze in materia di Protezione Civile precedentemente esercitate dalle Province, esercitandole attraverso l’Agenzia, avvertita la necessità di accrescere le capacità di presidio e gestione degli ambiti territoriali e di omogeneizzare sul territorio le procedure tecniche ed amministrative di erogazione dei servizi connessi alla sicurezza territoriale, pur nel rispetto delle differenze locali, ha portato ad una riorganizzazione che distribuisce in modo più capillare le competenze in materia di protezione civile, suddividendole su territori più ristretti corrispondenti agli ambiti territoriali provinciali;

    - altri soggetti che hanno un ruolo di primo piano nel sistema di Protezione Civile, quali le Prefetture e i Vigili del Fuoco, sono organizzati per ambiti provinciali;

    - le valutazioni sopra riportate, contenute per esteso nel documento “Pianificazione di protezione civile e individuazioni degli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi di cui al codice di protezione civile” (All.1), allegato al presente atto, hanno evidenziato che, per le finalità di esercizio delle funzioni di protezione civile in ordinario e in emergenza, il livello territoriale ottimale su cui strutturare un modello organizzativo di livello sovracomunale omogeneo per il territorio della Regione Emilia-Romagna, sia quello definito dai confini amministrativi provinciali;

    - i confini provinciali rappresentano quindi, in prima applicazione, la delimitazione geografica degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione delle strutture di protezione civile, fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti ed evoluzioni in relazione al contesto normativo, organizzativo ed attuativo;

    - relativamente all’organizzazione in ordinario degli ambiti territoriali, l’attività si configurerà nella predisposizione della pianificazione di protezione civile che, stante la delimitazione geografica assunta e il contesto organizzativo della Regione Emilia-Romagna sopra descritto, si declina nel livello provinciale di pianificazione che assume in sé i contenuti del Piano d’ambito, in coerenza con quanto previsto dalla citata Direttiva e in raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo e in concorso tra tutte le componenti coinvolte;

    - relativamente all’organizzazione in emergenza degli ambiti territoriali, il CCS e la Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI) svolgeranno le medesime funzioni del CCA e rappresenteranno pertanto uno stesso ed unico Centro di coordinamento, attivato dal Prefetto, la cui attività è organizzata per funzioni di supporto, evitando così la moltiplicazione di centri di coordinamento dell’emergenza fra il livello provinciale e quelli di ambito che, secondo la Direttiva, dovrebbero essere attivati e diretti tutti dalla Prefettura e partecipati dai medesimi soggetti che potrebbero, in emergenza, trovare difficoltà nel reperimento delle figure necessarie al relativo presidio. Qualora poi, sulla base della specifica situazione di emergenza in atto, per le caratteristiche e la localizzazione dell’evento, emerga la necessità di ottimizzare gli interventi sul territorio a supporto dei Comuni stessi sarà possibile prevedere una diversa soluzione logistica delocalizzata del Centro di coordinamento in una sede di livello sovracomunale preventivamente definita nell’ambito della pianificazione provinciale;

    Ritenuto, pertanto, di definire, sulla base di quanto sopra menzionato, quale elemento preliminare del Piano regionale di protezione civile, i confini degli ambiti territoriali ottimali coincidenti con il livello territoriale provinciale/città metropolitana;

    Ritenuto, altresì, che, nelle more dell’adozione del più complessivo Piano Regionale di Protezione civile, con le modalità previste dalla Direttiva, le disposizioni vigenti in tema di incendi boschivi, rischio sismico, sistema di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero e il rischio valanghe, bacini in cui siano presenti grandi dighe, approvate dagli atti di seguito elencati e le loro successive modificazioni, costituiscono, limitatamente ai loro contenuti e ai rischi a cui si riferiscono, il riferimento per la pianificazione dell’emergenza e per le azioni da adottare nelle emergenze:

    – propria deliberazione n. 1172/2017 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021” per emergenze connesse a incendi boschivi”;

    – propria deliberazione n. 1669/2019 “Approvazione del documento "Allegato 2 - Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della regione Emilia-Romagna - Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (Direttiva PCM 14 gennaio 2014)”;

    – propria deliberazione n. 1761/2020 “Aggiornamento del "documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile" di cui alla delibera di giunta regionale n. 962/2018”;

    - piani di emergenza digapredisposti ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe” e ss.mm.ii.;

    Ritenuto, infine, che sia necessario uniformare su tutto il territorio regionale l’organizzazione in emergenza degli ambiti territoriali, proponendo uno schema di “Accordo per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile di un Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)” (All.2), da sottoscrivere con le Prefetture, che identifichi in modo coordinato le modalità di attivazione, composizione, organizzazione e funzionamento dei CCS e SOPI;

    Dato atto:

    - degli incontri che si sono svolti in data:

    - 10 giugno 2022 tra Agenzia e Prefetture – UTG della Regione Emilia-Romagna;

    - 22 giugno 2022 con il Consiglio delle Autonomie Locali;

    allo scopo di illustrare e condividere la metodologia di definizione degli ambiti territoriali ottimali descritta del citato documento “Pianificazione di protezione civile e individuazioni degli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi di cui al codice di protezione civile”;

    - 14 dicembre 2021 con il Dipartimento della Protezione Civile in cui si è illustrata la proposta di metodologia di definizione degli ambiti territoriali ottimali descritta nel documento “Pianificazione di protezione civile e individuazioni degli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi di cui al codice di protezione civile”, trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 27.06.2022.0033860.U;

    - che, nelle more dell’aggiornamento degli indirizzi regionali per la pianificazione comunale, trova applicazione la DGR 1439/2018 “Approvazione del documento “Indirizzi per la predisposizione dei Piani comunali di Protezione civile”;

    VISTI:

    - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

    - il D.lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni» e ss.mm.ii.;

    Richiamate:

    • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii., limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
    • la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
    • la propria deliberazione n. 1786 del 29/10/2018 “Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell'ordinamento regionale”;
    • la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022 di approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 80/2021”;
    • le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
    • la determinazione n. 2335 del 9/2/2022 contenente la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
    • la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

    Richiamata, inoltre, la propria Determinazione n. 2657 del 1/9/2020 “Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della D.G.R. 468/2017 e della D.D. 700/2018”;

    VISTA la propria deliberazione n. 415 del 29/3/2021 della DG REII, “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”, che autorizza il Direttore dell’Agenzia a:

    - conferire dal 1/4/2021 fino al 31/5/2024 gli incarichi dirigenziali sulle posizioni dirigenziali di pertinenza nel rispetto dei criteri sulla rotazione del personale previsti dalla Delibera di Giunta n. 111/2021;

    - disporre un’ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza al 31/3/2021, fino al 31/5/2021, anche in deroga ai criteri sulla rotazione del personale previsti dalla Delibera di Giunta n. 111/2021;

    - derogare alla durata massima degli incarichi dirigenziali ad interim, fissata ad un anno con la delibera n. 660/2012 fino al completamento delle procedure assunzionali della dirigenza programmate con la propria deliberazione n. 278/2021.

    Dato atto:

    - che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

    - dei pareri allegati;

    - che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative e di legge;

    Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile,

    A voti unanimi e palesi

    delibera

    1. che, con riferimento alle attività di protezione civile, i confini degli Ambiti Territoriali Ottimali previsti dal D.lgs. n. 1/2018, all’interno del territorio della Regione Emilia-Romagna, coincidano, quale prima applicazione delle disposizioni nazionali, con i confini amministrativi delle Province/Città Metropolitana di Bologna, come illustrato nel documento “Pianificazione di protezione civile e individuazioni degli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi di cui al codice di protezione civile”, (All. 1) allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

    2. di stabilire che:

    - relativamente all’organizzazione in ordinario degli ambiti territoriali ottimali, l’attività si configura nella predisposizione della pianificazione di protezione civile che, stante la delimitazione geografica assunta e il contesto organizzativo della Regione Emilia-Romagna sopra descritto, si declina nel livello provinciale di pianificazione che assume in sé i contenuti del Piano d’ambito, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 30 aprile 2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” e in raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo e in concorso tra tutte le componenti coinvolte;

    - relativamente all’organizzazione in emergenza degli ambiti territoriali ottimali, il CCS e la Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI) svolgono le medesime funzioni del Centro di Coordinamento d’Ambito (CCA) e rappresentano pertanto uno stesso ed unico Centro di coordinamento, attivato dal Prefetto, la cui attività è organizzata per funzioni di supporto;

    3. di approvare l’allegato schema di “Accordo per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile di un Centro Coordinamento Soccorsi e della Sala Operativa Provinciale Integrata” (All. 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, che ne identifica la modalità di attivazione, composizione, organizzazione e funzionamento;

    4. che, nelle more dell’adozione del più complessivo Piano Regionale di Protezione civile, le disposizioni vigenti di seguito elencate, in tema di incendi boschivi, rischio sismico, sistema di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero e il rischio valanghe, bacini in cui siano presenti grandi dighe, costituiscono, limitatamente ai loro contenuti e ai rischi a cui si riferiscono, il riferimento per la pianificazione dell’emergenza e per le azioni da adottare nelle emergenze:

    - propria deliberazione n. 1172/2017 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021” per emergenze connesse a incendi boschivi”;

    – propria deliberazione n. 1669/2019 “Approvazione del documento "Allegato 2 - Organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della regione Emilia-Romagna - Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (Direttiva PCM 14 gennaio 2014)”;

    – propria deliberazione n. 1761/2020 “Aggiornamento del "documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile" di cui alla delibera di giunta regionale n. 962/2018”;

    - piani di emergenza diga predisposti ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe” e ss.mm.ii.;

    5. che, nelle more dell’adozione degli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/città metropolitana, di ambito e comunale trovi applicazione la propria deliberazione n. 1439/2018 “Approvazione del documento “Indirizzi per la predisposizione dei Piani comunali di Protezione civile”;

    6.di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

    7. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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    application/pdf ALLEGATO 2 - 241.5 KB

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