n.204 del 29.07.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto "ER-SOUR-002676 PNRR: realizzazione di diversivo idraulico del rio costa in località Chiesa Vecchia nel comune di Riccione (RN), con recapito delle portate nel rio Alberello al confine con il comune di Misano Adriatico (RN)" localizzato nel comune di Riccione in provincia di Rimini, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “ER-SOUR-002676 PNRR: realizzazione di diversivo idraulico del Rio Costa in località Chiesa Vecchia nel Comune di Riccione (RN), con recapito delle portate nel Rio Alberello al confine con il Comune di Misano Adriatico (RN) localizzato nel Comune di Riccione in Provincia di Rimini” proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. per la sola fase 3 “scavo vasca di espansione e arginatura sponda sinistra rio Costa”, il proponente deve installare, prima dell'avvio della Fase di sbancamento/scavo, una stazione meteorologica, o un anemometro, dotata di sensori per la misura della velocità e della direzione del vento. I dati devono essere registrati con campionamento a frequenza non superiore a 10 minuti. La stazione deve essere dotata di un sistema di allertamento automatico configurato sulle soglie di 5 m/s e 8 m/s, inviando ad ARPAE APA Rimini, entro 15 giorni dall'avvio, la scheda tecnica della stazione e del verbale di corretta installazione; inoltre, il Consorzio dovrà assicurare che:
- al superamento della soglia di velocità del vento di 5 m/s (calcolata come media su 10 minuti), la velocità massima dei mezzi sulle piste interne deve essere limitata a 15 km/h, segnalata da apposita cartellonistica;
- al superamento della soglia di velocità del vento di 8 m/s (media su 10 minuti), è fatto obbligo di interrompere immediatamente tutte le attività di escavazione, carico, scarico e movimentazione dei materiali polverulenti. Tali lavorazioni potranno riprendere solo quando la velocità del vento si sarà stabilizzata al di sotto di tale soglia per almeno 30 minuti consecutivi;
- obbligo di annotazione su apposito registro di ogni evento di superamento della soglia degli 8 m/s, con indicazione dell'orario di stop e di ripresa delle attività e dei passaggi delle autobotti per le bagnature straordinarie o i cicli di attivazione dei cannoni;
tali condizioni saranno oggetto di verifica da parte degli enti competenti nell'ambito delle attività istituzionali di controllo e vigilanza previste dalla normativa vigente;
b) di dare atto che la verifica di ottemperanza della condizione ambientale di cui al punto1) spetta per quanto di competenza ad ARPAE APA Rimini;
c) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA alla regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e agli Enti individuati al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
d) di dare atto che la non ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
e) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e nelle successive integrazioni;
f) dovrà essere trasmessa e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dal collaudo, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
g) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto, considerata la tipologia dell’opera pubblica, in 10 anni a partire della data di pubblicazione sul BURERT dell’esito del procedimento unico di approvazione del progetto; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
h) di trasmettere copia della presente determinazione: al proponente Consorzio di Bonifica della Romagna, al Comune di Riccione, al Comune di Misano Adriatico, alla Provincia di Rimini, alla ARPAE Rimini, all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Rimini, all’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
i) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6867;
j) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
k) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.