n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento della Struttura residenziale di Cure palliative - Hospice "Casa della Solidarietà" di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli art. 9 e 10:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 4/4/2011 (P.G. n 84456) conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Struttura sanitaria Hospice territoriale di Ferrara “Casa della Solidarietà, con sede legale in Ferrara, Via Vittore Veneziani n. 54, chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura; 

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il decreto n. 42 dell’Assessore regionale alle Politiche per la salute del 29/10/2007 con il quale è stato concesso l’accreditamento alla struttura in argomento;

Preso atto che l’Hospice è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Ferrara, autorizzazione P.G. n. 16750/01 del 9/7/2001;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche: esame della documentazione e visita in data 22/6/2011, effettuata dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2012/973 del 30/1/2012, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- i concedere il rinnovo dell’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: 

Hospice “Casa della solidarietà”, dotato di 12 posti letto 

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell’accreditamento decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 42 del 29/10/2007) e cioè dal 28/10/2011 e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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