SUPPLEMENTO SPECIALE N.139 DEL 24.11.2016

Relazione

Relazione

Attualmente la materia della tutela dei consumatori ed utenti è disciplinata dalla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

Fermi restando gli obiettivi e l’impianto generale della suddetta legge, che nel corso degli anni ha consentito di ottenere risultati positivi sul versante degli interventi a tutela delle particolari esigenze dei consumatori, soprattutto delle fasce più deboli degli stessi, si propone un nuovo progetto di legge regionale, avente i seguenti obiettivi:

  • ridefinizione dei criteri per il riconoscimento delle associazioni dei consumatori ed utenti ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale;
  • istituzione di un Comitato regionale dei consumatori e degli utenti;
  • promozione di misure a favore dell’informazione dei cittadini, dell’educazione ai consumi e del contenimento dei prezzi;
  • specificazione dei contenuti degli interventi incentivati con risorse regionali.

Sotto l’aspetto del riconoscimento delle associazioni dei consumatori, la legge regionale (sulla scia di quanto previsto dal Codice del Consumo per l’iscrizione nel CNCU) determina una rigida separazione tra l’attività delle associazioni e qualsiasi forma di attività professionale o imprenditoriale. La Giunta regionale stabilirà il numero minimo di associati necessario all’iscrizione nonché le modalità di funzionamento degli sportelli.

Di nuova istituzione, il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, presieduto dal Presidente della Giunta regionale (o suo delegato) e composto dai rappresentanti delle associazioni, esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; esprime inoltre un parere consultivo su richiesta della Giunta medesima, sugli schemi di proposte di legge nonchè sugli schemi di regolamenti che riguardino diritti e gli interessi dei consumatori e utenti. Il Comitato esprime altresì parere consultivo sul piano delle attività e sui criteri di erogazione dei contributi, formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori,incentiva il ricorso a strumenti stragiudiziali per la soluzione delle controversie e formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, promuove analisi sull’andamento dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale. La partecipazione al Comitato non determina l’erogazione di alcun compenso.

La Regione: si adopera perché i Comuni, in collaborazione con le associazioni, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti, potendo porre a disposizione, a tal fine, anche risorse finanziarie; favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare e l'attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente su tematiche inerenti la tutela del consumatore; promuove la sottoscrizione di intese tra le associazioni dei consumatori e quelle imprenditoriali, volte a sostenere iniziative in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito, anche attraverso l’organizzazione di panieri di beni di largo consumo a prezzi contenuti.

Per quanto riguarda gli incentivi, la Giunta potrà erogare contributi alle associazioni dei consumatori per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità della legge regionale, e in particolar modo per l’informazione, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché per l’assistenza fornita attraverso gli sportelli sul territorio.

Il progetto è composto da quindici articoli.

L’art. 1 richiama l’articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e l’art. 7 dello Statuto regionale. La tutela dei consumatori si esplicita secondo tre linee: sostegno, anche finanziario, alle associazioni e ai loro progetti; consultazione delle associazioni nello svolgimento delle funzioni legislative e amministrative regionali; tutela dei consumatori e degli utenti nelle fasi di regolamentazione concernenti la tutela della salute, le attività industriali, commerciali e artigianali, l’informazione dei cittadini e, infine, attraverso la promozione di codici di condotta e di pratiche di consumo prioritariamente orientati al rispetto di valori ambientali ed etici.

L’articolo 2, analogamente a quanto previsto dalla l.r. 45/1992, prevede l’istituzione di un registro regionale delle associazioni. Le caratteristiche necessaria all’iscrizione sono: a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica; b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate; c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese; d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni; e) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima; g) adeguato numero di iscritti: la Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell’iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla legge. Annualmente il legale rappresentante di ciascuna associazione iscritta nel Registro invia una comunicazione con la quale attesta il mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro medesimo e il numero aggiornato degli iscritti.

L’articolo 3 prevede che la Regione, per lo studio di questioni attinenti ai contenuti della presente proposta di legge, possa avvalersi di Università, istituti di ricerca e di altri esperti.

L’articolo 4 istituisce il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Si tratta di un organo non previsto dalla legge regionale 45/1992. E’ nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da: il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede; un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale. Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi. Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonchè esperti in relazione agli argomenti trattati. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato i consiglieri regionali. La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l’erogazione di alcun compenso.

L’articolo 5 disciplina le funzioni del Comitato istituito dall’art.4. Il Comitato: esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; esprime inoltre un parere consultivo su richiesta della Giunta medesima, sugli schemi di proposte di legge nonchè sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti. Il Comitato esprime altresì parere consultivo sul piano di attività e sui criteri di erogazione dei contributi. Formula proposte per la salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l’eventuale effettuazione di interventi di controlli. Sollecita e promuove l’adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore; promuove la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull’andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale; promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie; designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali.

L’articolo 6 prevede che, al fine di promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, le associazioni dei consumatori, singolarmente o attraverso il Comitato, possono presentare studi e formulare proposte, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici, proporre ai gestori ed all'ente concedente la revisione della Carta dei servizi o sollecitarne l'adozione ove mancante.

La Regione, secondo l’art.7, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della legge. Un’importante novità è introdotta dal comma 2: la Regione si adopererà perché i Comuni, anche attraverso le loro forme associative, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 2, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti, potendo porre a disposizione, a tal fine, anche risorse finanziarie.

L’art.8 prevede che la Regione favorisca, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di attività educative per giovani in età scolare su tematiche inerenti la tutela del consumatore.

La Regione inoltre, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione delle competenze che attengano ai temi della tutela del consumatore.

Sulla base dell’art.9, al fine di sostenere iniziative contro il carovita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito e soggette a rischio di emarginazione, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori di cui all’articolo 2 e quelle imprenditoriali.

Il piano biennale delle attività, previsto all’art.10, è approvato dall’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 4, e definisce le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.

L’art. 11 dispone che annualmente la Giunta regionale conceda contributi alle associazioni per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l’informazione, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l’assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.

L’art. 12 contiene la clausola valutativa, sotto forma di relazione biennale, mentre l’art. 13 disciplina le "disposizioni finanziarie", l'art.14 disciplina la fase transitoria relativamente all’iscrizione nel Registro regionale e all’erogazione dei contributi. L’art. 15 abroga la legge regionale n. 45 del 1992 in materia di consumatori e utenti.

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