n.31 del 13.02.2013 periodico (Parte Seconda)

Linee di indirizzo regionali per la classificazione dei giacimenti di ofioliti, l'individuazione delle modalità di coltivazione e delle misure tecniche per il contenimento del rischio correlato e per l'utilizzo dei materiali estratti in funzione del loro contenuto di amianto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la L.R. 18 luglio 1991 n. 17 “Disciplina delle Attività estrattive” e s.m.i.;
  • la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e s.m.i.;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di Polizia delle miniere e delle cave” e s.m.i.;
  • il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
  • il Decreto Ministeriale 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
  • il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
  • il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Premesso che le ofioliti o “pietre verdi” sono inerti naturali largamente utilizzati nelle aree appenniniche occidentali della Regione Emilia-Romagna, nonché ampiamente esportati in tutto il territorio regionale (per difese fluviali, rilevati e sottofondi stradali, ballast ferroviari, decorazioni ornamentali, ecc.), le quali possono tuttavia presentare alcune problematiche ambientali e sanitarie, legate alla eventuale presenza di inclusioni di amianto all’interno delle rocce stesse;

Dato atto:

  • che la Regione Emilia-Romagna ha da tempo provveduto ad effettuare il primo censimento delle cave di “pietre verdi” presenti sul proprio territorio, finalizzato a meglio definire il profilo del comparto, le modalità di escavazione ed utilizzo dei materiali estratti nonché le eventuali criticità nell’ambito del “Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. (Proposta della Giunta regionale in data 29 ottobre 1996, n. 2580)”, adottato con delibera del Consiglio regionale n. 497 dell’11 dicembre 1996, ai sensi della Legge n. 257/92;
  • che in seguito ha ritenuto utile procedere ad un puntuale aggiornamento del censimento delle cave di ofioliti, i cui esiti sono stati pubblicati nel 2004 nel Volume denominato “Progetto Regionale Pietre Verdi: le ofioliti, la loro estrazione e il problema amianto”;
  • che le metodologie per gli interventi di estrazione e l’uso delle ofioliti hanno trovato disciplina nel decreto ministeriale 14/05/1996, in particolare all’art. 4 e al relativo Allegato 4, la cui impostazione è però centrata soprattutto sulle caratteristiche delle ofioliti alpine;
  • che relativamente al tema trattato si ritiene quindi opportuno definire una regolamentazione delle modalità di estrazione, lavorazione ed utilizzo di tali materiali in relazione alle specifiche caratteristiche geolitologiche del territorio regionale, nell’ambito della competenza regionale in materia di attività estrattive;
  • Ritenuto quindi, alla luce delle specificità e delle criticità relative all’estrazione e all’utilizzo delle ofioliti così come individuate dal Progetto sopra citato, di approvare le “Linee di indirizzo regionali per la classificazione dei giacimenti di ofioliti, l’individuazione delle modalità di coltivazione e delle misure tecniche per il contenimento del rischio correlato e per l’utilizzo dei materiali estratti in funzione del loro contenuto di amianto” (di seguito Linee di indirizzo) allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che le Linee di indirizzo di cui al presente atto sono finalizzate a determinare le modalità con le quali qualificare e quantificare il rischio associato alla eventuale presenza di amianto nelle ofioliti, sia durante la fase di estrazione che di prima lavorazione e a codificare una serie di misure cautelative per garantire la sicurezza degli addetti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., la tutela dell’ambiente circostante e la salute della popolazione, nonché a fornire una regolamentazione dell’utilizzo delle ofioliti e delle loro modalità di coltivazione, basata non solo sul materiale scavato, ma anche sugli inerti commercializzati;

Evidenziato che tali Linee di indirizzo provvedono ad indicare un sistema di procedure preventive mirate a contenere e minimizzare il rischio di esposizione alle fibre di amianto, le quali comprendono:

  • l’identificazione e la caratterizzazione delle ofioliti dal punto di vista geologico, petrografico e mineralogico;
  • la classificazione preliminare dei giacimenti di ofioliti in relazione al loro contenuto di amianto, inteso sia come stima dell’amianto totale (AT) che come amianto rilasciabile ovvero liberabile (AR) valutato analiticamente;
  • l’individuazione delle modalità ottimali di coltivazione, nonché delle misure necessarie a garantire la tutela degli addetti, dei luoghi di lavoro e dell’ambiente circostante attraverso la minimizzazione del rilascio e della dispersione di fibre;
  • la previsione di un’appropriata strategia di campionamento per la caratterizzazione dei materiali e per l’accertamento periodico e sistematico dei livelli di esposizione personale;
  • la correlazione tra la classificazione dei giacimenti di ofioliti e il possibile utilizzo dei materiali estratti;

Evidenziato inoltre che, con il presente provvedimento, si intende disporre affinché l’estrazione e l’utilizzo di ofioliti possa avvenire nel territorio regionale garantendo la massima sicurezza, in piena coerenza con i contenuti della risoluzione assembleare n. 2540 del 27 marzo 2012;

Ritenuto pertanto di orientare, con le presenti linee di indirizzo, il sistema di estrazione, lavorazione ed utilizzo secondo elevati standard qualitativi che portino a limitare nel tempo le attività, qualificandone le produzioni;

Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra riportate di approvare le Linee di indirizzo regionali per la classificazione dei giacimenti di ofioliti, l’individuazione delle modalità di coltivazione e delle misure tecniche per il contenimento del rischio correlato e per l’utilizzo dei materiali estratti in funzione del loro contenuto di amianto, elaborate a livello interassessorile (Assessorato Politiche per la Salute e Assessorato Sicurezza Territoriale. Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile);

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1377/2010, n. 2060/2010, n. 1222/2011, n. 1511/2011 e n. 725/2012;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta, dell’Assessore alla Sicurezza Territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile e dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le “Linee di indirizzo regionali per la classificazione dei giacimenti di ofioliti, l’individuazione delle modalità di coltivazione e delle misure tecniche per il contenimento del rischio correlato e per l’utilizzo dei materiali estratti in funzione del loro contenuto di amianto”, allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di dare atto che a seguito di quanto disposto al punto precedente nessun onere andrà a gravare sul bilancio regionale di previsione;
  3. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all’allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).
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